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0.232.162

Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali Riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972 e il 23 ottobre 1978 Approvata dall’Assemblea federale il 10 ottobre 1980 Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 17 giugno 1981

RU 1981 1907; FF 1980 I 1150

Traduzione1

Entrata in vigore per la Svizzera l’8 novembre 1981

(Stato 18 dicembre 2003)

Le Parti contraenti,

considerando che la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 2 dicembre 1961 2 , modificata dall’Atto addizionale del 10 novembre 1972 3 , si è dimostrata strumento valido per la cooperazione internazionale in materia di protezione del diritto dei costitutori;

riaffermando i principi che figurano nel preambolo della Convenzione, secondo i quali esse:

  1. sono convinte dell’importanza che riveste la protezione delle novità vegetali sia per lo sviluppo dell’agricoltura sul loro territorio, sia per la salvaguardia degli interessi dei costitutori,
  2. sono conscie dei particolari problemi sollevati dal riconoscimento e dalla protezione del diritto del costitutore e in particolare delle limitazioni che le esigenze dell’interesse pubblico possono imporre al libero esercizio di un tale diritto,
  3. considerano altamente auspicabile che tali problemi, ai quali numerosi Stati accordano legittima importanza, siano risolti da ciascuno di loro conformemente a principi uniformi e chiaramente definiti;

considerando che il concetto della protezione dei diritti dei costitutori ha acquisito una grande importanza in molti Stati che non hanno ancora aderito alla Convenzione;

considerando che alcune modifiche nella Convenzione sono necessarie per facilitare l’adesione di tali Stati all’Unione;

considerando che alcune disposizioni concernenti l’amministrazione dell’Unione creata dalla Convenzione devono essere emendate alla luce dell’esperienza;

considerando che il miglior modo per raggiungere tali obiettivi sia una nuova revisione della Convenzione;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione; costituzione di una Unione;
sede dell’Unione

1) La presente Convenzione ha lo scopo di riconoscere e di assicurare un diritto al costitutore di una nuova varietà vegetale o al suo avente causa (entrambi indicati qui appresso con il termine «il costitutore») alle condizioni definite qui di seguito. 2) Gli Stati parti della presente Convenzione (qui appresso denominati «Stati dell’Unione») costituiscono fra loro un’Unione per la protezione delle novità vegetali. 3) La sede dell’Unione e dei suoi organi permanenti è fissata a Ginevra.

Art. 2 Forme di protezione

1) Ciascuno Stato dell’Unione può riconoscere il diritto del costitutore, previsto dalla presente Convenzione, mediante la concessione di un titolo speciale di protezione o di un brevetto. Tuttavia, uno Stato dell’Unione la cui legislazione nazionale ammetta la protezione sotto queste due forme deve prevederne una sola per uno stesso genere o una stessa specie botanica. 2) Ciascuno Stato dell’Unione può limitare l’applicazione della presente Convenzione, nell’ambito di un genere o di una specie, alle varietà aventi un particolare sistema di riproduzione o di moltiplicazione o una determinata utilizzazione finale.

Art. 3 Trattamento nazionale; reciprocità

1) Le persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o la sede in uno degli Stati dell’Unione godono, negli altri Stati dell’Unione, per quanto attiene al riconoscimento e alla protezione del diritto del costitutore, del trattamento che le rispettive leggi di tali Stati accordano o accorderanno in seguito ai loro cittadini, e questo senza pregiudizio dei diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione e con riserva dell’adempimento delle condizioni e formalità imposte ai cittadini stessi. 2) I cittadini degli Stati dell’Unione non aventi né domicilio né sede in uno di tali Stati godono ugualmente degli stessi diritti, con riserva dell’adempimento degli obblighi che possono venir loro imposti al fine di permettere l’esame delle varietà che avessero ottenuto, come anche il controllo della loro moltiplicazione. 3) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1) e 2), ogni Stato dell’Unione che applica la presente Convenzione ad un determinato genere o specie ha la facoltà di limitare il beneficio della protezione ai cittadini degli Stati dell’Unione che applicano la Convenzione a tale genere o a tale specie ed alle persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o la sede in uno di tali Stati.

Art. 4 Generi e specie botanici che devono o possono essere protetti

1) La presente Convenzione è applicabile a tutti i generi e specie botanici. 2) Gli Stati dell’Unione si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per applicare progressivamente le disposizioni della presente Convenzione al maggior numero di generi e specie botanici. 4) A richiesta di uno Stato che abbia intenzione di ratificare, di accettare o di approvare la presente Convenzione o di aderirvi, il Consiglio può, per tener conto delle condizioni economiche o ecologiche particolari di tale Stato, decidere, in favore di questo Stato, di ridurre i numeri minimi previsti al paragrafo 3), di prolungare i termini previsti in detto paragrafo, o di fare entrambe le cose. 5) A richiesta di uno Stato dell’Unione, il Consiglio può, per tener conto delle particolari difficoltà incontrate da tale Stato per adempiere gli obblighi previsti dal paragrafo 3) b), decidere, in favore di questo Stato, di prolungare i termini previsti dal paragrafo 3) b).

