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0.232.112.2

Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio riveduto a Nizza il 15 giugno 1957 Conchiuso a Nizza il 15 giugno 1957 Approvato dall’Assemblea federale il 7 dicembre 1961 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 2 ottobre 1962 Entrato in vigore per la Svizzera il 15 dicembre 1966

RU 1964 1196; FF 1961 I 1241 ediz. ted. 1241 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 1° aprile 1988)

Art. 1

I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare per la registrazione internazionale dei marchi.

I cittadini di ciascuno dei paesi contraenti potranno assicurarsi, in tutti gli altri paesi partecipanti al presente Accordo, la protezione dei loro marchi per contraddistinguere prodotti o servizi registrati nel paese di origine, mediante il deposito dei detti marchi presso l’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale, eseguito per mezzo dell’Amministrazione del detto paese di origine.

Sarà considerato come paese d’origine il paese dell’Unione particolare dove il depositante abbia effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale; se egli non ha un tale stabilimento in un paese dell’Unione particolare, il paese dell’Unione particolare dove egli abbia il suo domicilio; se non ha domicilio nell’Unione particolare, il paese della sua nazionalità qualora egli sia cittadino di un paese dell’Unione particolare.

Art. 2

Sono assimilati ai cittadini di paesi contraenti i cittadini dei paesi non aderenti al presente Accordo, i quali, sul territorio dell’Unione particolare costituita da quest’ultimo, soddisfino alle condizioni stabilite dall’articolo 3 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 2 .

Art. 3

Ogni domanda di registrazione internazionale dovrà essere compilata sul modulo prescritto dal Regolamento di esecuzione 3 ; l’Amministrazione del paese d’origine del marchio certificherà che le indicazioni che figurano su tale domanda corrispondono a quelle del registro nazionale e indicherà le date e i numeri del deposito e della registrazione del marchio nel paese d’origine nonché la data della domanda di registrazione internazionale.

Il depositante dovrà indicare i prodotti o i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, come pure, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio 4 . Se il depositante non dà questa indicazione, l’Ufficio internazionale classificherà i prodotti o i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. La classificazione indicata dal depositante sarà sottoposta al controllo dell’Ufficio internazionale, che lo eseguirà insieme con l’Amministrazione nazionale. In caso di disaccordo tra l’Amministrazione nazionale e l’Ufficio internazionale, il parere di quest’ultimo sarà decisivo.

Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà:

  1. dichiararlo e integrare il suo deposito con l’indicazione del colore o della combinazione dei colori rivendicata;
  2. unire alla sua domanda esemplari colorati di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall’Ufficio internazionale. Il numero di questi esemplari sarà stabilito dal Regolamento di esecuzione.

L’Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità dell’articolo l. La registrazione porterà la data della domanda di registrazione internazionale al paese d’origine, a condizione che la domanda sia stata ricevuta dall’Ufficio internazionale entro il termine di due mesi decorrente da tale data. Se la domanda non è stata ricevuta in tale termine, l’Ufficio internazionale la iscriverà alla data nella quale l’ha ricevuta. L’Ufficio internazionale notificherà senza ritardo tale registrazione alle Amministrazioni interessate. 1 marchi registrati saranno pubblicati in un periodico edito dall’Ufficio internazionale, secondo le indicazioni contenute nella domanda di registrazione. Per quanto riguarda i marchi contenenti un elemento figurato o grafico speciale, il Regolamento di esecuzione stabilirà se il depositante debba fornire uno stampo tipografico.

Ai fini della pubblicità da dare nei paesi contraenti ai marchi registrati, ciascuna Amministrazione riceverà dall’Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto della suddetta pubblicazione in proporzione al numero di unità, secondo le disposizioni dell’articolo 13 (8) della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 5 , nelle condizioni fissate dal Regolamento di esecuzione. Tale pubblicità sarà considerata in tutti i paesi contraenti come del tutto sufficiente e al depositante non potrà esserne richiesta nessun’altra.

Art. 3bis

Ogni paese contraente può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Governo della Confederazione svizzera che la protezione, risultante dalla registrazione internazionale, si estenderà a tale paese solo se il titolare del marchio lo domandi espressamente.

