L’esame da parte delle autorità dello Stato dove è fatta valere la sentenza non riguarda che le condizioni stabilite nei numeri 1 a 4. Questo esame è fatto d’ufficio.
Le sentenze giudiziarie in materia civile o commerciale, comprese quelle su pretese di diritto privato in cause penali, pronunciate nell’uno dei due Stati, sono riconosciute nell’altro Stato, qualora adempiano le condizioni seguenti:
- le norme circa la competenza giudiziaria internazionale ammesse nello Stato dove è fatta valere la sentenza non devono escludere la giurisdizione dell’altro Stato;
- il riconoscimento della sentenza non deve essere contrario all’ordine pubblico dello Stato in cui essa è fatta valere; in particolare, non deve poter essere opposta, secondo il diritto di questo Stato, l’eccezione della cosa giudicata;
- la sentenza deve aver acquistato forza di cosa giudicata giusta la legge dello Stato ove è stata pronunciata;
- in caso di sentenza pronunciata in contumacia, l’intimazione della causa o la citazione deve esser stata rimessa in tempo utile alla parte contumace, in proprie mani o in quelle di un mandatario autorizzato a riceverla. Se la notificazione doveva essere fatta nello Stato dove è fatta valere la sentenza, è necessario che essa sia stata fatta per le vie dell’assistenza giudiziaria reciproca.