1. Le spese annue di esercizio e di mantenimento dell’Istituto saranno coperte dalle entrate iscritte nel bilancio di previsione dell’Istituto, che comprenderanno segnatamente il contributo ordinario di base del Governo italiano, promotore dell’Istituto, approvato dal Parlamento italiano e fissato dal Governo in 300 milioni annui di lire italiane a partire dal 1985; il contributo potrà essere riveduto a ogni scadenza triennale dalla legge d’approvazione del bilancio dello Stato italiano, così pure i contributi annui ordinari degli altri Governi partecipanti.
Ai fini della ripartizione, tra gli altri Governi partecipanti, delle aliquote delle spese annue non coperte dal contributo del Governo italiano o mediante entrate provenienti da altra fonte, i sopraccitati Governi verranno ripartiti in diverse categorie a ciascuna delle quali corrisponderà un determinato numero di unità.
Il numero di categorie, quello di unità corrispondenti a ogni categoria, l’importo di ogni unità così come la classificazione di ciascun Governo in una categoria saranno stabiliti dall’Assemblea generale, mediante risoluzione presa alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, su proposta di una Commissione nominata dall’Assemblea stessa. Per la classificazione va tenuto conto, tra l’altro, del reddito nazionale del paese rappresentato.
Le decisioni prese in virtù del paragrafo 3 del presente articolo, possono essere rivedute, ogni tre anni mediante una nuova risoluzione dell’Assemblea generale, presa alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, in occasione della decisione prevista nell’articolo 5 capoverso 3.
Le risoluzioni prese dall’Assemblea generale in virtù dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo saranno notificate dal Governo italiano a ciascun Governo partecipante.
Entro un anno dalla notificazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, ogni Governo partecipante ha la facoltà di interporre reclami, alla prossima Assemblea generale, contro le risoluzioni relative alla propria classificazione. L’Assemblea generale si pronuncerà in merito mediante risoluzione, presa alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, che sarà notificata, tramite il Governo italiano, al Governo interessato. Quest’ultimo, tuttavia, potrà disdire la sua adesione all’Istituto secondo la procedura prevista nel capoverso 3 dell’articolo 19. 7. I Governi partecipanti, in ritardo di più di due anni nel pagamento dei loro contributo, perdono il diritto di voto in seno all’Assemblea generale sino a quando avranno regolato la loro posizione. Inoltre, non sarà tenuto conto di questi Governi ai fini della maggioranza richiesta dall’articolo 19 del presente Statuto.
I locali necessari all’esercizio dei servizi dell’Istituto sono messi a disposizione dal Governo italiano.
In attesa che siano incassati i contributi dovuti dai Governi partecipanti e per fronteggiare sia le spese correnti sia quelle impreviste, è costituito un Fondo d’esercizio dell’Istituto.
Le norme concernenti il Fondo d’esercizio devono far parte del Regolamento dell’Istituto . Esse saranno adottate e modificate dall’Assemblea generale alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.