  1. a) Con l’entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio, ciascuno Stato dell’Unione applica le disposizioni della Convenzione ad almeno cinque generi o specie.
  2. Ciascuno Stato dell’Unione deve applicare in seguito dette disposizioni ad altri generi o specie, entro i seguenti termini a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio:i)entro un termine di tre anni, ad almeno dieci generi o specie, complessivamente;ii)entro un termine di sei anni, ad almeno diciotto generi o specie, complessivamente;iii)entro un termine di otto anni, ad almeno ventiquattro generi o specie, complessivamente.
  3. Quando uno Stato dell’Unione limita l’applicazione della presente Convenzione nell’ambito di un genere o di una specie conformemente alle disposizioni dell’articolo 2.2), tale genere o tale specie sarà tuttavia considerato come un genere o una specie ai fini delle lettere a) e b).

Art. 5 Diritti protetti; estensione della protezione

1) Il diritto accordato al costitutore ha per effetto di sottoporre alla sua autorizzazione preventiva, Il materiale di moltiplicazione vegetativa comprende le piante intere. Il diritto del costitutore si estende alle piante ornamentali o a parti di tali piante normalmente commercializzate a fini diversi dalla moltiplicazione, nel caso in cui esse venissero utilizzate commercialmente come materiale di moltiplicazione per la produzione di piante ornamentali o di fiori recisi. 2) Il costitutore può subordinare la propria autorizzazione a condizioni da lui stesso fissate. 3) L’autorizzazione del costitutore non è necessaria per l’uso della varietà come fonte iniziale di variazione al fine della creazione di altre varietà, né per la commercializzazione di queste. Al contrario, tale autorizzazione viene richiesta quando l’uso ripetuto della varietà è necessario alla produzione commerciale di un’altra varietà. 4) Ciascuno Stato dell’Unione può, sia nella propria legislazione, sia in accordi particolari ai sensi dell’articolo 29, accordare ai costitutori, per alcuni generi e specie botanici, un diritto più esteso di quello definito al paragrafo 1) e che può estendersi in particolare sino al prodotto commercializzato. Uno Stato dell’Unione che concede tale diritto ha la facoltà di limitarne il beneficio ai cittadini degli Stati dell’Unione che accordano un identico diritto, come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi il proprio domicilio o la sede in uno di tali Stati.

  1. la produzione a fini di diffusione commerciale,
  2. la messa in vendita,
  3. la commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, in quanto tale, della varietà.

Art. 6 Condizioni richieste per beneficiare della protezione

2) La concessione della protezione non può dipendere da condizioni diverse da quelle citate in precedenza, subordinatamente al fatto che il costitutore abbia adempiuto le formalità previste dalla legislazione nazionale dello Stato dell’Unione nel quale è stata depositata la domanda di protezione, ivi compreso il pagamento delle tasse.

1) Il costitutore beneficia della protezione prevista dalla presente Convenzione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. Quale che sia l’origine, artificiale o naturale, della variazione iniziale che l’ha generata, la varietà deve poter essere nettamente distinta, per mezzo di uno o più caratteri importanti, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza, nel momento in cui viene chiesta la protezione, sia notoriamente conosciuta. Tale notorietà può essere stabilita mediante diversi riferimenti quali: coltivazione o commercializzazione già in corso, iscrizione su di un registro ufficiale di varietà effettuata o in corso, presenza in una collezione di riferimento o descrizione precisa in una pubblicazione. I caratteri che permettono di definire e di distinguere una varietà devono poter essere riconosciuti e descritti con precisione.
  2. Alla data del deposito della domanda di protezione in uno Stato dell’Unione, la varietà i)non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata, con il consenso del costitutore, sul territorio di tale Stato – o, se la legislazione di questo Stato lo prevede, non deve esserlo stata da oltre un anno – eii)non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata, con il consenso del costitutore, sul territorio di qualsiasi altro Stato da oltre sei anni nel caso di viti, di alberi forestali, di alberi da frutto e di alberi ornamentali ivi compresi, in ogni caso, i loro portainnesti, o da oltre quattro anni nel caso di altre piante.Qualsiasi prova della varietà non comportante offerta in vendita o commercializzazione non e opponibile al diritto alla protezione. Il fatto che la varietà sia divenuta notoria, in maniera diversa dall’offerta in vendita o dalla commercializzazione, non è parimenti opponibile al diritto del costitutore alla protezione.
  3. La varietà deve essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarità che presenta la sua riproduzione sessuata o la sua moltiplicazione vegetativa.
  4. La varietà deve essere stabile nei suoi caratteri essenziali, cioè restare conforme alla sua definizione, in seguito alle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive, o, quando il costitutore abbia definito un cielo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo.
  5. La varietà deve ricevere una denominazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 13.