La suddetta notificazione avrà effetto sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà fatta dal Governo della Confederazione svizzera agli altri paesi contraenti. Tuttavia, tale termine non è applicabile ai paesi che faranno uso, al momento della ratifica o dell’adesione, della facoltà di cui al comma (1).

Art. 3ter

La domanda di estensione a un paese, che, si sia avvalso della facoltà prevista dall’articolo 3 bis della protezione risultante dalla registrazione internazionale, dovrà formare oggetto di una menzione speciale nella domanda di cui all’articolo 3 comma (1).

La domanda di estensione territoriale formulata posteriormente alla registrazione internazionale dovrà essere presentata per il tramite dell’Amministrazione del paese d’origine su di un formulario prescritto dal Regolamento di esecuzione 6 . Essa sarà immediatamente registrata dall’Ufficio internazionale che la notificherà senza ritardo alla o alle Amministrazioni interessate. Essa sarà pubblicata sul periodico edito dall’Ufficio internazionale. Questa estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sarà stata iscritta nel Registro internazionale e cesserà di essere valida allo scadere della registrazione internazionale del marchio al quale si riferisce.

Art. 4

A decorrere dalla registrazione effettuata dall’Ufficio internazionale secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3 ter , la protezione del marchio, in ciascuno dei paesi contraenti interessati, sarà la medesima come se questo marchio vi fosse stato direttamente depositato. La classificazione dei prodotti o dei servizi, prevista dall’articolo 3, non impegna i paesi contraenti per quanto riguarda la valutazione dell’estensione della protezione del marchio.

Ogni marchio che abbia formato oggetto di una registrazione internazionale godrà del diritto di priorità stabilito dall’articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 7 , senza che sia necessario adempiere alle formalità previste dalla lettera D di tale articolo.

Art. 4bis

Quando un marchio, già depositato in uno o più paesi contraenti, sia stato posteriormente registrato dall’Ufficio internazionale al nome dello stesso titolare o del suo avente causa, la registrazione internazionale sarà considerata come sostituita alle registrazioni nazionali anteriori, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di queste ultime.

L’Amministrazione nazionale, su domanda, è tenuta a prendere nota, nei suoi registri, della registrazione internazionale.

Art. 5

Nei paesi la cui legislazione lo consenta, le Amministrazioni, alle quali l’Ufficio internazionale notificherà la registrazione di un marchio, o la domanda di estensione della protezione formulata in conformità dell’articolo 3 ter , avranno la facoltà di dichiarare che a detto marchio non può essere accordata la protezione sul loro territorio. Un tale rifiuto non potrà essere opposto se non alle condizioni che s’applicherebbero, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 8 , a un marchio depositato per la registrazione nazionale. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione nazionale non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi.

Le Amministrazioni che intendessero avvalersi di tale facoltà dovranno notificare il loro rifiuto, indicandone i motivi, all’Ufficio internazionale, nel termine previsto dalla legge nazionale, e, al più tardi, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di registrazione internazionale del marchio o della domanda di estensione della protezione formulata in conformità dell’articolo 3 ter .

L’Ufficio internazionale trasmetterà senza ritardo all’Amministrazione del paese d’origine e al titolare del marchio o al suo mandatario, se questi è stato indicato all’Ufficio dalla detta Amministrazione, uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto così notificata. L’interessato avrà gli stessi mezzi di ricorso che se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui nel paese dov’è rifiutata la protezione.

I motivi di rifiuto di un marchio dovranno essere comunicati dall’Ufficio internazionale agli interessati che gliene faranno domanda.

Le Amministrazioni che, nel termine massimo sopraindicato di un anno, non avranno comunicato, riguardo alla registrazione di un marchio o di una domanda di estensione di protezione, nessuna decisione di rifiuto provvisorio o definitivo all’Ufficio internazionale, perderanno il beneficio della facoltà prevista dal comma (1) del presente articolo, per quanto riguarda il marchio in questione.

L’invalidazione di un marchio internazionale non potrà essere pronunciata dalle autorità competenti senza che il titolare del marchio sia stato messo in grado di far valere in tempo utile i suoi diritti. Essa sarà notificata all’Ufficio internazionale.

