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Scambio di note del 18 febbraio 2010 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione 2009/1015/UE che modifica l’allegato 3, parte I, dell’Istruzione consolare comune relativamente all’obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

RU 2010 1178

Entrato in vigore il 18 febbraio 2010

(Stato 18 febbraio 2010)

Traduzione 1

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 18 febbraio 2010

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea

Direzione generale H
Giustizia e affari interni

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 19 gennaio 2010, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 2 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:

  1. Decisione del Consiglio che modifica l’allegato 3, parte I, dell’Istruzione consolare comune relativamente all’obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi
  2. Documento del Consiglio:
  3. 16724/09 VISA 413 COMIX 897
  4. Data di adozione: 22 dicembre 2009»3

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 19 gennaio 2010 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Scambio di note del 18 febbraio 2010 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione 2009/1015/UE che modifica l’allegato 3, parte I, dell’Istruzione consolare comune relativamente all’obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi (Sviluppo dell’acquis di Schengen) | Lexipedia | Lexipedia