Lexipedia

0.274.183.491

Dichiarazione fra la Svizzera e la Francia circa la trasmissione di atti giudiziali o stragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale Data il 1° febbraio 1913 Entrata in vigore il 1° maggio 1913

CS 12 297

Traduzione

(Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica Francese,

desiderando, di comune accordo, semplificare le norme fin qui seguite per la trasmissione degli atti giudiziali o stragiudiziali e delle commissioni rogatorie in materia civile e commerciale, hanno concordato le seguenti disposizioni:

Art. 11

Gli atti giudiziali e stragiudiziali e le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale sono oggetto di trasmissioni dirette fra le autorità svizzere, il cui elenco è allegato, e, in Francia, i Procuratori della Repubblica.

Art. 22

L’autorità richiesta è quella nella cui giurisdizione si trova il destinatario dell’atto o deve essere eseguita la commissione rogatoria. In caso di incompetenza dell’autorità richiesta, questa trasmette l’atto o la commissione rogatoria direttamente all’autorità competente.

Art. 3

Le lettere con cui vengono trasmessi gli atti o le rogatorie saranno compilate in francese, secondo i formulari annessi alla presente dichiarazione.

Art. 4

Conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 10 della Convenzione internazionale dell’Aja relativa alla procedura civile, del 17 luglio 1905 3 , gli atti la cui notificazione in Francia deve, per espressa domanda dell’autorità richiedente, aver luogo per mezzo di pubblici ufficiali, come pure le commissioni rogatorie da eseguirsi in Francia, saranno compilati in lingua francese, o accompagnati da una traduzione in questa lingua. Le traduzioni potranno essere legalizzate dalle persone che nello Stato richiedente sono autorizzate per legge o per consuetudine a tradurre gli atti prodotti davanti i tribunali di detto Stato. Se l’autorità richiedente, nei casi in cui è a ciò obbligata dalla presente Dichiarazione, non allega le traduzioni, queste saranno fatte eseguire d’ufficio dall’autorità richiesta.

Gli atti la cui notificazione in Svizzera deve, per espressa domanda dell’autorità richiedente, aver luogo per mezzo di un pubblico ufficiale, come pure le commissioni rogatorie da eseguirsi in Svizzera, saranno compilati in una delle lingue qui sotto indicate, o accompagnati da una traduzione nelle dette lingue:

  1. in lingua francese, se la notificazione dell’atto o l’esecuzione della commissione rogatoria deve aver luogo nei Cantoni di Friburgo, Vaud, Neuchâtel, Ginevra, Berna (distretti di Porrentruy, Delémont, Moutier, Courtelary, Franches‑Montagnes e Neuveville) e Vallese (distretti di Monthey, St‑Maurice, Martigny, Entremont, Conthey, Sion, Hérens e Sierre);
  2. in lingua tedesca, se la notificazione dell’atto o l’esecuzione della commissione rogatoria deve aver luogo nei Cantoni di Zurigo, Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo (Alto e Basso), Glarona, Zugo, Soletta, Basilea (Città e Campagna), Sciaffusa, Appenzello (Esterno e Interno), San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Berna (eccetto i distretti indicati al N.1) e Vallese (distretti di Loèche, Rarogne, Viège, Brigue e Conches);
  3. in lingua italiana, se la notificazione dell’atto o l’esecuzione della commissione rogatoria deve aver luogo nel Cantone Ticino.

Art. 5

Per la notificazione di atti e per l’esecuzione di rogatorie non si rimborsano spese, fatta eccezione:

  1. per le spese previste dall’articolo 7 capoverso 2, dall’articolo 16 capoverso 2, e dall’articolo 23 della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 17 luglio 19054. Non sarà però chiesto il rimborso delle indennità pagate ai testimoni;
  2. per le spese di traduzione degli atti e delle rogatorie, quando queste traduzioni siano state fatte d’ufficio dall’autorità richiesta conformemente all’ultimo capo-verso dell’articolo 4 della presente Dichiarazione;
  3. per le spese d’invio degli atti d’esecuzione che, dato il loro volume o il loro peso, non possano essere spediti per la posta nè divisi in più colli.

Art. 6

Il rimborso delle spese menzionate all’articolo 5 sarà reclamato direttamente dall’autorità richiesta nell’inviare all’autorità richiedente gli atti d’esecuzione della domanda che le sarà stata diretta. L’autorità richiedente rimetterà, per mezzo di vaglia e franco di porto, l’ammontare delle spese all’indirizzo che le sarà stato indicato.

Art. 7

Le due parti contraenti non potranno, sul territorio dell’altra parte, far eseguire delle commissioni rogatorie nè far notificare degli atti dai loro agenti diplomatici e consolari. Potranno invece, conformemente all’ultimo capoverso dell’articolo 6 della Convenzione dell’Aja del 17 luglio 1905 5 , far notificare degli atti per mezzo dei loro agenti, direttamente e senza coercizione, ai loro propri nazionali. In caso di conflitto di legislazione, la nazionalità del destinatario dell’atto sarà determinata dalla legge del paese in cui deve aver luogo la notificazione.