Art. 7 Esame ufficiale delle varietà; protezione provvisoria

1) La protezione viene accordata dopo un esame della varietà in funzione dei criteri definiti nell’articolo 6. Tale esame deve essere appropriato ad ogni genere o specie botanica. 2) In vista di tale esame, i servizi competenti di ciascuno Stato dell’Unione possono esigere dal costitutore tutte le informazioni, documenti, piantine o sementi necessari. 3) Ogni Stato dell’Unione può adottare delle misure destinate a difendere il costitutore dai comportamenti abusivi di terzi, che potrebbero prodursi nel corso del periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione e la decisione che la riguarda.

Art. 8 Durata della protezione

Il diritto conferito al costitutore viene accordato per una durata limitata. Questa non può essere inferiore a quindici anni, a decorrere dalla data di concessione del titolo di protezione. Per le viti, gli alberi forestali, gli alberi da frutto e gli alberi ornamentali ivi compresi, in ogni caso, i loro portainnesti, la durata della protezione non può essere inferiore a diciotto anni, a decorrere da tale data.

Art. 9 Limitazione dell’esercizio dei diritti protetti

1) Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al costitutore non può essere limitato che per motivi di interesse pubblico. 2) Quando tale limitazione interviene al fine di assicurare la diffusione della varietà, lo Stato dell’Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie perché il costitutore riceva un’equa rimunerazione.

Art. 10 Nullità e decadenza dei diritti protetti

1) Il diritto del costitutore è dichiarato nullo, in conformità delle disposizioni della legislazione nazionale di ciascuno Stato dell’Unione, se è accertato che le condizioni fissate dall’articolo 6.1) a) e b) non erano state effettivamente soddisfatte al momento della concessione del titolo di protezione. 2) Decade dal proprio diritto il costitutore che non è in grado di presentare all’autorità competente il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permette di ottenere la varietà con i caratteri quali sono stati definiti al momento della concessione della protezione. 4) Il diritto del costitutore non può essere annullato e il costitutore non può decadere dal proprio diritto per motivi diversi da quelli di cui al presente articolo.

3) Può decadere dal proprio diritto il costitutore:

  1. che non presenta all’autorità competente, entro un termine prescritto e successivamente alla messa in mora, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e le informazioni ritenuti necessari al controllo della varietà, o non permette l’ispezione delle misure adottate ai fini della conservazione della varietà stessa;
  2. che non ha pagato, entro i termini prescritti, le tasse dovute, se del caso, per il mantenimento in vigore dei propri diritti.

Art. 11 Libera scelta dello Stato dell’Unione in cui viene depositata la prima domanda; domande in altri Stati dell’Unione; indipendenza della protezione nei diversi Stati dell’Unione

1) Il costitutore ha la facoltà di scegliere lo Stato dell’Unione in cui desidera depositare la sua prima domanda di protezione. 2) Il costitutore può chiedere ad altri Stati dell’Unione la protezione del proprio diritto senza attendere che un titolo di protezione gli sia stato rilasciato dallo Stato dell’Unione in cui è stata depositata la prima domanda. 3) La protezione chiesta nei diversi Stati dell’Unione da persone fisiche o giuridiche ammesse ai benefici della presente Convenzione è indipendente dalla protezione ottenuta per la stessa varietà negli altri Stati appartenenti o meno all’Unione.

Art. 12 Diritto di priorità

1) Il costitutore che ha regolarmente depositato una domanda di protezione in uno degli Stati dell’Unione gode, per eseguire il deposito negli altri Stati dell’Unione, di un diritto di priorità per un periodo di dodici mesi. Tale periodo decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non è compreso in tale periodo. 2) Per beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1), il nuovo deposito deve comportare una richiesta di protezione, la rivendicazione della priorità della prima domanda e, entro un termine di tre mesi, una copia dei documenti che costituiscono tale domanda, certificata conforme dall’amministrazione che l’avrà ricevuta. 3) Il costitutore beneficia di un periodo di quattro anni, dopo la scadenza del termine di priorità, per fornire allo Stato dell’Unione, presso il quale sia stata depositata una richiesta di protezione alle condizioni previste dal paragrafo 2), i documenti complementari e il materiale richiesti dalle leggi e dai regolamenti di tale Stato. Tuttavia, tale Stato può esigere, entro un termine appropriato, la presentazione dei documenti complementari e del materiale se la domanda di cui si rivendica la priorità è stata respinta o ritirata. 4) Non sono opponibili al deposito effettuato alle condizioni di cui sopra i fatti verificatisi entro il termine fissato dal paragrafo 1), quali un altro deposito, la pubblicazione dell’oggetto della domanda o la sua utilizzazione. Tali fatti non possono far nascere alcun diritto per i terzi, nè alcun possesso personale.

