Lexipedia

0.353.936.72

Scambio di note del 17/23 agosto 1909
concernente l’applicazione
del Trattato d’estradizione anglo‑svizzero
ai Protettorati britannici in Africa

CS 12 127

Entrato in vigore il 23 agosto 1909

(Stato 23 agosto 1909)

Con Scambio di note 17/23 agosto 1909 la Svizzera e la Gran Bretagna hanno conchiuso un Accordo per l’applicazione del Trattato d’estradizione anglo‑svizzero 1 ai Protettorati britannici nel Continente africano. Facciamo seguire il testo delle due note.

Nota britannica

Traduzione dal testo originale inglese

Conformemente alle istruzioni del Segretario di Stato di Sua Maestà per gli affari esteri, ho l’onore di comunicare quanto segue a Vostra Eccellenza:

Poiché i Protettorati inglesi non sono Dominions britannici nel vero senso della parola e le risoluzioni britanniche in materia di estradizione non valgono come legge per detti territori, la mancanza delle necessarie disposizioni legali ha sinora impedito l’estradizione dei delinquenti in fuga fra i Protettorati britannici e gli Stati esteri e i loro possessi.

Allo scopo di rimediare a questa situazione, sono state emanate, nei Protettorati britannici africani dei quali è allegato un elenco, speciali prescrizioni legislative; pubblicazioni locali informano che le stesse saranno parimente applicabili alla Svizzera.

Devo tuttavia osservare che gli indigeni di questi Protettorati non divengono soggetti britannici per il semplice fatto della loro nascita entro i limiti di tali territori, e che per conseguenza le disposizioni delle Convenzioni conchiuse dal Governo di Sua Maestà, le quali in alcuni casi escludono del tutto l’estradizione dei nazionali e in altri la dichiarano facoltativa, non sono, salvo speciali accordi, senz’altro applicabili agli abitanti nativi dei Protettorati stessi.

Sono per contro incaricato d’informare Vostra Eccellenza che il Governo di Sua Maestà ha l’intenzione di equiparare, per ciò che riguarda l’applicazione di questi Trattati, gli indigeni ai soggetti britannici; il Governo spera che la Svizzera accetterà questa decisione.

Comunicando quanto precede a Vostra Eccellenza per informazione del Consiglio federale svizzero, sono incaricato da Sir Edward Grey di precisare che una risposta nel senso che è stato preso atto della presente nota sarà sufficiente per conferire forza esecutiva agli accordi proposti con la presente nota.

A contare da oggi, per la procedura in materia d’estradizione di delinquenti in fuga saranno per quanto possibile determinanti le disposizioni del Trattato esistente fra la Svizzera e la Gran Bretagna 2 .

Allegato

Elenco dei Protettorati britannici in Africa

Africa orientale britannica3

Rodesia Nord‑occidentale4

Bechuanaland5

Rodesia Nord‑orientale6

Costa d’Oro (solo i territori

Rodesia del Sud7

settentrionali)8

Sierra Leone

Gambia

Somalia9

Niassa10

Swaziland

Nigeria del Nord

Uganda11

Nigeria del Sud

Nota svizzera

Traduzione 12

Abbiamo ricevuto la nota di Vostra Eccellenza del 17 corrente, nella quale ci informate che le disposizioni del Trattato d’estradizione fra la Svizzera e la Gran Bretagna del 26 novembre 1880 13 e per conseguenza la Convenzione concernente l’estensione dell’articolo XVIII di detto Trattato 14 sono parimente applicabili ai diversi Protettorati britannici nel Continente africano e che gli indigeni degli stessi sono equiparati ai soggetti britannici.

Abbiamo preso atto del contenuto della nota e presentiamo a Vostra Eccellenza i nostri sinceri ringraziamenti per la Sua comunicazione.