Ai sensi del presente Atto si intende per:
- «Accordo dell’Aja», l’Accordo dell’Aja concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali2, il cui nuovo titolo è Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali;
- «presente Atto», l’Accordo dell’Aja come risulta dal presente Atto;
- «regolamento d’esecuzione», il regolamento d’esecuzione del presente Atto;
- «prescritto», prescritto dal regolamento d’esecuzione; «regola», regola del regolamento d’esecuzione;
- «Convenzione di Parigi», la Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 18833, nella sua versione riveduta e modificata;
- «registrazione internazionale», la registrazione internazionale di un disegno o modello industriale effettuata in virtù del presente Atto;
- «domanda internazionale», una domanda di registrazione internazionale;
- «registro internazionale», la raccolta ufficiale, tenuta presso l’Ufficio internazionale, dei dati concernenti le registrazioni internazionali, che devono o possono essere registrate in virtù del presente Atto o del regolamento d’esecuzione, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;
- «persona», una persona fisica o una persona giuridica;
- «depositario», la persona a nome della quale una domanda internazionale è depositata;
- «titolare», la persona a nome della quale una registrazione internazionale è iscritta nel registro internazionale;
- «organizzazione intergovernativa», un’organizzazione intergovernativa che adempie le condizioni di cui all’articolo 27.1)ii) per diventare Parte al presente Atto;
- «Parte contraente», uno Stato o un’organizzazione intergovernativa Parte al presente Atto;
- «Parte contraente del depositario», la Parte contraente o una delle Parti contraenti dalla quale il depositario trae il diritto di depositare una domanda internazionale, visto che nei confronti di tale Parte contraente adempie almeno una delle condizioni elencate all’articolo 3; qualora il depositario, in virtù dell’articolo 3, possa trarre il diritto di depositare una domanda internazionale da più Parti contraenti, si deve intendere per «Parte contraente del depositario» quella indicata come tale nella domanda internazionale;
- «territorio di una Parte contraente», quando la Parte contraente è uno Stato, il territorio di tale Stato, e quando la Parte contraente è un’organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa;
- «ufficio», l’ente incaricato da una Parte contraente di rilasciare la protezione relativa ai disegni e modelli industriali sul territorio di tale Parte contraente;
- «ufficio che procede all’esame», l’ente che esamina d’ufficio le domande di protezione relative ai disegni e modelli industriali depositati presso di esso per determinare se tali disegni o modelli adempiono almeno la condizione della novità;
- xviii) «designazione», la domanda volta a ottenere che una registrazione internazionale produca i suoi effetti in una Parte contraente; il termine si applica anche alla registrazione nel registro internazionale di tale domanda;
- «Parte contraente designata» e «ufficio designato», rispettivamente la Parte contraente e l’ufficio della Parte contraente ai quali si applica la designazione;
- «Atto del 1934», l’Atto firmato a Londra il 2 giugno 19344 relativo all’Accordo dell’Aja;
- «Atto del 1960», l’Atto firmato all’Aja il 28 novembre 19605 relativo all’Accordo dell’Aja;
- «Atto addizionale del 1961», l’Atto firmato a Monaco il 18 novembre 19616, addizionale all’Atto del 1934;
- xxiii) «Atto complementare del 1967», l’Atto complementare firmato a Stoccolma il 14 luglio 19677, nella versione modificata, relativo all’Accordo dell’Aja;
- xxiv) «Unione», l’Unione dell’Aja istituita dall’Accordo dell’Aja del 6 novembre 19258 e mantenuta dagli Atti del 1934 e del 1960, dall’Atto addizionale del 1961, dall’Atto complementare del 1967 e dal presente Atto;
- «Assemblea», l’Assemblea ai sensi dell’articolo 21.1)a) o qualsiasi ente che sostituisca tale Assemblea;
- xxvi) «Organizzazione», l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
- xxvii) «Direttore generale», il Direttore generale dell’Organizzazione;
- xxviii) «Ufficio internazionale», l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione;
- xxix) «strumento di ratifica», anche gli strumenti d’accettazione o d’approvazione.