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0.353.933.6

Trattato di estradizione
tra la Confederazione Svizzera
e gli Stati Uniti d’America

RU 1997 2764; FF 1991 I 81

Traduzione1

Concluso il 14 novembre 1990
Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 19912
Ratificato con strumenti scambiati il 14 marzo 1997
Entrato in vigore il 10 settembre 1997

(Stato 10 settembre 1997)

La Confederazione Svizzera
e
il Governo degli Stati Uniti d’America,

animati dal desiderio di intensificare la collaborazione tra i due Stati nella lotta contro la criminalità e di ridisciplinare le relazioni tra i due Stati in materia di estradizione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obbligo dell’estradizione

Le Parti contraenti si obbligano a estradarsi, conformemente alle disposizioni del presente trattato, gli individui perseguiti per un reato motivante l’estradizione oppure ritenuti colpevoli dalle autorità competenti dello Stato richiedente o ricercati per l’esecuzione di una misura di sicurezza.

Per un reato commesso fuori del territorio dello Stato richiedente, lo Stato richiesto concede l’autorizzazione se:

  1. un tale reato sarebbe perseguibile giusta il suo diritto in circostanze analoghe; oppure
  2. l’individuo perseguito è cittadino dello Stato richiedente o è ricercato per un reato commesso contro un cittadino dello Stato richiedente.

Art. 2 Reati motivanti l’estradizione

Dà luogo all’estradizione un reato che, secondo il diritto delle due Parti contraenti, può essere punito con una pena privativa della libertà di almeno un anno. Se la domanda di estradizione si riferisce a un individuo che è stato condannato, l’estradizione è accordata solamente se la durata della pena da espiare o della misura di sicurezza, oppure la durata di entrambe è di almeno sei mesi.

Ai sensi del presente articolo, è irrilevante se:

  1. il reato è qualificato con termini identici o diversi nel diritto di entrambe le Parti contraenti;
  2. si tratta di un reato per il quale il diritto federale degli Stati Uniti esige una prova dell’impiego di mezzi di trasporto interni, del ricorso ai servizi postali o ad altri mezzi di spedizione nazionale o internazionale, considerato che questi elementi servono unicamente a stabilire la competenza di una Corte federale degli Stati Uniti.

Fatti salvi i numeri 1 e 2, l’estradizione è parimente concessa in caso di tentativo, di complicità o di complotto (conspiracy), a condizione che il reato principale costituisce anche una violazione del diritto federale svizzero.

Se l’estradizione è concessa, lo è anche per qualsiasi altro reato punibile secondo il diritto di entrambe le Parti contraenti, indipendentemente dalle premesse temporali giusta il numero 1.

Art. 3 Delitti politici, fiscali e militari

Lo Stato richiesto rifiuta l’estradizione se il fatto per il quale è richiesta l’estradizione costituisce un reato politico oppure se la domanda sembra fondata su motivi politici.

Giusta il presente Trattato, i reati che le Parti contraenti si sono impegnate, mediante convenzione internazionale multilaterale, a reprimere, sia mediante estradizione dell’autore del reato, sia mediante incarico di perseguimento alle rispettive autorità competenti, non sono considerati reati politici e pertanto sono trattati conformemente ai disposti della convenzione multilaterale relativa.

Lo Stato richiesto può rifiutare l’estradizione per atti che:

  1. violano disposizioni legali disciplinanti questioni di carattere esclusivamente monetario, commerciale o economico;
  2. hanno come unica finalità quella di ridurre imposte o tasse; oppure
  3. sono punibili solamente giusta il diritto militare.

Art. 4 Ne bis in idem

L’estradizione non è concessa se l’individuo perseguito è già stato giudicato oppure assolto nello Stato richiesto per i medesimi fatti per cui è domandata l’estradizione.

L’estradizione può essere rifiutata dalle autorità amministrative degli Stati Uniti oppure dalle competenti autorità svizzere se il reato, per il quale è domandata l’estradizione, sottostà alla giurisdizione dello Stato richiesto e questi perseguirà detto reato.