Art. 13 Denominazione della varietà

1) La varietà sarà designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica. Ciascuno Stato dell’Unione si accerta che, fatto salvo il paragrafo 4), nessun diritto relativo alla designazione registrata come la denominazione della varietà ostacoli la libera utilizzazione della denominazione in relazione alla varietà, anche dopo la scadenza della protezione. 2) La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Questa non può comporsi unicamente di cifre, tranne quando si tratti di una pratica stabilita per designare delle varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di prestarsi a confusione sulle caratteristiche, il valore o l’identità della varietà o sull’identità del costitutore. Essa deve, in particolare, essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designi, in uno qualsiasi degli Stati dell’Unione, una varietà preesistente della stessa specie botanica o di una specie simile. 3) La denominazione della varietà viene depositata dal costitutore presso il servizio previsto dall’articolo 30.1) b). Ove sia dimostrato che tale denominazione non risponde alle esigenze del paragrafo 2), detto servizio rifiuta di registrarla ed esige che il costitutore proponga, entro un termine prescritto, un’altra denominazione. La denominazione viene registrata contemporaneamente al rilascio del titolo di protezione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7. 4) I diritti anteriormente acquisiti dai terzi non vengono pregiudicati. Se, in virtù di un diritto anteriormente acquisito, l’utilizzazione della denominazione di una varietà viene vietata ad una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 7), è obbligata ad utilizzarla, il servizio previsto dall’articolo 30.1) b) esige che il costitutore proponga un’altra denominazione per la varietà. 5) Una varietà non può essere depositata negli Stati dell’Unione che sotto la stessa denominazione. Il servizio previsto dall’articolo 30.1) b) è tenuto a registrare la denominazione così depositata, a meno che constati la non convenienza di tale denominazione nel proprio Stato. In tal caso, esso può esigere che il costitutore proponga un’altra denominazione. 6) Il servizio previsto dall’articolo 30.1) b) deve assicurare la comunicazione agli altri servizi delle informazioni relative alle denominazioni varietali, particolarmente concernenti il deposito, la registrazione e la cancellazione di denominazioni. Ogni servizio previsto dall’articolo 30.1) b) può trasmettere le proprie eventuali osservazioni sulla registrazione di una denominazione al servizio che ha comunicato tale denominazione. 7) Colui che, in uno degli Stati dell’Unione, procede alla messa in vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di una varietà protetta in tale Stato è tenuto ad utilizzare la denominazione di tale varietà, anche dopo la scadenza della protezione di tale varietà, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4), diritti anteriormente acquisiti non si oppongano a tale utilizzazione. 8) Quando una varietà viene offerta in vendita o commercializzata, è permesso associare un marchio di fabbrica o di commercio, una denominazione commerciale o una indicazione similare, alla denominazione varietale registrata. Ove una tale indicazione venga così associata, la denominazione deve essere tuttavia facilmente riconoscibile.

Art. 14 Protezione indipendente dalle misure che regolamentano la produzione, il controllo e la commercializzazione

1) Il diritto riconosciuto al costitutore secondo le disposizioni della presente Convenzione è indipendente dalle misure adottate in ciascuno Stato dell’Unione in vista di regolamentarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi e delle piantine. 2) Tuttavia, queste ultime misure dovranno evitare, per quanto possibile, di porre ostacoli all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 15 Organi dell’Unione

Gli organi permanenti dell’Unione sono:

  1. il Consiglio;
  2. il Segretariato generale, denominato Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali.

Art. 16 Composizione del Consiglio; numero dei voti

1) Il Consiglio è composto dei rappresentanti degli Stati dell’Unione. Ciascuno Stato dell’Unione nomina un rappresentante nel Consiglio e un supplente. 2) I rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o da consulenti. 3) Ciascuno Stato dell’Unione dispone di un voto in seno al Consiglio.

Art. 17 Osservatori ammessi alle riunioni del Consiglio

1) Gli Stati non membri dell’Unione, firmatari del presente Atto, sono invitati quali osservatori alle riunioni del Consiglio. 2) A tali riunioni possono anche essere invitati altri osservatori o esperti.

Art. 18 Presidente e vicepresidenti del Consiglio

1) Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e un primo Vicepresidente. Esso può eleggere altri vicepresidenti. Il primo Vicepresidente sostituisce di diritto il Presidente in caso di impedimento. 2) La durata del mandato del Presidente è di tre anni.

Art. 19 Sessioni del Consiglio

1) Il Consiglio si riunisce su convocazione del proprio Presidente. 2) Esso tiene una sessione ordinaria una volta all’anno. Inoltre, il Presidente può riunire il Consiglio di propria iniziativa; egli è tenuto a riunirlo entro un termine di tre mesi quando almeno un terzo degli Stati dell’Unione ne abbia fatto richiesta.

Art. 20 Regolamento interno del Consiglio; regolamento amministrativo e finanziario dell’Unione

Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno e il regolamento amministrativo e finanziario dell’Unione.