Art. 8

La Convenzione dell’Aja del 17 luglio 1905 6 regolerà i rapporti fra le due parti, per tutto quanto concerne la trasmissione e la notificazione degli atti e l’esecuzione delle rogatorie, in quanto non vi sia derogato dalla presente Dichiarazione. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della Convenzione fra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e l’esecuzione delle sentenze in materia civile, del 15 giugno 1869 7 , e dal protocollo esplicativo ad essa allegato.

Art. 9

Tutte le differenze che sorgessero dall’applicazione della Convenzione dell’Aja del 17 luglio 1905 8 e della presente Dichiarazione saranno regolate in via diplomatica.

Art. 10

La presente Dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo che sarà stata firmata. I suoi effetti cessano collo spirare di un termine di sei mesi dal giorno dell’avvenuta denunzia da parte di una o l’altra delle Parti contraenti. Fatto a Berna, in doppio esemplare, addì 1° febbraio 1913.

In nome del Consiglio federale svizzero
e in virtù di speciale delegazione,
Il Capo del Dipartimento federale
di giustizia e polizia:

In nome del Governo
della Repubblica Francese,
L’Ambasciatore di Francia
a ciò debitamente autorizzato:

Decoppet

Beau

Elenco
delle autorità svizzere che possono corrispondere direttamente
con le autorità estere in materia di assistenza giudiziaria9

Allegato

Modelli delle lettere previste all’articolo 3 della Dichiarazione

Indirizzi

messi dalle autorità svizzere:

messi dalle autorità francesi:

M. le Procureur de la République

Au Département fédéral
de Justice et Police

à

(Localité)

à

Département de

BERNE

(France)

(Suisse)

Modello di lettera

N o 1

Transmission d’un acte judiciaire en vue d’une simple remise

(Lieu et date)

L

prie

de vouloir bien faire remettre l’acte ci‑joint au destinataire et d’envoyer une pièce constatant cette remise.

(Signature)

Autorité dont l’acte émane

Noms et qualités des parties

Adresse du destinataire

Nature de l’acte

(Joindre un reçu préparé)

N o 2

Envoi d’une pièce constatant la simple remise d’un acte judiciaire

(Lieu et date)

L

a l’honneur de transmettre ci‑joint à

une pièce constatant la remise d’un acte judiciaire à M.X.

Cet envoi répond à une demande adressée le

(Signature)

N o 3

Transmission d’un acte judiciaire en vue d’une signification par un officier ministériel dans les formes de la loi locale

(Lieu et date)

L

prie

de vouloir bien faire effectuer la signification de l’acte ci‑joint (accompagné d’une traduction) par un officier ministériel et de lui renvoyer une pièce constatant cette signification.

(Signature)

Autorité dont l’acte émane

Noms et qualités des parties

Adresse du destinataire

Nature de l’acte

N o 4

Envoi d’une pièce constatant la signification d’un acte judiciaire par un officier ministériel dans les formes de la loi locale

(Lieu et date)

L

a l’honneur de transmettre ci‑joint à

une pièce constatant la signification d’un acte judiciaire à M.X.
par un officier ministériel.

Cet envoi répond à une demande adressée le

Frais à rembourser:

1° à M. Y.

demeurant à

Fr.

2° à M. Z.

demeurant à

Fr.

Total

Fr.

(Signature)

(Joindre les pièces justificatives des dépenses)

N o 5

Transmission d’une commission rogatoire

(Lieu et date)

L

prie

de vouloir bien faire exécuter la commission rogatoire ci‑jointe (accompagnée d’une traduction).

(Si l’intéressé a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, ajouter: M.X. a obtenu le benéfice de l’assistance judiciaire)

(Signature)

Objet du procès

Objet de la commission rogatoire

Noms et qualités des parties

Noms et adresses des témoins à entendre

1° à M.X.

demeurant à

2° à M.Z.

demeurant à

N o 6

Envoi des pièces constatant l’exécution d’une commission rogatoire

(Lieu et date)

L

a l’honneur de transmettre ci‑joint à

les pièces constatant l’exécution d’une commission rogatoire.

Cet envoi répond à une demande adressée le

.

Objet du procès

Objet de la commission rogatoire

Noms et qualités des parties

(S’il y a eu des frais, ajouter:)

Frais à rembourser:

1° à M. Y.

demeurant à

Fr.

2° à M. Z.

demeurant à

Fr.

Total

Fr.

(Signature)

(Joindre les pièces justificatives des dépenses)

N o 7

Renvoi des actes et commissions rogatoires l’orsqu’ils n’ont pu être remis,
signifiés ou exécutés

(Lieu et date)

L

a l’honneur de renvoyer ci‑joint à

l’acte judiciaire

la commission rogatoire

qui lui avait été adressé(e) par lettre en date du

Il n’a pas été possible de donner suite à sa demande.

(Indiquer les motifs pour lequels il n’a pu être donné suite à la demande)*

(Signature)

* Ces motifs peuvent être rédigés dans la langue nationale de l’autorité qui répond.

(Acte judiciaire)

(Commission rogatoire:)

Autorité dont l’acte émane

Objet du procès

Noms et qualités des parties

Objet de la commission rogatoire

Nature de l’acte

Noms et qualités des parties

Dichiarazione fra la Svizzera e la Francia circa la trasmissione di atti giudiziali o stragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale Data il 1° febbraio 1913 Entrata in vigore il 1° maggio 1913 | Lexipedia | Lexipedia