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Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica austriaca inteso a completare la convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile Conchiuso il 26 agosto 1968 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 1969 Istrumenti di ratificazione scambiati il 2 settembre 1969 Entrato in vigore il 1° novembre 1969

RU 1969 1263; FF 1969 I 76

Traduzione

(Stato 1° gennaio 2013)

La Confederazione svizzera
e
la Repubblica austriaca,

desiderose di agevolare i rapporti d’assistenza giudiziaria in virtù della convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954 1 relativa alla procedura civile (appresso: «convenzione») hanno convenuto di conchiudere un accordo e, a tale scopo,

hanno nominato i loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno stabilito quanto segue:

Art. 1

I tribunali degli Stati contraenti corrispondono direttamente fra loro, per assistersi reciprocamente in materia giudiziaria, negli affari civili e commerciali, segnatamente per trasmettersi notificazioni.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia 2 e il Ministero austriaco della giustizia 3 si trasmettono, appena possibile, l’elenco dei tribunali cui devono essere presentate le domande d’assistenza, come anche le successive modificazioni dell’elenco.

È ammessa la notificazione diretta per posta, a persone residenti sul territorio dell’altro Stato contraente, purchè essa non sia richiesta in una forma particolare e, segnatamente, ove non sia necessario consegnarla in proprie mani al destinatario.

Art. 2

Salvo il caso disciplinato all’articolo 3 capoverso 2 della convenzione, le traduzioni non possono essere chieste nemmeno qualora la lingua del tribunale richiedente differisca da quella del tribunale richiesto.

Art. 3

In deroga all’articolo 3 capoverso 1 della convenzione, gli atti da notificare non possono essere richiesti in doppio esemplare.

Le comminatorie penali espresse nelle citazioni, notificate sul territorio dell’altro Stato contraente, sono considerate non avvenute. È tuttavia ammessa l’indicazione delle conseguenze procedurali dell’omissione.

Art. 4

Non è richiesta la legalizzazione delle quietanze di ricezione.

È considerata certificata conforme, giusta l’articolo 3 capoverso 3 della convenzione, qualsiasi traduzione la cui esattezza è attestata dal tribunale richiedente o dall’interprete convocato nello Stato richiedente.

Art. 5

La rivendicazione dell’esclusiva competenza giudiziaria, da parte dello Stato richiesto, in materia civile o commerciale non costituisce un motivo valido per ricusare l’esecuzione di una notificazione o di una domanda di assistenza.

Art. 6

Nessun teste o perito, di qualsiasi nazionalità, che sia stato citato a comparire davanti a un tribunale dello Stato richiedente, può essere perseguito, sul territorio di detto Stato, né colpito con gli arresti o altre restrizioni della sua libertà personale, per atti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.

La protezione prevista nel numero precedente cessa, quando il teste o il perito, a compimento degli atti procedurali per lo svolgimento dei quali la sua presenza innanzi al tribunale era stata chiesta, abbandona il territorio dello Stato richiedente oppure continua a risiedervi, ancorché la sua partenza potesse avvenire senza intralci, durante i quindici giorni successivi.

Art. 7

Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente la natura e l’ammontare delle spese cagionate. Tali esborsi vanno aggiunti alle spese procedurali nello Stato richiedente.

Anche nei casi indicati agli articoli 7 capoverso 2 e 16 capoverso 2 della convenzione, le tasse o le spese di qualsiasi natura non sono rimborsate, eccettuate le indennità pagate ai testi o ai periti qualora eccedano 100 franchi (600 scellini).

Art. 8

Sono considerate tribunali, in virtù del presente accordo, le autorità amministrative svizzere, sempreché siano competenti in materia civile e commerciale, e segnatamente gli uffici d’esecuzione e fallimenti, le autorità successorie e tutorie.

Art. 9

Con l’entrata in vigore del presente accordo, è abrogata la dichiarazione del 30 dicembre 1899 4 fra la Svizzera e l’Austria per la corrispondenza diretta fra le autorità giudiziarie dei due paesi, nei rapporti d’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale.

Art. 10

Il presente accordo è sottoposto alla ratificazione e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna il più presto possibile.

Il presente accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 11

Ciascuno Stato può disdire il presente accordo mediante notificazione scritta all’altro Stato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data della notificazione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Vienna, il 26 agosto 1968, in due esemplari in lingua tedesca.

Per la
Confederazione svizzera:

Per la
Repubblica austriaca:

A. Escher

K. Waldheim

Elenco
delle autorità svizzere che possono corrispondere direttamente
con le autorità estere in materia di assistenza giudiziaria5

Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica austriaca inteso a completare la convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile Conchiuso il 26 agosto 1968 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 1969 Istrumenti di ratificazione scambiati il 2 settembre 1969 Entrato in vigore il 1° novembre 1969 | Lexipedia | Lexipedia