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0.211.112.12

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile Conchiusa a Lussemburgo il 26 settembre 1957 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 1° novembre 1960 Entrata in vigore per la Svizzera il lo dicembre 1960

RU 1960 1421

Traduzione1

(Stato 4 aprile 2013)

I Governi della Repubblica Federale di Germania, del Regno del Belgio, della Repubblica Francese, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Confederazione Svizzera e della Repubblica Turca, membri della Commissione Internazionale dello Stato civile, desiderosi di regolare di comune accordo talune questioni attenenti al rilascio e alla legalizzazione degli atti di stato civile, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Senza pregiudizio dell’applicazione di convenzioni bilaterali che gli Stati avessero conchiuso, o a conchiudere, ogni Stato contraente si obbliga a rilasciare, senza spese, agli altri Stati contraenti, delle copie conformi, o degli estratti delle inscrizioni, di atti di stato civile compilati sul suo territorio, e concernenti cittadini dello Stato richiedente, quando la domanda è fatta per scopi amministrativi o a favore di persone indigenti.

Art. 2

La domanda è presentata dalla rappresentanza diplomatica, o dai consoli, all’autorità competente, designata da ogni Stato contraente nell’allegato alla presente convenzione; essa ne specifica sommariamente il motivo, «interesse amministrativo» o «indigenza del richiedente».

Art. 3

Il rilascio di una copia dell’atto di stato civile non pregiudica la nazionalità dell’interessato.

Art. 4

Sul territorio degli Stati contraenti, non è richiesta la legalizzazione delle copie conformi, né degli estratti, di atti di stato civile provveduti della firma e del bollo dell’autorità che li ha emessi.

Art. 5

Sono considerati atti di stato civile in conformità degli articoli 1, 3 e 4:

  1. gli atti di nascita
  2. gli atti di dichiarazione d’un bambino nato morto
  3. gli atti di riconoscimento di figli naturali, emessi o trascritti dagli ufficiali di stato civile
  4. gli atti di matrimonio
  5. gli atti di morte
  6. gli atti di divorzio e le trascrizioni di sentenze o di decreti di divorzio
  7. le trascrizioni di ordinanze, sentenze o decreti in materia di stato civile.

Art. 6

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero. Per ciascun deposito di strumento di ratificazione, sarà compilato un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà comunicata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 7

La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratificazione, previsto nell’articolo che precede. Per ciascuno Stato firmatario che l’avrà ratificata più tardi, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui esso avrà depositato il suo strumento di ratificazione.

Art. 8

La presente Convenzione si applica su tutto il territorio metropolitano di ciascuno Stato contraente. Ogni Stato, all’atto della firma, della ratificazione o dell’adesione, oppure in qualsiasi tempo successivo, potrà dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Consiglio Federale Svizzero, che le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili a uno o a parecchi dei suoi territori extrametropolitani, degli Stati, o dei territori, dei quali assicura le relazioni diplomatiche. Il Consiglio Federale Svizzero trasmetterà, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti, una copia, certificata conforme, di tale notificazione. Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili, nel territorio o nei territori designati nella notificazione, il sessantesimo giorno successivo a quello in cui questa sarà stata ricevuta dal Consiglio Federale Svizzero. Ogni Stato, che abbia fatto una dichiarazione secondo le disposizioni del capoverso 2 del presente articolo, potrà successivamente dichiarare, in qualsiasi tempo, mediante notificazione al Consiglio Federale Svizzero, che la presente Convenzione cessa d’essere applicabile a uno, o a parecchi, degli Stati o territori designati nella dichiarazione. Il Consiglio Federale Svizzero trasmetterà, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti, una copia, certificata conforme, della nuova notificazione. La Convenzione cesserà d’essere applicabile ai territorio considerato, il sessantesimo giorno successivo a quello in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto tale notificazione.

Art. 9

Ogni Stato potrà aderire alla presente Convenzione. Lo Stato che desideri aderirvi, notificherà il suo intendimento, mediante un atto, il quale sarà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero. Questo ne trasmetterà a ciascuno degli Stati contraenti, per via diplomatica, una copia certificata conforme. La Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che a essa aderisce, il trentesimo giorno a contare da quello dei deposito dell’atto di adesione. L’atto di adesione potrà essere depositato soltanto dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell’articolo 7, capoverso l.

Art. 10

La presente Convenzione potrà essere riveduta allo scopo d’introdurvi mutamenti completivi. La proposta di revisione sarà presentata al Consiglio Federale Svizzero, il quale la notificherà agli Stati contraenti, come anche al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

Art. 11

La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni, a contare dalla data indicata nell’articolo 7, capoverso l. Essa sarà rinnovata tacitamente di dieci in dieci anni, eccetto che non sia disdetta. La disdetta dovrà essere notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine, al Consiglio Federale Svizzero, il quale ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati contraenti. La disdetta avrà effetto soltanto rispetto allo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 settembre 1957, in un solo esemplare, il quale sarà depositato nell’archivio dei Consiglio Federale Svizzero e del quale una copia, certificata conforme, sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti.

(Seguono le firme)

Allegato

Con riserva dell’applicazione di convenzioni particolari designanti un’altra autorità, l’autorità prevista nell’articolo 2 della presente Convenzione è:

  1. per la Repubblica Federale di Germania, l’ufficiale di stato civile tenutario dell’atto
  2. per la Repubblica d’Austria, il Ministero federale dell’Interno2
  3. per il Regno del Belgio, l’ufficiale di stato civile tenutario dell’atto3
  4. per la Repubblica Francese, l’ufficiale di stato civile tenutario dell’atto
  5. per la Repubblica Italiana, gli Ufficiali di stato civile4
  6. per il Granducato del Lussemburgo, l’ufficiale di stato civile tenutario dell’atto
  7. per il Regno dei Paesi Bassi, l’ufficiale di stato civile tenutario dell’atto
  8. per la Repubblica portoghese, l’ufficio dello stato civile detentore dell’atto5
  9. per la Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale di giustizia, Settore Infostar (SIS), a Berna6
  10. per la Repubblica Turca, l’ufficiale di stato civile tenutario dell’atto.

0.211.112.12

Campo d’applicazione il 4 aprile 20137

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

1° settembre

1965 A

1° ottobre

1965

Belgio

13 maggio

1966

12 giugno

1966

Francia

22 gennaio

1959

3 gennaio

1960

Germania

24 novembre

1961

24 dicembre

1961

Italia

7 novembre

1968 A

7 dicembre

1968

Lussemburgo

13 giugno

1960

13 luglio

1960

Paesi Bassi

4 dicembre

1959

3 gennaio

1960

Aruba

4 dicembre

1959

3 gennaio

1960

Curaçao

4 dicembre

1959

3 gennaio

1960

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

4 dicembre

1959

3 gennaio

1960

Sint Maarten

4 dicembre

1959

3 gennaio

1960

Portogallo

28 gennaio

1982 A

27 febbraio

1982

Svizzera

1° novembre

1960

1° dicembre

1960

Turchia

12 febbraio

1963

14 marzo

1963