Art. 21 Compiti del Consiglio

I compiti del Consiglio sono i seguenti:

  1. studiare le misure atte ad assicurare la salvaguardia e a favorire lo sviluppo dell’Unione;
  2. nominare il Segretario generale, e, se lo si ritiene necessario, un Vicesegretario generale; fissare le condizioni della loro assunzione;
  3. esaminare il rapporto annuale d’attività dell’Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest’ultima;
  4. dare al Segretario generale, le cui attribuzioni sono fissate dall’articolo 23, tutte le direttive necessarie all’adempimento dei compiti dell’Unione;
  5. esaminare e approvare il bilancio preventivo dell’Unione e fissare, conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, il contributo di ciascuno Stato dell’Unione;
  6. esaminare e approvare i conti presentati dal Segretario generale;
  7. fissare, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, la data e il luogo delle conferenze previste da detto articolo e adottare le misure necessarie alla loro preparazione;
  8. in generale, prendere tutte le decisioni in vista del buon funzionamento dell’Unione.

Art. 22 Maggioranze richieste per le decisioni del Consiglio

Ogni decisione del Consiglio viene presa alla maggioranza semplice dei membri presenti e votanti; tuttavia, ogni decisione del Consiglio in virtù degli articoli 4.4), 20, 21.e), 26.5) b), 27.1), 28.3) o 32.3) viene presa alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti. L’astensione non viene considerata come voto.

Art. 23 Compiti dell’Ufficio dell’Unione; responsabilità del Segretario
generale; nomina dei funzionari

1) L’Ufficio dell’Unione esegue tutti i compiti che gli sono affidati dal Consiglio. Detto Ufficio è diretto dal Segretario generale. 2) Il Segretario generale è responsabile davanti al Consiglio; egli assicura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio. Sottopone il bilancio preventivo all’approvazione del Consiglio e ne assicura l’esecuzione. Egli rende conto, annualmente, al Consiglio della propria gestione e presenta ad esso un rapporto sulle attività e sulla situazione finanziaria dell’Unione. 3) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 21b), le condizioni di nomina e di impiego dei membri del personale necessario al buon funzionamento dell’Ufficio dell’Unione sono fissate dal regolamento amministrativo e finanziario previsto dall’articolo 20.

Art. 24 Status giuridico

1) L’Unione ha personalità giuridica. 2) L’Unione gode, sul territorio di ciascuno Stato dell’Unione, conformemente alle leggi del medesimo, della capacità giuridica necessaria per conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni. 3) L’Unione conclude un accordo di sede con la Confederazione Elvetica.

Art. 25 Verifica dei conti

La verifica dei conti dell’Unione è assicurata, secondo le modalità previste dal regolamento amministrativo e finanziario di cui all’articolo 20, da uno Stato dell’Unione. Tale Stato viene, col suo consenso, designato dal Consiglio.

Art. 26 Finanze

1) Le spese dell’Unione sono coperte:

  1. dai contributi annui degli Stati dell’Unione;
  2. dalla rimunerazione di prestazioni di servizi;
  3. da introiti diversi.
  4. a) La quota di ciascuno Stato dell’Unione rispetto all’ammontare totale dei contributi annui è determinata con riferimento all’ammontare totale delle spese da coprire con l’aiuto dei contributi degli Stati dell’Unione e al numero di unità di contributo ad esso applicabile ai sensi del paragrafo 3). Detta quota viene calcolata conformemente al paragrafo 4).
  5. Il numero delle unità di contributo è espresso in numeri interi o in frazioni di unità, purché tale numero non sia inferiore a un quinto.
  6. a) Per quanto riguarda ogni Stato facente parte dell’Unione alla data in cui il presente Atto entra in vigore nei confronti di tale Stato, il numero delle unità di contributo ad esso applicabile è lo stesso di quello che gli era applicabile, immediatamente prima di detta data, a norma della Convenzione del 19614, modificata dall’Atto aggiuntivo del 19725.
  7. Per quanto riguarda qualsiasi altro Stato, questo indica, al momento della propria adesione all’Unione, in una dichiarazione indirizzata al Segretario generale, il numero di unità di contributo ad esso applicabile.
  8. Ogni Stato dell’Unione può, in ogni momento, indicare in una dichiarazione indirizzata al Segretario generale un numero di unità di contributo diverso da quello ad esso applicabile in virtù delle precedenti lettere a) o b). Ove tale dichiarazione venga fatta nel corso dei primi sei mesi dell’anno civile, questa acquista efficacia all’inizio dell’anno civile seguente; in caso contrario, acquista efficacia all’inizio del secondo anno civile che segue l’anno nel corso del quale viene fatta.
  9. a) Per ogni esercizio finanziario, l’ammontare di una unità di contributo è uguale all’ammontare totale delle spese da coprire nel corso di tale esercizio con l’aiuto dei contributi degli Stati dell’Unione diviso per il numero totale di unità applicabile a tali Stati.
  10. L’ammontare del contributo di ciascuno Stato dell’Unione è uguale all’ammontare di un’unità di contributo moltiplicato per il numero di unità applicabile a tale Stato.
  11. a) Uno Stato dell’Unione in mora nel pagamento dei suoi contributi non può – fatte salve le disposizioni del paragrafo b) esercitare il proprio diritto di voto in seno al Consiglio se l’ammontare del suo arretrato è uguale o superiore a quello dei contributi di cui è debitore per i due ultimi anni completi trascorsi. La sospensione del diritto di voto non esime tale Stato dai propri obblighi e non lo priva dagli altri diritti derivanti dalla presente Convenzione.
  12. Il Consiglio può autorizzare detto Stato a conservare l’esercizio del proprio diritto di voto finché riterrà che il ritardo risulti da circostanze eccezionali ed inevitabili.

