1) I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare. 2) Essi adottano, per classificare disegni e modelli industriali, una identica classificazione (denominata in seguito «classificazione internazionale»). 4) La lista delle classi e sottoclassi è quella annessa al presente Accordo, con riserva delle modificazioni e aggiunte che il Comitato di esperti istituito dall’articolo 3 (denominato in seguito «Comitato di esperti») potrebbe introdurvi. 5) L’elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative saranno adottati dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall’articolo 3. 6) La classificazione internazionale potrà essere modificata o completata dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall’articolo 3.
3) La classificazione internazionale comprende:
- una lista delle classi e sottoclassi;
- un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli, con l’indicazione delle classi e sottoclassi alle quali essi sono assegnati;
- note esplicative.
- a) La classificazione internazionale è redatta nelle lingue inglese e francese.
- Testi ufficiali della classificazione internazionale saranno stabiliti, previa consultazione dei Governi interessati, in altre lingue su decisione dell’Assemblea contemplata dall’articolo 5, a cura dell’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito «Ufficio internazionale») contemplato nella Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale1 (denominata in seguito «Organizzazione»).