I centri comuni sono destinati ad accogliere personale composto da agenti delle due Parti e sono a disposizione dei servizi menzionati all’articolo 3 dell’Accordo sulla cooperazione (qui di seguito: «servizi competenti») allo scopo di favorire il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e doganale e di salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, combattere i traffici illeciti, l’immigrazione illegale e la delinquenza nella zona di frontiera, nel rispetto del diritto nazionale ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell’Accordo sulla cooperazione e nell’Accordo sulla riammissione.
0.360.454.11
Protocollo
tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana
relativo all’istituzione di centri di cooperazione
di polizia e doganale
RU 2004 1133
Testo originale
Concluso il 17 settembre 2002
Entrato in vigore tramite scambio di note il 1° febbraio 2004
(Stato 1° febbraio 2004)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica italiana
(qui di seguito: «le Parti»)
a complemento dell’Accordo del 10 settembre 1998 1 concluso tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali (qui di seguito: «Accordo sulla cooperazione»), in particolare del suo articolo 13, e visto l’Accordo del 10 settembre 1998 2 relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare (qui di seguito: «Accordo sulla riammissione»),
desiderosi di promuovere lo sviluppo di tale cooperazione, in particolare nell’ambito dello scambio d’informazioni e della riammissione delle persone in situazione irregolare, istituendo centri di cooperazione di polizia e doganale (qui di seguito: «centri comuni») situati in prossimità della zona di frontiera, sul territorio di una delle Parti,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivi
Art. 2 Ubicazione
Un centro comune è istituito a Chiasso nelle immediate vicinanze della frontiera, in base al piano d’ubicazione che figura nell’allegato del presente Protocollo. Il centro comune accoglie gli agenti delle Parti che rappresentano i servizi competenti.
Il numero e la sede dei centri comuni possono essere ulteriormente modificati conformemente all’articolo 10 del presente protocollo.
Art. 3 Organizzazione
I servizi competenti scelgono l’ubicazione delle installazioni necessarie al buon funzionamento dei centri comuni.
Le spese per la costruzione e la gestione logistica dei centri comuni sono assunte a metà da ciascuna delle Parti.
I servizi competenti di ciascuna Parte designano un agente responsabile dell’organizzazione delle attività comuni e dell’esercizio di ogni centro. I responsabili elaborano in comune un regolamento interno e adottano tutti i provvedimenti intesi ad assicurare il buon funzionamento del centro.
All’interno dei locali destinati all’utilizzazione esclusiva dei centri comuni, gli agenti della Parte limitrofa sono autorizzati ad assicurare l’applicazione del regolamento interno. In caso di necessità possono sollecitare a tale scopo l’assistenza degli agenti della Parte sul cui territorio è ubicato il centro comune.
I servizi competenti delle due Parti si accordano per facilitare l’impiego dei mezzi di comunicazione nell’interesse del servizio e rispettando le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore nelle rispettive Parti.
Le ore di apertura dei centri comuni sono stabilite di comune accordo dai responsabili designati al paragrafo 3 del presente articolo.
Gli agenti interessati possono trasmettersi lettere e pacchi provenienti dai centri comuni o ad essi destinati senza la mediazione del servizio postale.
Gli oggetti necessari al funzionamento dei servizi o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno sono esentati da diritti doganali e da qualsiasi tassa di entrata o di uscita.
Art. 4 Compiti
I servizi dei centri comuni, perseguendo gli obiettivi definiti all’articolo 2 dell’Accordo sulla cooperazione e all’articolo 1 e 3 dell’Accordo sulla riammissione, assicurano:
- a. il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d’informazioni in materia di polizia e doganale;
- il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle Parti;
- l’applicazione di misure comuni di sorveglianza nella zona di frontiera;
- la riammissione dei cittadini delle Parti e di Stati terzi in situazione irregolare.
I particolari relativi alle attribuzioni dei centri comuni saranno concordati tra i servizi competenti, sulla base di un regolamento interno che definirà i compiti e le competenze attribuiti agli agenti.
Art. 5 Attività comuni
Gli agenti in servizio nei centri comuni lavorano in gruppo e si scambiano le informazioni da essi raccolte. Possono rispondere direttamente alle richieste d’informazioni rivolte loro dai servizi competenti di ciascuna Parte, nel rispetto delle condizioni menzionate all’articolo 11 dell’Accordo sulla cooperazione.
Art. 6 Statuto giuridico degli agenti operanti nei centri comuni
Gli agenti che esercitano le loro funzioni sul territorio dell’altra Parte in applicazione delle disposizioni contenute nell’Accordo sulla cooperazione e nell’Accordo sulla riammissione, dipendono funzionalmente dal proprio responsabile del centro e disciplinarmente dal superiore gerarchico originario, ma rispettano il regolamento interno del centro comune al quale sono assegnati.
Le disposizioni del titolo III della Convenzione dell’11 marzo 1961 3 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio si applicano mutatis mutandis allo statuto giuridico degli agenti operanti nei centri comuni.
Art. 7 Bilancio periodico della cooperazione
I servizi competenti di ciascuna Parte nella zona di frontiera e i responsabili locali dei centri comuni si riuniscono almeno due volte all’anno per fare il bilancio della loro cooperazione, elaborare un programma di lavoro comune e contribuire all’elaborazione e all’attuazione di strategie di coordinamento concernenti tutta la frontiera comune o una zona di frontiera o parti di esse.
Al termine di ogni riunione viene steso un verbale.
Art. 8 Protezione dei dati
Nei settori di cooperazione previsti dal presente Protocollo, fatte salve le disposizioni derivanti da Accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti, sono applicabili le disposizioni legislative di ciascuna Parte relative alla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo sulla cooperazione e dell’articolo 19 dell’Accordo sulla riammissione.
Art. 9 Limiti posti alla cooperazione
Ciascuna Parte può, giustificandone i motivi, rifiutarsi di fornire un’informazione o di collaborare allorché in un affare determinato gli interessi generali o la sicurezza pubblica del Paese sarebbero gravemente messi in pericolo.
Art. 10 Modificazione
Il presente Protocollo può essere modificato per via diplomatica con il consenso delle Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura prevista per l’entrata in vigore del protocollo.
L’allegato può essere modificato in qualsiasi momento mediante lo scambio di note tra il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Ministro dell’Interno della Repubblica italiana. Sono fatte salve le procedure previste dalla legislazione nazionale delle Parti per l’approvazione di modifiche di accordi internazionali.
Art. 11 Denuncia
Ciascuna Parte può denunciare in qualsiasi momento il presente Protocollo, a condizione che la denuncia sia fatta con un preavviso di almeno sei mesi.
Tale denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti relativi all’esecuzione di un progetto avviato in applicazione del presente Protocollo.
Art. 12 Entrata in vigore
Ciascuna delle due Parti notifica all’altra l’avvenuto espletamento delle proprie procedure costituzionali richieste per l’entrata in vigore del presente Protocollo.
Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.
In fede di che , i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi
Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Chiasso, il 17 settembre 2002, in due esemplari originali, in lingua italiana.
Per il Ruth Metzler-Arnold | Per il Governo Giovanni De Gennaro |