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Scambio di note
del 23 agosto 1978/10 gennaio 1979
concernente l’applicazione tra la Svizzera e la Repubblica di Nauru
della Convenzione del 3 dicembre 1937 conchiusa
tra la Svizzera e la Gran Bretagna in materia di procedura civile

RU1979 294

Entrato in vigore il 31 gennaio 1968

(Stato 31 gennaio 1968)

Traduzione 1

Dipartimento Politico Federale2

Berna, 10 gennaio 1979

Dipartimento degli Affari Esteri della Repubblica di Nauru

Makwa

Il Dipartimento Politico Federale presenta i suoi complimenti al Dipartimento degli Affari Esteri della Repubblica di Nauru e si pregia di dichiarare ricevuta la nota del 23 agosto 1978 del seguente tenore3:

  1. «Il Dipartimento degli Affari Esteri della Repubblica di Nauru presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari esteri della Confederazione svizzera e ha l’onore di riferirsi alla Convenzione conchiusa tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord in materia di procedura civile, firmata a Londra il 3 dicembre 19374, della quale il Governo australiano estese l’applicazione al territorio di Nauru, allora sotto mandato, l’l1 febbraio 1940.
  2. Il Dipartimento ha l’onore di riferirsi in seguito all’accessione, il 31 gennaio 1968, di Nauru all’indipendenza nonchè alla sua lettera del 7 maggio 1976, inviata al Segretario generale delle Nazioni Unite in cui si prevedeva, per una durata indeterminata, l’applicazione provvisoria dei trattati bilaterali estesi a Nauru prima dell’indipendenza.
  3. Il Dipartimento ha l’onore di proporre al Ministero degli Affari esteri della Confederazione svizzera che la Convenzione in materia di procedura civile firmata a Londra il 3 dicembre 1937 sia ancora applicabile tra la Svizzera e la Repubblica di Nauru.
  4. Il Dipartimento ha parimenti l’onore di riferirsi alle disposizioni della legislazione di Nauru prevedenti l’ottenimento di mezzi probatori in materia civile e penale, mediante commissione rogatoria indirizzata al Segretario in capo (Chief Secretary), Repubblica di Nauru; quantunque non prevista dalla menzionata Convenzione, tale procedura è aperta alle autorità svizzere senza che sia necessario un trattato o un accordo di reciprocità.
  5. Il Dipartimento degli Affari Esteri della Repubblica di Nauru coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari esteri della Confederazione svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione».

Il Dipartimento Politico accetta le proposte del Dipartimento e conferma che la presente nota e quella del Dipartimento esprimono la volontà dei nostri due Governi di continuare ad essere vincolati dalla Convenzione tra la Svizzera e la Gran Bretagna in materia di procedura civile, firmata a Londra il 3 dicembre 1937, la Repubblica di Nauru sostituendo il Regno Unito di Gran Bretagna a decorrere dal 31 gennaio 1968.

Il Dipartimento Politico Federale coglie l’occasione per rinnovare al Dipartimento degli Affari Esteri della Repubblica di Nauru l’assicurazione della sua alta considerazione.