Se le autorità competenti dello Stato richiesto hanno deciso di non perseguire l’autore dei reati per i quali è stata domandata l’estradizione oppure le procedure penali intentate contro l’individuo perseguito sono state sospese, l’estradizione non è esclusa.

Art. 5 Prescrizione

L’estradizione non è concessa se il perseguimento o l’esecuzione della pena o di provvedimenti è escluso dalla prescrizione secondo il diritto dello Stato richiedente.

Art. 6 Pena capitale

Se il reato per cui è domandata l’estradizione è punibile con la pena capitale secondo il diritto dello Stato richiedente ma detta pena non è prevista per simili reati secondo le prescrizioni legali dello Stato richiesto, l’estradizione può essere rifiutata se lo Stato richiesto ritiene che lo Stato richiedente non dia sufficienti garanzie che la pena capitale non sarà eseguita.

Art. 7 Condanna in contumacia

Se l’individuo richiesto è stato condannato in contumacia, l’autorità amministrativa degli Stati Uniti oppure le autorità competenti svizzere possono rifiutare l’estradizione se lo Stato richiesto ritiene che lo Stato richiedente non dia sufficienti garanzie che i diritti di difesa dell’individuo richiesto siano rispettati.

Art. 8 Estradizione dei propri cittadini

Lo Stato richiesto non rifiuta l’estradizione per il fatto che l’individuo perseguito sia un proprio cittadino a meno che il perseguimento penale di detta persona per i reati per cui è stata domandata l’estradizione non sottostia alla propria giurisdizione.

Se l’estradizione è rifiutata conformemente al numero 1, lo Stato richiesto, a domanda dello Stato richiedente, sottopone il caso alle autorità competenti affinché possano essere esercitati perseguimenti giudiziari. Gli atti a sostegno e le prove concernenti il caso sono messi gratuitamente a disposizione dello Stato richiesto. Lo Stato richiedente è informato in merito al risultato della sua domanda.

Art. 9 Domande d’estradizione

Le domande d’estradizione sono presentate per via diplomatica. Ad esse è allegata la necessaria traduzione di cui all’articolo 11.

Le domande d’estradizione contengono:

  1. indicazione sull’identità, la cittadinanza e il presunto luogo di dimora della persona alla quale si riferiscono gli atti richiesti nei numeri 3 e 4 nonché, se possibile, connotati, fotografie e impronte digitali;
  2. una breve descrizione dei fatti, compresi la data e il luogo del reato; e
  3. il tenore delle disposizioni legali contenenti i principali elementi costitutivi del reato per cui è domandata l’estradizione, la definizione del reato, una descrizione della portata e della pena prevista per detto reato nonché i termini di prescrizione del perseguimento o dell’esecuzione penali.

Se l’individuo perseguito non è ancora stato condannato, le domande contengono:

  1. una copia certificata conforme del mandato d’arresto o di qualsiasi altro provvedimento con effetto analogo; e
  2. un riassunto dei fatti, delle prove principali e delle conclusioni da cui si deduca che l’individuo perseguito ha commesso il reato per cui è domandata l’estradizione; se la domanda è fatta dalla Svizzera, il riassunto è redatto da un’autorità giudiziaria; se la domanda è fatta dagli Stati Uniti è redatta dal Procuratore generale e le è allegata una copia dell’atto d’accusa.

Se l’individuo perseguito è già stato ritenuto colpevole o condannato, la domanda d’estradizione deve essere corredata:

  1. di una copia certificata conforme della sentenza penale o, se l’individuo perseguito è stato ritenuto colpevole ma la pena non è ancora stata pronunciata, di una dichiarazione relativa dell’autorità giudiziaria;
  2. di una copia dell’atto d’accusa con indicazioni sui capi d’accusa per cui l’individuo perseguito è stato ritenuto colpevole;
  3. di una copia certificata conforme del mandato d’arresto o della dichiarazione giusta la quale l’individuo perseguito deve essere arrestato per l’esecuzione della pena; e
  4. se la pena è già stata pronunciata, di una copia certificata conforme della pena pronunciata nonché di una dichiarazione circa la parte di pena non eseguita.

Se l’individuo perseguito è giudicato in contumacia, lo Stato richiedente fornisce gli atti di cui ai numeri 2 e 4.