Art. 5bis

I documenti giustificativi della legittimità dell’uso di certi elementi contenuti nei marchi – come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe – che potessero venire richiesti dalle Amministrazioni dei paesi contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra certificazione oltre quella dell’Amministrazione del paese di origine.

Art. 5ter

L’Ufficio internazionale rilascerà, a chiunque ne faccia domanda, mediante il pagamento di una tassa fissata dal Regolamento di esecuzione 9 , una copia delle indicazioni iscritte nel Registro per un marchio determinato.

L’Ufficio internazionale potrà anche, dietro remunerazione, assumersi l’incarico di fare ricerche di anteriorità fra i marchi internazionali.

Gli estratti del Registro internazionale, richiesti per essere esibiti in uno dei paesi contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione.

Art. 6

La registrazione di un marchio all’Ufficio internazionale è effettuata per venti anni (con riserva di quanto è previsto all’articolo 8 per il caso in cui il depositante avesse versato solo una parte dell’emolumento internazionale) con possibilità di rinnovazione alle condizioni fissate all’articolo 7.

Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, questa diviene indipendente dal marchio nazionale precedentemente registrato al paese d’origine, fatte salve le disposizioni seguenti.

La protezione, risultante dalla registrazione internazionale, che sia stata o no oggetto di un trasferimento, non potrà più essere invocata in tutto o in parte quando, nei cinque anni dalla data della registrazione internazionale, il marchio nazionale, precedentemente registrato nel paese d’origine secondo l’articolo 1, non godrà più, in tutto o in parte, la protezione legale in tale paese. Lo stesso avverrà quando tale protezione legale sarà successivamente cessata a seguito di un’azione introdotta prima della scadenza del termine di cinque anni.

In caso di cancellazione volontaria o di ufficio, l’Amministrazione del paese d’origine domanderà la cancellazione del marchio all’Ufficio internazionale, che procederà a tale operazione. In caso di azione giudiziaria, l’Amministrazione suddetta comunicherà all’Ufficio internazionale, d’ufficio o a domanda del richiedente, copia dell’atto introduttivo dell’azione o qualsiasi altro documento giustificativo di detta introduzione, nonché della decisione definitiva; l’Ufficio ne prenderà nota sul Registro internazionale.

Art. 7

La registrazione potrà sempre essere rinnovata per un periodo di venti anni a decorrere dalla scadenza dei periodo precedente, con il semplice versamento di un emolumento di base e, occorrendo, degli emolumenti suppletivi e di quelli completivi previsti dall’articolo 8, comma (2).

La rinnovazione non potrà comportare alcuna modificazione in rapporto alla precedente registrazione nel suo ultimo stato.

La prima rinnovazione, effettuata dopo l’entrata in vigore del presente Atto, dovrà contenere l’indicazione delle classi della Classificazione internazionale alle quali si riferisce la registrazione.

Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l’Ufficio internazionale ricorderà al titolare del marchio e al suo mandatario, con l’invio di un avviso ufficioso, la data esatta di tale scadenza.

Mediante il versamento di una soprattassa, stabilita dal Regolamento di esecuzione 10 , un periodo di grazia di sei mesi sarà concesso per la rinnovazione della registrazione internazionale.

Art. 811

L’Amministrazione del paese d’origine avrà la facoltà di fissare, a suo criterio, e di percepire, a suo favore, una tassa nazionale che essa richiederà al titolare del marchio di cui si chiede la registrazione internazionale o la rinnovazione.

La registrazione di un marchio presso l’Ufficio internazionale sarà sottoposta al preventivo versamento di un emolumento internazionale che comprenderà: a. un emolumento base di 200 franchi svizzeri per il primo marchio e di 150 franchi svizzeri per ciascuno dei marchi susseguenti depositati contemporaneamente al primo;

  1. un emolumento suppletivo di 25 franchi svizzeri per ogni classe della Classificazione internazionale oltre la terza, nella quale saranno assegnati prodotti o servizi, a cui s’applica il marchio;
  2. un emolumento completivo di 25 franchi svizzeri per paese, per ogni domanda di estensione della protezione in conformità dell’articolo 3ter.