Art. 27 Revisione della Convenzione

1) La presente Convenzione può essere riveduta da una conferenza degli Stati dell’Unione. La convocazione di tale conferenza viene decisa dal Consiglio. 2) La conferenza delibera validamente solo se almeno la metà degli Stati dell’Unione vi sono rappresentati. Per essere adottato, il testo riveduto della Convenzione deve raccogliere la maggioranza dei cinque sesti degli Stati dell’Unione rappresentati alla conferenza.

Art. 28 Lingue utilizzate dall’Ufficio e nel corso delle riunioni del Consiglio

1) Le lingue francese, tedesca e inglese sono utilizzate dall’Ufficio dell’Unione nell’adempimento dei suoi compiti. 2) Le riunioni del Consiglio come pure le conferenze di revisione si tengono in queste tre lingue. 3) Il Consiglio può decidere, in caso di necessità, che vengano utilizzate altre lingue.

Art. 29 Accordi particolari per la protezione delle novità vegetali

Gli Stati dell’Unione si riservano il diritto di concludere fra loro accordi particolari per la protezione delle novità vegetali, nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 30 Applicazione della Convenzione sul piano nazionale;
accordi particolari per l’utilizzazione in comune dei servizi
incaricati dell’esame

2) Possono venir conclusi accordi particolari fra i servizi competenti degli Stati dell’Unione in vista dell’utilizzazione in comune dei servizi incaricati di procedere all’esame delle varietà, previsto dall’articolo 7, e alla raccolta delle collezioni e dei documenti di riferimento necessari. 3) Resta inteso che al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato deve essere in grado, conformemente alla propria legislazione interna, di dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione.

1) Ciascuno Stato dell’Unione adotta tutte le misure necessarie per l’applicazione della presente Convenzione e, in particolare:

  1. prevede i ricorsi legali del caso che permettano di difendere efficacemente i diritti previsti dalla presente Convenzione;
  2. stabilisce un servizio speciale di protezione delle novità vegetali o incarica di tale protezione un servizio già esistente;
  3. assicura la comunicazione al pubblico delle informazioni relative a tale protezione e almeno la pubblicazione periodica dell’elenco dei titoli di protezione rilasciati.

Art. 31 Firma

Il presente Atto è aperto alla firma di ogni Stato dell’Unione e di qualsiasi altro Stato che sia stato rappresentato alla Conferenza diplomatica che ha adottato il presente Atto. Esso è aperto alla firma sino al 31 ottobre 1979.

Art. 32 Ratifica, accettazione o approvazione; adesione

2) Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Segretario generale. 3) Ogni Stato che non sia membro dell’Unione e che non abbia firmato il presente Atto chiede, prima di depositare il proprio strumento di adesione, il parere del Consiglio sulla conformità della propria legislazione con le disposizioni del presente Atto. Se la decisione che funge da parere è positiva, lo strumento di adesione può essere depositato.

1) Ogni Stato esprime il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Atto mediante il deposito:

  1. di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione se ha firmato il presente Atto, o
  2. di uno strumento di adesione se non ha firmato il presente Atto.

Art. 33 Entrata in vigore; impossibilità di aderire ai testi anteriori

2) Nei confronti di ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo che siano state soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1)a) e b), il presente Atto entra in vigore un mese dopo il deposito del proprio strumento. 3) Dopo l’entrata in vigore del presente Atto conformemente al paragrafo 1), nessuno Stato può più aderire alla Convenzione del 1961, modificata dall’Atto aggiuntivo del 1972 6 .

1) Il presente Atto entra in vigore un mese dopo che saranno state soddisfatte le due condizioni seguenti:

  1. il numero degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositati sia almeno di cinque;
  2. almeno tre dei detti strumenti siano depositati da Stati parti della Convenzione del 19617.