Art. 10 Complemento d’informazioni

Se ritengono che gli atti a sostegno della domanda non contengono tutte le indicazioni necessarie, l’autorità amministrativa degli Stati Uniti o le autorità svizzere competenti possono chiedere un complemento d’informazioni. Il giudizio della domanda avviene in base a questo complemento d’informazioni.

Art. 11 Traduzione

Le domande d’estradizione e gli atti a sostegno presentati dalla Svizzera devono essere redatti o tradotti in inglese. Le domande d’estradizione e gli atti a sostegno presentati dagli Stati Uniti devono essere redatti e tradotti in una lingua ufficiale svizzera. La lingua ufficiale è stabilita, di caso in caso, dalle autorità svizzere competenti.

Art. 12 Ammissibilità degli atti a sostegno

Gli atti prodotti a sostegno di una domanda d’estradizione sono ammessi come mezzo di prova se:

  1. nel caso di una domanda presentata dagli Stati Uniti sono autenticati da un giudice, un magistrato o un altro funzionario degli Stati Uniti e sigillati dal Ministro degli affari esteri;
  2. nel caso di una domanda presentata dalla Svizzera sono firmati da un’autorità giudiziaria e da una qualsiasi altra autorità svizzera competente e autenticati dal primo funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti in Svizzera; o
  3. sono certificati conformi o autenticati in un altro modo ammesso secondo il diritto dello Stato richiesto.

Art. 13 Carcerazione provvisoria

In caso d’urgenza, ciascuna Parte contraente può domandare la carcerazione provvisoria dell’individuo perseguito. La domanda di carcerazione provvisoria o di proroga di quest’ultima sarà trasmessa sia per via diplomatica, sia direttamente, dal Dipartimento federale di giustizia e polizia al Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti o viceversa.

La domanda deve:

  1. indicare che seguirà una domanda d’estradizione;
  2. segnalare l’esistenza di un mandato d’arresto, di un atto di pari forza giuridica o di una sentenza penale nonché indicare la data del documento e il nome dell’autorità che l’ha allestito;
  3. designare il reato, indicare la pena massima possibile e, all’occorrenza, la parte di pena non eseguita;
  4. contenere una breve esposizione dei fatti con dati sul momento e il luogo del fatto; e
  5. contenere indicazioni sull’identità, la cittadinanza e il presunto luogo di dimora dell’individuo perseguito.

Ricevuta la domanda, lo Stato richiesto prende i provvedimenti necessari per arrestare l’individuo perseguito. Lo Stato richiedente è informato immediatamente in merito al seguito dato alla sua domanda.

La carcerazione provvisoria termina se, entro 40 giorni dall’arresto dell’individuo perseguito, l’autorità amministrativa degli Stati Uniti o le autorità svizzere competenti non hanno ricevuto la domanda formale d’estradizione e gli atti a sostegno della domanda. Su richiesta, questo termine può essere eccezionalmente prorogato di 20 giorni.

La revoca della carcerazione provvisoria giusta il numero 4 non esclude un nuovo arresto e l’estradizione se la domanda d’estradizione e gli atti a sostegno sono inviati successivamente.

Art. 14 Decisione e consegna

Lo Stato richiesto comunica, nel termine più breve possibile e per via diplomatica, allo Stato richiedente la sua decisione sull’estradizione. Qualsiasi rifiuto completo o parziale deve essere motivato. Lo Stato richiesto comunica inoltre allo Stato richiedente la durata della detenzione subìta in vista dell’estradizione dell’individuo perseguito.

Se l’estradizione è concessa, la consegna dell’individuo perseguito avviene nel termine previsto dal diritto dello Stato richiesto. Le autorità competenti delle Parti contraenti convengono luogo e data della consegna. Tuttavia se non è condotto fuori del territorio dello Stato richiesto entro il termine prescritto, l’individuo perseguito può essere rilasciato. Lo Stato richiesto può in questo caso rifiutare l’estradizione per il medesimo reato.