Tuttavia, l’emolumento suppletivo specificato al comma (2), lettera b , potrà essere versato in un termine che sarà stabilito dal Regolamento di esecuzione 12 , se il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall’Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data di registrazione. Se alla scadenza del termine suddetto, l’emolumento suppletivo non è stato pagato o se la lista dei prodotti o servizi non è stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda di registrazione internazionale sarà considerata come abbandonata.

Il ricavato annuale dei diversi proventi della registrazione internazionale, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b e c del comma (2), sarà ripartito in parti uguali tra i paesi che partecipano al presente Atto a cura dell’Ufficio internazionale, dopo averne detratto le spese e gli oneri relativi all’esecuzione del detto Atto. Se al momento dell’entrata in vigore del presente Atto, un paese non ha ancora aderito né all’Atto dell’Aia 13 , né a quello di Londra 14 , esso non avrà diritto, fino alla data dell’entrata in vigore della sua adesione, che a una ripartizione dell’eccedenza dei proventi calcolata sulla base dei testi precedenti.

Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti dal comma (2), lettera b, saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra i paesi che partecipano al presente Atto proporzionalmente al numero dei marchi, per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuno di essi durante l’anno trascorso, variando questo numero, per quanto riguarda i paesi a esame preventivo, secondo un coefficiente che sarà determinato dal Regolamento di esecuzione.

Le somme provenienti dagli emolumenti completivi, previste dal comma (2), lettera c, saranno ripartite secondo le disposizioni del comma (5) tra i paesi che si sono avvalsi della facoltà prevista dall’articolo 3 bis .

Per quanto riguarda l’emolumento di base, il depositante avrà la facoltà di pagare, al momento della domanda di registrazione internazionale, solo un ammontare di base di 125 franchi svizzeri per il primo marchio e di 100 franchi svizzeri per ciascuno dei marchi depositati contemporaneamente al primo.

Se il depositante si avvale di questa facoltà dovrà, prima della scadenza di un termine di dieci anni, a decorrere dalla registrazione internazionale, versare all’Ufficio internazionale un saldo di emolumento di base di 100 franchi svizzeri per il primo marchio e di 75 franchi svizzeri per ciascuno dei marchi depositati contemporaneamente al primo; in caso contrario, alla scadenza di tale termine, egli perderà il beneficio della sua registrazione. Sei mesi prima di questa scadenza, l’Ufficio internazionale ricorderà al depositante e al suo mandatario, con l’invio di un avviso ufficioso, la data esatta di tale scadenza. Se il saldo dell’emolumento di base non viene versato prima della scadenza di detto termine all’Ufficio internazionale, questo cancellerà il marchio, notificherà la cancellazione alle Amministrazioni nazionali e la pubblicherà nel suo giornale. Se il saldo dovuto per marchi depositati contemporaneamente non viene pagato in una sola volta, il depositante dovrà indicare esattamente i marchi per i quali intende pagare il saldo e versare 100 franchi svizzeri per il primo marchio di ciascuna serie.

Per quanto riguarda il termine di dieci anni sopracitato, è applicabile per analogia la disposizione dell’articolo 7, comma (5).

Art. 8bis

Il titolare della registrazione internazionale può sempre rinunziare alla protezione in uno o più dei paesi contraenti, mediante una dichiarazione da rimettere all’Amministrazione del suo paese, perché la comunichi all’Ufficio internazionale, il quale la notificherà ai paesi cui tale rinunzia si riferisce. Tale rinunzia non è soggetta a tassa.

Art. 9

L’Amministrazione del paese del titolare notificherà egualmente all’Ufficio internazionale anche gli annullamenti, le cancellazioni, le rinunzie, i trasferimenti e gli altri mutamenti apportati all’iscrizione dei marchio nel registro nazionale, se questi mutamenti riguardano pure la registrazione internazionale.

L’Ufficio annoterà questi mutamenti nel Registro internazionale, li notificherà a sua volta alle Amministrazioni dei paesi contraenti e li pubblicherà nel suo giornale.

Si procederà nello stesso modo quando il titolare della registrazione internazionale domanderà di ridurre la lista dei prodotti o servizi ai quali questa registrazione si riferisce.

Queste operazioni possono essere soggette a una tassa che sarà stabilita dal Regolamento di esecuzione 15 .

