0.362.380.021
Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (Sviluppo dell’acquis di Schengen) Approvato dall’Assemblea federale il 13 giugno 2008 Entrato in vigore il 26 ottobre 2009
RU 2009 5529; FF 2007 4731
(Stato 26 ottobre 2009)
Traduzione 1
Missione della Svizzera | Bruxelles, 28 marzo 2008 |
Segretariato generale | |
Bruxelles |
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 13 dicembre 2004, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 2 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:
- Regolamento del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri
- Documento del Consiglio: 15152/04 VISA 209 COMIX 716 Data d’approvazione: 13.12.2004»3
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente il Consiglio dell’adempimento dei propri requisiti costituzionali.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 13 dicembre 2004 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.
Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell’adempimento dei requisiti costituzionali. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.
Copia:
Segretariato generale della Commissione europea, Bruxelles