Art. 34 Rapporti fra Stati vincolati da testi diversi

1) Ogni Stato dell’Unione che, alla data d’entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, sia vincolato dalla Convenzione del 1961 8 , modificata dall’Atto aggiuntivo del 1972 9 , continua ad applicare, nei suoi rapporti con qualsiasi altro Stato dell’Unione non vincolato dal presente Atto, la Convenzione modificata dall’Atto aggiuntivo finché il presente Atto non entrerà in vigore anche nei confronti di tale altro Stato. 2) Ogni Stato dell’Unione non vincolato dal presente Atto («il primo Stato») può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale, che applicherà la Convenzione del 1961, modificata dall’Atto aggiuntivo del 1972, nei propri rapporti con qualsiasi Stato vincolato dal presente Atto che divenga membro dell’Unione ratificando, accettando o approvando il presente Atto o aderendo ad esso («il secondo Stato»). Dalla scadenza di un termine di un mese a decorrere dalla data di tale notifica e sino all’entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, il primo Stato applica la Convenzione del 1961, modificata dall’Atto aggiuntivo del 1972, nei propri rapporti con il secondo Stato, mentre quest’ultimo applica il presente Atto nei suoi rapporti con il primo Stato.

Art. 35 Comunicazioni relative ai generi e alle specie protetti; informazioni da pubblicare

1) All’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Atto o di adesione a quest’ultimo, ciascuno Stato che non sia già membro dell’Unione notifica al Segretario generale l’elenco dei generi e delle specie ai quali esso applicherà, al momento dell’entrata in vigore del presente Atto nei suoi confronti, le disposizioni della presente Convenzione.

2) Il Segretario generale pubblica, sulla base di comunicazioni ricevute dallo Stato dell’Unione interessato, informazioni su:

  1. ogni estensione dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione ad altri generi e specie dopo l’entrata in vigore del presente Atto nei suoi confronti;
  2. ogni utilizzazione della facoltà prevista dall’articolo 3.3);
  3. l’utilizzazione di ogni facoltà accordata dal Consiglio in virtù dell’articolo 4.4) o 5);
  4. ogni utilizzazione della facoltà prevista dalla prima frase dell’articolo 5.4), precisando la natura dei diritti più estesi e specificando i generi e le specie cui si applicano tali diritti;
  5. ogni utilizzazione della facoltà prevista dalla seconda frase dell’articolo 5.4);
  6. il fatto che la legge di tale Stato contiene una disposizione consentita in virtù dell’art. 6. 1) b) i) e la durata del termine accordato;
  7. la durata del termine previsto dall’articolo 8, se tale termine è superiore ai quindici o ai diciotto anni a seconda del caso, previsti dal citato articolo.

Art. 36 Territori

1) Ogni Stato può dichiarare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o può informare il Segretario generale per iscritto, in ogni momento successivo, che il presente Atto è applicabile a tutti o a parte dei territori designati nella dichiarazione o notifica. 2) Ogni Stato che abbia fatto una tale dichiarazione o effettuato una tale notifica può, in ogni momento, notificare al Segretario generale che il presente Atto cessa di essere applicabile a tutti o a parte di tali territori.

  1. a) Ogni dichiarazione fatta in virtù del Paragrafo 1) acquista efficacia alla stessa data della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione nel cui strumento essa sia stata inclusa, e ogni notifica effettuata in virtù di tale paragrafo acquista efficacia tre mesi dopo la sua notifica da parte del Segretario generale.
  2. Ogni notifica effettuata in virtù del paragrafo 2) acquista efficacia dodici mesi dopo la sua ricezione da parte del Segretario generale.

Art. 37 Deroga in caso di protezione sotto due forme

1) Nonostante le disposizioni dell’articolo 2.1), ogni Stato che, prima della scadenza del termine nel corso del quale il presente Atto è aperto alla firma, prevede la protezione sotto le varie forme di cui all’articolo 2.1) per uno stesso genere o una stessa specie, può continuare a prevederla se, al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Atto, o di adesione a quest’ultimo, notifica tale fatto al Segretario generale. 2) Ove venga chiesta la protezione in uno Stato dell’Unione cui si applichi il paragrafo 1), in virtù della legislazione sui brevetti, detto Stato può, nonostante le disposizioni dell’articolo 6.1 a) e b) e dell’articolo 8, applicare i criteri di brevettabilità e la durata di protezione della legislazione sui brevetti alle varietà protette secondo tale legislazione. 3) Detto Stato può, in ogni momento, notificare al Segretario generale il ritiro della propria notifica fatta conformemente al paragrafo 1). Un tale ritiro acquista efficacia alla data indicata da tale Stato nella propria notifica di ritiro.

Art. 38 Limitazione transitoria dell’esigenza di novità

Nonostante le disposizioni dell’articolo 6, ogni Stato dell’Unione ha la facoltà, senza che ne derivi un obbligo per gli altri Stati dell’Unione, di limitare l’esigenza di novità prevista dall’articolo summenzionato, per quanto attiene alle varietà di recente creazione esistenti al momento in cui detto Stato applica per la prima volta le disposizioni della presente Convenzione al genere o alla specie cui appartengono tali varietà.

Art. 39 Mantenimento dei diritti acquisiti

La presente Convenzione non può in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti, sia in virtù delle legislazioni nazionali degli Stati dell’Unione, sia in conseguenza di accordi intervenuti fra questi Stati.