L’ulteriore aggiunta di un nuovo prodotto o servizio alla lista può essere ottenuta solo mediante un nuovo deposito effettuato in conformità delle disposizioni dell’articolo 3.

La sostituzione di un prodotto o servizio a un altro è parificata all’aggiunta.

Art. 9bis

Quando un marchio iscritto nel Registro internazionale è trasferito a una persona residente in un paese contraente diverso dal paese del titolare della registrazione internazionale, il trasferimento sarà notificato all’Ufficio internazionale dall’Amministrazione di questo stesso paese. L’Ufficio internazionale registrerà il trasferimento, lo notificherà alle altre Amministrazioni e lo pubblicherà nel suo giornale. Se il trasferimento è stato effettuato prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, l’Ufficio internazionale richiederà il consenso dell’Amministrazione del paese del nuovo titolare e pubblicherà, possibilmente, la data e il numero di registrazione del marchio nel paese del nuovo titolare.

Nessun trasferimento di marchio iscritto nel Registro internazionale fatto in favore di una persona non ammessa a depositare un marchio internazionale sarà registrato.

Quando un trasferimento non abbia potuto essere registrato nel Registro internazionale sia a seguito del rifiuto di consenso del paese dei nuovo titolare, sia perché è stato fatto in favore di una persona non ammessa a richiedere una registrazione internazionale, l’Amministrazione del paese del precedente titolare avrà diritto di chiedere all’Ufficio internazionale di procedere alla cancellazione del marchio sul suo Registro.

Art. 9ter

Quando la cessione di un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi registrati è notificata all’Ufficio internazionale, questo lo registrerà nel suo Registro. Ciascuno dei paesi contraenti avrà la facoltà di non riconoscere la validità di questa cessione se i prodotti o servizi compresi nella parte così ceduta sono simili a quelli per i quali il marchio rimane registrato in favore del cedente.

L’Ufficio internazionale registrerà ugualmente la cessione dei marchio internazionale limitata ad uno o più paesi contraenti.

Se, nei casi precedenti, interviene un cambiamento dei paese del titolare, l’Amministrazione alla quale appartiene il nuovo titolare dovrà, se il marchio internazionale è stato trasferito prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, dare il consenso chiesto in conformità dell’articolo 9 bis .

Le disposizioni dei comma precedenti non sono applicabili che con lariserva dell’articolo 6 quater della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 16 .

Art. 9quater

Se più paesi dell’Unione particolare convengono di realizzare l’unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al Governo della Confederazione svizzera:

  1. che un’Amministrazione comune si sostituirà all’Amministrazione nazionale di ciascuno di essi, e
  2. che l’insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo paese per l’applicazione del presente Accordo in tutto o in parte.

Questa notificazione avrà effetto solo sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà data dal Governo della Confederazione svizzera agli altri paesi contraenti.

Art. 10

Le Amministrazioni regoleranno di comune intesa i particolari relativi alla esecuzione del presente Accordo.

Un Comitato dei Direttori degli Uffici nazionali della proprietà industriale dell’Unione particolare è istituito presso l’Ufficio internazionale. Esso si riunisce su convocazione dei Direttore dell’Ufficio internazionale o a domanda di cinque paesi che partecipano all’Accordo, a intervalli non superiori a cinque anni. Esso designa nel suo seno un consiglio ristretto che può essere incaricato di determinati compiti e si riunisce almeno una volta l’anno.

Le funzioni di questo Comitato sono consultive.

Tuttavia:

  1. esso può su proposta motivata del Direttore dell’Ufficio internazionale, con riserva delle competenze generali attribuite all’Alta Autorità di sorveglianza e all’unanimità dei paesi rappresentati, modificare l’ammontare degli emolumenti previsti all’articolo 8 del presente Accordo;
  2. esso stabilisce e modifica, all’unanimità dei paesi rappresentati, il Regolamento di esecuzione del presente Accordo;
  3. i Direttori degli Uffici nazionali della proprietà industriale hanno la facoltà di delegare i loro poteri al rappresentante di un altro paese.

Art. 11

I paesi dell’Unione per la protezione della proprietà industriale, che non hanno preso parte al presente Accordo, saranno ammessi ad aderirvi a loro domanda e nella forma prescritta dall’articolo 16 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 17 . Questa adesione non sarà valida che per il testo dell’Accordo riveduto ultimamente.