Art. 15 Consegna rinviata o condizionale

Se la domanda d’estradizione dell’individuo perseguito è stata accettata, ma questi, per fatti diversi, è perseguito o sconta una pena nel territorio dello Stato richiesto, detto Stato può:

  1. rinviare la consegna sino alla fine del procedimento contro l’individuo perseguito o sino a quando abbia scontato la pena pronunciata o che sta per essere pronunciata; oppure
  2. consegnare temporaneamente l’individuo perseguito allo Stato richiedente affinché possa intentare l’azione penale. L’individuo consegnato temporaneamente è detenuto nello Stato richiedente e, alla fine del procedimento, è restituito conformemente alle condizioni determinate di comune intesa dalle Parti contraenti.

Art. 16 Principio della specialità

L’individuo estradato non sarà perseguito, né giudicato, né detenuto per un reato, anteriore alla consegna, diverso da quello che ha motivato l’estradizione, né estradato in uno Stato terzo se:

  1. l’autorità amministrativa degli Stati Uniti o le autorità svizzere competenti vi acconsentono. Prima di decidere, lo Stato richiesto può esigere di avere a disposizione gli atti a sostegno della domanda nonché un parere scritto dell’individuo estradato in merito al reato preso in considerazione; oppure
  2. l’individuo estradato non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente, pur essendone stato autorizzato, nei 45 giorni successivi o se vi è ritornato volontariamente; oppure se l’individuo estradato, pur non essendone stato autorizzato, vi è tornato dopo averlo lasciato.

Lo Stato richiedente tuttavia può prendere qualsiasi provvedimento necessario secondo il proprio diritto, compreso il ricorso a una procedura per contumacia, in vista di un’interruzione della prescrizione.

Se la descrizione del reato per cui è stato estradato l’individuo perseguito è modificata nel corso della procedura, questi può essere perseguito o giudicato allorquando:

  1. il reato, secondo la nuova qualificazione legale, costituisce un reato motivante l’estradizione e gli elementi sono gli stessi che hanno motivato la domanda d’estradizione e sono oggetto degli atti a sostegno della domanda, e
  2. la pena pronunciata non è più severa di quella massima prevista per il reato per cui l’individuo perseguito è stato estradato.

L’autorità amministrativa degli Stati Uniti allega alla richiesta una copia della dichiarazione. Lo Stato richiesto comunica immediatamente la decisione allo Stato richiedente.

L’individuo estradato può essere perseguito, giudicato o detenuto per tutti i reati commessi prima della sua estradizione:

  1. nel caso di estradizione accordata dalla Svizzera, se l’individuo estradato acconsente, mediante dichiarazione in un processo verbale, di essere perseguito o che siano eseguite le pene pronunciate per tutti questi reati, dopo che le autorità giudiziarie competenti gli abbiano spiegato il principio della specialità e che lo abbiano informato in merito alle conseguenze legali della sua dichiarazione, oppure
  2. nel caso di estradizione accordata dagli Stati Uniti, la loro autorità amministrativa acconsenta alla richiesta delle autorità svizzere competenti mediante dichiarazione di rinuncia all’applicazione del principio della specialità per tutti questi reati.

Art. 17 Concorso di domande d’estradizione

Se l’estradizione è domandata contemporaneamente da parecchi Stati, sia per lo stesso reato, sia per reati differenti, l’autorità amministrativa degli Stati Uniti o le autorità svizzere competenti decidono a quale Stato estradano l’individuo perseguito. Nella decisione lo Stato richiesto tiene conto di tutte le circostanze e soprattutto, ma non esclusivamente, della gravità relativa e del luogo dei reati, delle date di ricezione delle domande d’estradizione, della cittadinanza dell’individuo perseguito nonché della possibilità di un’ulteriore estradizione a un altro Stato.

Art. 18 Estradizione semplificata

Se, dopo che l’autorità giudiziaria competente lo ha informato personalmente circa il diritto di essere oggetto di una procedura d’estradizione formale e della protezione dovutagli, l’individuo perseguito acconsente per scritto e irrevocabilmente all’estradizione, lo Stato richiesto può accordare l’estradizione senza avviare una procedura d’estradizione formale. Se l’estradizione giusta il presente articolo è accordata dalla Svizzera, è applicabile il principio della specialità.

