La sanzione pronunciata dallo Stato di condanna è direttamente applicabile nello Stato di esecuzione.
Lo Stato di esecuzione è vincolato alle constatazioni di fatto, alla natura giuridica e alla durata della sanzione che risultano dalla condanna.
Tuttavia, se la natura o la durata di tale sanzione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, o se la legislazione di tale Stato lo esige, lo Stato di esecuzione può, mediante una decisione dell’autorità competente, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione.
L’esecuzione della sanzione nello Stato di esecuzione è regolata dalla legge di questo Stato. Quest’ultimo è il solo competente per prendere le decisioni riguardanti le modalità di esecuzione della sanzione, comprese quelle concernenti la durata del periodo di incarcerazione del condannato.