0.274.186.491
Scambio di note
del 15 marzo/18 agosto 1928
fra la Svizzera e la Polonia
su l’applicazione della Convenzione dell’Aja
relativa alla procedura civile
CS 12 319
Entrato in vigore il 18 agosto 1928
(Stato 18 agosto 1928)
Con Scambio di note del 15 marzo/18 agosto 1928 la Svizzera e la Polonia hanno conchiuso un Accordo su l’applicazione della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile 1 . Le disposizioni dell’Accordo sono le seguenti:
È stato stipulato, in base all’articolo 1 capoverso 1, e all’articolo 9 capoverso 1, della Convenzione, che gli atti giudiziari emananti da autorità svizzere e che devono essere notificati in Polonia, potranno essere trasmessi ai tribunali di circondario polacchi competenti dalla Legazione svizzera a Varsavia 2 . Per essere eseguite, le commissioni rogatorie saranno trasmesse dalla Legazione della Svizzera al Ministero polacco della giustizia.
Gli atti giudiziari e le commissioni rogatorie emananti da autorità polacche e che devono essere notificati o eseguiti in Svizzera, saranno trasmessi dalla Legazione 3 o dai consolati della Polonia alla Divisione della polizia 4 del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Le forme per la notificazione previste all’articolo 6 capoverso 1, della Convenzione dell’Aja non sono applicabili.
Da una parte e dall’altra si è rinunciato a mantenere la via diplomatica per ottenere l’ exequatur delle decisioni relative alle spese e sborsi (art. 18, cpv. 3, della Convenzione dell’Aja 5 ).
Per quanto concerne la questione delle lingue, sono applicabili per la notificazione degli atti e le commissioni rogatorie i principî stabiliti dalla Convenzione dell’Aja (art. 3 e 10). La domanda d’ exequatur (in Svizzera: la domanda di rigetto dell’opposizione), ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 numero 3, della Convenzione, dovrà essere scritta nella lingua dell’autorità richiesta. Dovranno inoltre essere accompagnate da una traduzione in questa lingua il dispositivo e l’introduzione della decisione, nonchè le attestazioni designate al capoverso terzo, ma non i motivi della decisione.