I paesi dell’Unione convengono di rifiutare o di invalidare la registrazione e di vietare, con misure adeguate, che si usino, senza il permesso dei poteri competenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di questi marchi, gli stemmi, le bandiere ed altri emblemi dello Stato dei paesi dell’Unione, i segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia adottati da essi, come pure qualsiasi imitazione dal punto di vista araldico.
Il divieto di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia si applicherà solamente nei casi in cui i marchi che li comprenderanno saranno destinati ad essere usati su merci dello stesso genere o di genere affine.
Per l’applicazione di queste disposizioni i paesi dell’Unione convengono di comunicarsi reciprocamente, per mezzo dell’Ufficio internazionale, l’elenco degli emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia, ch’essi desiderano o desidereranno porre, in modo assoluto o entro certi limiti, sotto la protezione dei presente articolo, come pure tutte le modificazioni che saranno portate successivamente a questo elenco. Ogni paese dell’Unione metterà a disposizione del pubblico, in tempo utile, gli elenchi notificati.
Ciascun paese dell’Unione potrà, nel termine di dodici mesi dal ricevimento della notificazione, trasmettere al paese interessato, per mezzo dell’Ufficio internazionale, le obiezioni che stimasse di dover fare.
Per gli emblemi di Stati notoriamente conosciuti, le misure previste nel capoverso (1) s’applicheranno solamente ai marchi registrati dopo il 6 novembre 1925.
Per gli emblemi di Stati che non fossero notoriamente conosciuti e per i segni e punzoni ufficiali, queste disposizioni non saranno applicabili se non a marchi registrati più di due mesi dopo il ricevimento della notificazione prevista dal capoverso (3).
In caso di malafede, i paesi avranno la facoltà di far cancellare anche i marchi registrati prima del 6 novembre 1925 e concernenti emblemi di Stato, segni e punzoni.
I nazionali di ciascun paese che fossero autorizzati a far uso degli emblemi di Stato, segni e punzoni dei loro paese, potranno usarli anche se ci fossero somiglianza con quelli di un altro paese.
I paesi dell’Unione si impegnano a vietare l’uso non consentito, nel commercio, degli stemmi di Stato degli altri paesi dell’Unione, quando quest’uso fosse di natura tale da indurre in errore circa l’origine dei prodotti.
Le disposizioni che precedono non fanno ostacolo all’esercizio, da parte dei paesi, della facoltà di rifiutare o di invalidare, applicando l’articolo 6 lettera B 3., i marchi contenenti, senza permesso, stemmi, bandiere, decorazioni e altri emblemi di Stato o segni e punzoni ufficiali adottati da un paese dell’Unione.