Art. 40 Riserve

Nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione.

Art. 41 Durata e denuncia della Convenzione

1) La presente Convenzione viene conclusa senza limitazione di durata. 2) Ogni Stato dell’Unione può denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il Segretario generale comunica senza indugio la ricezione di detta notifica a tutti gli Stati dell’Unione. 3) La denuncia prende effetto allo scadere dell’anno civile che segue l’anno in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale. 4) La denuncia non può in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti, rispetto ad una varietà e nel quadro della presente Convenzione, prima della data in cui la denuncia prende effetto.

Art. 42 Lingue; funzioni del depositario

1) Il presente Atto è firmato in un esemplare originale nelle lingue francese, inglese e tedesca; il testo francese fa fede in caso di divergenza fra i testi. Detto esemplare viene depositato presso il Segretario generale. 2) Il Segretario generale trasmette due copie certificate conformi del presente Atto ai Governi degli Stati rappresentati alla Conferenza diplomatica che l’ha adottato, come anche al Governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia richiesta. 3) Il Segretario generale redige, previa consultazione dei Governi degli Stati interessati e rappresentati alla detta Conferenza, dei testi ufficiali nelle lingue araba, giapponese, italiana, olandese e spagnola, come pure nelle altre lingue che il Consiglio potrà indicare. 4) Il Segretario generale fa registrare il presente Atto presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 5) Il Segretario generale notifica ai Governi degli Stati dell’Unione e degli Stati che, senza essere membri dell’Unione, erano rappresentati alla Conferenza che ha adottato il presente Atto, le sottoscrizioni del presente Atto, il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, qualsiasi notifica ricevuta in virtù degli articoli 34.2), 36.1) o 2), 37.1) o 3) o 41.2) e qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 36.1). (Seguono le firme)

0.232.162

Campo d’applicazione della convenzione il 18 dicembre 2003

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Argentina

25 novembre

1994 A

25 dicembre

1994

Australia

1° febbraio

1989 A

1° marzo

1989

Austria

14 giugno

1994 A

14 luglio

1994

Bolivia

21 aprile

1999 A

21 maggio

1999

Brasile

23 aprile

1999 A

23 maggio

1999

Canada

4 febbraio

1991

4 marzo

1991

Cile

5 dicembre

1995 A

5 gennaio

1996

Cina*

23 marzo

1999 A

23 aprile

1999

Colombia

13 agosto

1996 A

13 settembre

1996

Danimarca

8 ottobre

1981

8 novembre

1981

Ecuador

8 luglio

1997 A

8 agosto

1997

Finlandia

16 marzo

1993 A

16 aprile

1993

Francia

17 febbraio

1983

17 marzo

1983

  1. Dipartimenti e territori d’oltra mare

17 febbraio

1983

17 marzo

1983

Germania

12 marzo

1986

12 aprile

1986

Giappone

3 agosto

1982

3 settembre

1982

Irlanda

19 maggio

1981

8 novembre

1981

Israele

12 aprile

1984 A

12 maggio

1984

Italia

28 aprile

1986

28 maggio

1986

Kenya

13 aprile

1999 A

13 maggio

1999

Messico

9 luglio

1997

9 agosto

1997

Nicaragua

6 agosto

2001 A

6 settembre

2001

Norvegia

13 agosto

1993 A

13 settembre

1993

Nuova Zelanda

3 novembre

1980

8 novembre

1981

Paesi Bassi*

2 agosto

1984

2 settembre

1984

Panama

23 aprile

1999 A

23 maggio

1999

Paraguay

8 gennaio

1997 A

8 febbraio

1997

Polonia

11 ottobre

1989 A

11 novembre

1989

Portogallo

14 settembre

1995 A

14 ottobre

1995

Regno Unito

24 agosto

1983

24 settembre

1983

Repubblica Ceca

12 gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovacchia

12 gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Stati Uniti

12 novembre

1980

8 novembre

1981

Sudafrica

21 luglio

1981

8 novembre

1981

Svezia

1° dicembre

1982

1° gennaio

1983

Svizzera

17 giugno

1981

8 novembre

1981

Trinidad e Tobago

30 dicembre

1997 A

30 gennaio

1998

Ucraina

30 agosto

1995 A

3 novembre

1995

Ungheria

16 marzo

1983 A

16 aprile

1983

Uruguay

13 ottobre

1994 A

13 novembre

1994

  1. Dichiarazioni vedi qui appresso

0.232.162

Dichiarazioni

Cina

La convenzione non è applicabile alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong. Campo d’applicazione della convenzione il 1° ottobre 1990.

Paesi Bassi

La convenzione s’applica al Regno in Europa.

Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali Riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972 e il 23 ottobre 1978 Approvata dall’Assemblea federale il 10 ottobre 1980 Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 17 giugno 1981 | Lexipedia | Lexipedia