Non appena l’Ufficio internazionale sarà informato che un paese o tutti o parte dei paesi o territori di cui esso cura le relazioni estere ha aderito al presente Accordo, provvederà a una notificazione collettiva all’Amministrazione di detto paese, in conformità dell’articolo 3, dei marchi che, in quel momento, godono della protezione internazionale.

Questa notificazione, per se stessa, assicurerà ai detti marchi il beneficio delle precedenti disposizioni sul territorio del paese aderente e farà decorrere il termine di un anno durante il quale l’Amministrazione interessata può fare la dichiarazione prevista dall’articolo 5.

Tuttavia, ciascun paese, aderendo al presente Accordo, potrà dichiarare che, salvo per quanto riguarda i marchi internazionali che furono già oggetto nel paese di una registrazione nazionale identica ancora in vigore e che saranno immediatamente riconosciuti a domanda degli interessati, l’applicazione di questo Atto sarà limitata ai marchi che saranno registrati a partire dal giorno in cui questa adesione diverrà effettiva.

Questa dichiarazione dispenserà l’Ufficio internazionale dal fare la notificazione collettiva sopraindicata. Esso si limiterà a notificare i marchi in favore dei quali gli sarà pervenuta, con le necessarie precisazioni, la domanda di ammissione al beneficio dell’eccezione prevista dal comma precedente nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui l’adesione del nuovo paese è diventata effettiva. L’Ufficio internazionale non provvederà alla notificazione collettiva nei confronti di quei paesi che, aderendo all’Accordo di Madrid, dichiareranno di avvalersi della facoltà prevista all’articolo 3 bis . Questi paesi potranno, inoltre, dichiarare contemporaneamente che l’applicazione di questo Atto sarà limitata ai marchi che saranno registrati a partire dal giorno in cui la loro adesione diverrà effettiva; questa limitazione non riguarderà tuttavia i marchi internazionali che furono già oggetto, in tale paese, di una registrazione nazionale identica e che potranno determinare domande di estensione di protezione, formulate e notificate in conformità degli articoli 3 ter e 8, comma (2), lettera c .

Le registrazioni di marchi che sono stati oggetto di una delle notificazioni previste dal presente articolo saranno considerate come sostitutive delle registrazioni fatte direttamente nel nuovo paese contraente prima della data effettiva della sua adesione.

Le disposizioni dell’articolo 16 bis della Convenzione di Parigi per la protezione industriale 18 si applicano al presente Accordo.

Art. 11bis

In caso di denuncia del presente Accordo, fa stato l’articolo 17 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 19 . I marchi internazionali registrati fino alla data in cui la denuncia diviene effettiva e non rifiutati entro l’anno previsto dall’articolo 5 continueranno, per la durata della protezione internazionale, a godere la protezione che avrebbero avuto se essi fossero stati direttamente depositati nel paese che ha fatto la denuncia.

Art. 12

Il presente Accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno depositate a Parigi al più presto possibile.

Esso entrerà in vigore tra i paesi a nome dei quali sarà stato ratificato o che vi avranno aderito ai termini dell’articolo 11, comma (1), quando dodici paesi almeno l’avranno ratificato o vi avranno aderito, due anni dopo che il deposito del dodicesimo atto di ratifica o di adesione sarà stato loro notificato dal Governo della Confederazione svizzera, e avrà la stessa forza e durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 20 .

Esso entrerà in vigore secondo le norme dell’articolo 16 della Convenzione di Parigi 21 nei confronti dei paesi che depositeranno il loro atto di ratifica o di adesione successivamente al deposito del dodicesimo atto di ratifica o di adesione. Tuttavia, tale entrata in vigore sarà subordinata, in qualsiasi circostanza, alla scadenza del termine previsto dal comma precedente.