Art. 19 Consegna di oggetti

Se è accordata l’estradizione, lo Stato richiesto consegna, nella misura consentita dalla sua legislazione e fatti salvi i diritti di terzi, tutti gli oggetti, che possono servire da mezzi di prova, provenienti dal reato o ottenuti in compenso di detti oggetti o trovati, al momento dell’arresto, in possesso dell’individuo perseguito oppure scoperti ulteriormente. Se possibile, questi oggetti sono consegnati allo Stato richiedente contemporaneamente all’individuo perseguito, anche se non è stato espressamente richiesto. Gli oggetti devono essere consegnati anche qualora l’estradizione già accordata non possa avere luogo.

Lo Stato richiesto può subordinare la consegna degli oggetti alla condizione che lo Stato richiedente fornisca garanzie che gli oggetti gli saranno restituiti non appena possibile.

Art. 20 Transito

Ciascuna Parte contraente può autorizzare il transito, attraverso il proprio territorio, di un individuo estradato all’altra parte contraente da uno Stato terzo. La Parte contraente che richiede il transito trasmette la domanda allo Stato richiesto del transito per via diplomatica. La domanda di transito deve contenere una descrizione dell’individuo oggetto della domanda, un riassunto dei fatti e la conferma che esiste un mandato d’arresto, un atto di pari forza giuridica o una sentenza penale. La domanda deve essere datata e menzionare l’autorità che l’ha allestita. Non occorre presentare una domanda di transito se questo avviene per via aerea e non è previsto uno scalo sul territorio dell’altra Parte contraente.

In caso di atterraggio imprevisto sul territorio dell’altra Parte contraente, il transito avviene conformemente alle disposizioni del numero 1. La Parte sul cui territorio avviene l’atterraggio può trattenere l’individuo in transito per 72 ore in attesa della domanda di transito.

Art. 21 Costi

I costi per la traduzione degli atti a sostegno della domanda d’estradizione e quelli per il trasporto dell’individuo perseguito dal luogo di consegna fino al territorio dello Stato richiedente sono a carico di quest’ultimo. Tutti gli altri costi cagionati dalla domanda e dalla procedura d’estradizione sono a carico dello Stato richiesto.

Lo Stato richiesto vigila affinché lo Stato richiedente sia rappresentato in tutte le procedure derivanti dalla domanda d’estradizione.

Art. 22 Applicazione

Il presente Trattato si applica a tutti i reati perseguibili penalmente giusta l’articolo 2, che sono stati commessi innanzi o dopo la sua entrata in vigore.

Art. 23 Relazioni con altri trattati e con il diritto nazionale

Se una procedura prevista nel presente trattato facilitasse l’estradizione secondo un altro trattato o secondo il diritto dello Stato richiesto, la procedura si svolge conformemente al presente Trattato. L’estradizione fondata su un qualsiasi altro strumento di diritto internazionale o sul diritto nazionale delle Parti contraenti non è pregiudicata dal presente Trattato e non è pertanto né esclusa né limitata.

Art. 24 Scambio di opinioni

Su domanda di una Parte contraente, avviene uno scambio d’opinioni sia in generale, sia su un determinato caso, concernente l’interpretazione, l’applicazione o l’esecuzione del presente Trattato.

Art. 25 Entrata in vigore e denuncia

Il presente Trattato sottostà a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione sono scambiati il più presto possibile a Washington.

Il presente Trattato entra in vigore 180 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

Con l’entrata in vigore del presente Trattato sono abrogati il Trattato d’estradizione del 14 maggio 1900 3 e i Trattati addizionali del 10 gennaio 1935 e del 31 gennaio 1940 tra gli Stati Uniti d’America e la Confederazione Svizzera, che continueranno ad essere applicati alle procedure d’estradizione in corso.

Dopo 5 anni dall’entrata in vigore, ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, denunciare il presente Trattato mediante notificazione scritta trasmessa almeno 6 mesi prima.

In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Washington D.C., il 14 novembre 1990, in lingua tedesca e inglese, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

Edouard Brunner

Per il
Governo degli Stati Uniti d’America:

Raymond G. H. Seitz