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0.353.917.21

Scambio di note del 13/14 maggio 1938
concernente l’applicazione
del Trattato belga‑svizzero di estradizione
al Congo belga e ai territori di Ruanda Urundi

(Stato 5 novembre 1999)0.353.917.21Nicht löschen bitte "1 " !!

Entrato in vigore il 13 agosto 1938

Con Scambio di note 13/14 maggio 1938 la Svizzera e il Belgio hanno conchiuso un accordo per l’applicazione del trattato belga‑svizzero di estradizione 2 al Congo belga e ai territori di Ruanda Urundi. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

Traduzione 3

Nota svizzera

1) Le disposizioni del trattato d’estradizione fra la Svizzera e il Belgio del 13 maggio 1874 4 e della convenzione addizionale a quel trattato dell’11 settembre 1882 5 s’applicheranno al Congo Belga 6 e ai Territori di Ruanda Urundi 7 .

2) La domanda d’estradizione di un individuo che si è rifugiato nel Congo Belga o nel Ruanda Urundi sarà fatta in via diplomatica. Quest’ultima sarà seguita in tutti i casi nei quali è richiesta dal trattato d’estradizione del 13 maggio 1874 e dalla convenzione addizionale a quel trattato, tranne però nei casi urgenti previsti nell’articolo 6 del trattato; in questi ultimi casi, l’arresto del fuggitivo potrà essere richiesto direttamente dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia in Berna al Governatore Generale del Congo Belga in Léopoldville e viceversa.

3) Agli effetti dell’applicazione del trattato del 13 maggio 1874 e della convenzione addizionale a quel trattato dell’11 settembre 1882, come pure del presente accordo,

  1. per nazionali belgi vanno intesi i cittadini belgi e i sudditi del Congo Belga; sono parificati ai nazionali belgi i sudditi del Ruanda Urundi;
  2. come crimini saranno considerate le infrazioni alla legge repressiva del Congo Belga e del Ruanda Urundi punibili con più di 5 anni di servitù penale e come delitti quelle punibili con più di 2 mesi di servitù penale.

4) Il termine di 3 settimane previsto nell’articolo 6 del trattato d’estradizione belga‑svizzero è aumentato a 3 mesi.

5) Il presente accordo entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nelle forme prescritte dalla legislazione delle Alte Parti contraenti e avrà la stessa durata del trattato d’estradizione del 13 maggio 1874 tra la Confederazione svizzera e il Belgio.

Il Ministro di Svizzera:

Maxime de Stoutz

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