Questo Atto sostituirà, in tutti i rapporti tra i paesi a nome dei quali sarà stato ratificato o che vi avranno aderito, dal giorno in cui entrerà in vigore nei loro confronti, l’Accordo di Madrid del 1891, nei suoi testi anteriori al presente Atto 22 . Tuttavia, ciascun paese che avrà ratificato il presente Atto o che vi avrà aderito rimarrà sottoposto ai testi anteriori nei suoi rapporti con i paesi che non l’avranno ratificato o che non vi avranno aderito, salvo che tale paese non abbia espressamente dichiarato di non voler più essere vincolato da tali testi. Questa dichiarazione sarà notificata al Governo della Confederazione svizzera. Essa produrrà il suo effetto soltanto dodici mesi dopo che sia stata ricevuta da detto Governo.

L’Ufficio internazionale disporrà, d’accordo con i paesi interessati, i provvedimenti amministrativi di adattamento che si rendessero necessari, per l’esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.

(Seguono le firme)

0.232.112.2

Campo d’applicazione dell’accordo il 1° ottobre 1988

Stati partecipanti

Ratificazione
Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria* **

21 novembre

1969

8 febbraio

1970

Belgio* **

8 marzo

1962

15 dicembre

1966

Cecoslovacchia* **

21 ottobre

1960

15 dicembre

1966

Egitto* **

4 agosto

1965 A

15 dicembre

1966

Francia* **

9 novembre

1959

15 dicembre

1966

Germania* **

8 ottobre

1964

15 dicembre

1966

Italia* **

25 luglio

1960

15 dicembre

1966

Jugoslavia* **

23 settembre

1966

15 dicembre

1966

Liechtenstein* **

17 febbraio

1967

29 maggio

1967

Lussemburgo* **

20 gennaio

1964

15 dicembre

1966

Marocco* **

2 gennaio

1970

18 dicembre

1970

Monaco* **

8 marzo

1961

15 dicembre

1966

Paesi Bassi* **

11 maggio

1962

15 dicembre

1966

Portogallo*

2 aprile

1959

15 dicembre

1966

Romania* **

10 febbraio

1959 A

15 dicembre

1966

San Marino*

11 febbraio

1966 A

15 dicembre

1966

Spagna*

13 novembre

1958

15 dicembre

1966

Svizzera*

2 ottobre

1962

15 dicembre

1966

Ungheria* **

10 gennaio

1967

23 marzo

1967

  1. Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.
  2. Questo Stato ha, come la Svizzera, ratificato l’acc. di Madrid, riveduto a Stoccolma nel 1967 (RS0.232.112.3), o vi ha aderito. Da allora detto acc. sostituisce, giusta il suo
    art. 16, il presente acc. nei rapporti tra la Svizzera e lo Stato summenzionato.
  3. Sussisteva, all’epoca, disaccordo tra gli Stati membri dell’Unione di Madrid circa la
    validità di questa adesione.

0.232.112.2

Riserve e dichiarazioni

Tutti gli Stati partecipanti menzionati nel presente elenco

si sono prevalsi della facoltà di cui all’articolo 3 bis .

Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi

Giusta concordi dichiarazioni del Belgio (8 giugno 1970), del Lussemburgo (4 giugno 1970), e dei Paesi Bassi (4 giugno 1970), in applicazione dell’articolo 9 quater capoverso 1 dell’accordo di Madrid, un’amministrazione comune dei tre Paesi del Benelux si sostituirà, dal 1° gennaio 1971, alle singole amministrazioni nazionali.

Francia

Il 25 gennaio 1962, l’Ambasciata di Francia in Berna ha comunicato al Dipartimento politico federale che l’accordo è applicabile a tutti i territori della Repubblica francese (dipartimenti metropolitani, dipartimenti della Guadalupa, della Guayana, della Martinica, della Riunione e Territori d’oltremare).

Portogallo

L’Accordo è parimenti applicabile alle Azzorre e a Madera.

Spagna

Il 3 novembre 1958, l’Ambasciata di Spagna in Berna ha comunicato al Dipartimento politico federale che, applicando l’articolo 12 capoverso 4, la Spagna non si considera più vincolata ai testi anteriori dell’accordo a contare dal giorno dell’entrata in vigore (15 dicembre 1966) del presente testo dell’accordo.

Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio riveduto a Nizza il 15 giugno 1957 Conchiuso a Nizza il 15 giugno 1957 Approvato dall’Assemblea federale il 7 dicembre 1961 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 2 ottobre 1962 Entrato in vigore per la Svizzera il 15 dicembre 1966 | Lexipedia | Lexipedia