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0.420.118

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica del Sudafrica
sulla cooperazione scientifica e tecnologica

RU 2008 15

Traduzione

Concluso il 7 dicembre 2007

Entrato in vigore il 7 dicembre 2007

(Stato 1° gennaio 2013)

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Sudafrica

(di seguito denominati «Parti contraenti» e al singolare «Parte contraente»),

desiderosi di sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi,

considerando che le relazioni scientifiche e tecnologiche devono essere sviluppate nel mutuo interesse dei due Paesi,

considerando che il potenziamento della cooperazione scientifica e tecnologica favorirà l’ulteriore sviluppo delle relazioni amichevoli esistenti fra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo

Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi sulla base del principio di uguaglianza e nel mutuo interesse.

Art. 2 Forme di cooperazione

La cooperazione scientifica e tecnologica fra le Parti contraenti può assumere le forme seguenti:

  1. visite e scambi di scienziati, ricercatori, specialisti e universitari;
  2. scambio d’informazioni e documentazioni scientifiche e tecniche;
  3. organizzazione di seminari e corsi bilaterali su questioni scientifiche e tecniche in settori d’interesse comune;
  4. individuazione congiunta di problematiche scientifiche e tecnologiche, elaborazione di programmi di ricerca comuni e applicazione dei risultati nei settori convenuti dalle Parti contraenti, compreso lo scambio di esperienze e competenze acquisite;
  5. altre forme di cooperazione definite di comune intesa.

Art. 3 Autorità competenti

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica designano rispettivamente la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca 1 , presso il Dipartimento federale dell’interno, e il Departement of Science and Tecnology quali autorità competenti per agevolare l’attuazione del presente Accordo.

Art. 4 Comitato misto

Le Parti contraenti istituiscono un Comitato misto, composto di rappresentanti di ciascuna Parte contraente, incaricato di controllare e valutare l’attuazione del presente Accordo.

Il Comitato misto si riunisce alternativamente in Svizzera e in Sudafrica almeno una volta ogni due anni, salvo se le Parti contraenti convengono diversamente e stabiliscano un’altra data di comune intesa.

Durante la sua prima riunione, il Comitato misto elabora le proprie direttive per l’attuazione del presente Accordo.

Il Comitato misto è incaricato di:

  1. convenire i settori di cooperazione;
  2. creare condizioni favorevoli all’attuazione del presente Accordo;
  3. agevolare e sostenere la realizzazione di programmi e progetti comuni affinché siano raggiunti gli obiettivi del presente Accordo;
  4. provvedere allo scambio di esperienze in materia di cooperazione bilaterale scientifica e tecnologica e valutare proposte per lo sviluppo futuro della cooperazione fra le Parti contraenti;
  5. negoziare e convenire programmi, nonché valutare lo stato di avanzamento dell’attuazione del presente Accordo;
  6. elaborare resoconti sulla cooperazione in ambito scientifico, tecnologico ed educativo ai sensi del presente Accordo.

Art. 5 Accordi di attuazione

Le Parti contraenti promuovono la cooperazione fra le organizzazioni e istituzioni dei due Paesi attive nel settore scientifico e tecnologico, se necessario mediante appositi accordi conclusi nell’ambito del presente Accordo.

Gli accordi che costituiscono la base necessaria per sviluppare la cooperazione fra le organizzazioni e istituzioni di cui al primo paragrafo sono conclusi conformemente alle leggi in vigore nei due Paesi.

Le Parti incoraggiano le organizzazioni e istituzioni interessate a includere in detti accordi, se del caso, disposizioni su:

  1. le compensazioni previste per l’utilizzazione di brevetti;
  2. lo scambio di brevetti, l’utilizzazione congiunta di brevetti basati su progetti comuni di ricerca e sviluppo, le condizioni poste alla loro commercializzazione da una o da entrambe le Parti contraenti nel proprio Paese o in un Paese terzo;
  3. le condizioni per la messa in produzione e la commercializzazione dei prodotti;
  4. le modalità e condizioni finanziarie;
  5. le condizioni relative alle informazioni acquisite dalle organizzazioni e istituzioni interessate.

Art. 6 Proprietà intellettuale

Gli accordi di cui al primo paragrafo dell’articolo 5 garantiscono la protezione e ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti di proprietà connessi ad attività di cooperazione giusta il presente Accordo. Le Parti contraenti s’impegnano a consultarsi reciprocamente se necessario.

Le modalità e condizioni di ripartizione dei diritti intellettuali sono definite in accordi separati, accettabili per entrambe le Parti contraenti.

Art. 7 Equipaggiamenti e apparecchiature

Le modalità di messa a disposizione e fornitura degli equipaggiamenti e delle apparecchiature necessari per le attività di ricerca comune giusta il presente Accordo sono fissate per scritto caso per caso, d’intesa fra le Parti contraenti o le organizzazioni e istituzioni incaricate di attuare la cooperazione.

Se del caso, la fornitura di equipaggiamenti e apparecchiature da un Paese all’altro nell’ambito dell’attuazione del presente Accordo è soggetta ad accordi commerciali o ad altre convenzioni concluse fra le Parti.

Art. 8 Scambio d’informazioni

Le Parti contraenti promuovono la cooperazione fra biblioteche scientifiche, centri d’informazione tecnica e scientifica e istituzioni scientifiche per lo scambio di libri, periodici e bibliografie, compreso lo scambio d’informazioni e documentazioni in testo integrale per mezzo di reti d’informazione e comunicazione elettroniche.

Art. 9 Parti terze

Le informazioni ottenute da una delle Parti contraenti o dal suo personale nell’ambito delle attività di cooperazione previste dal presente Accordo non possono essere divulgate a terzi senza il previo consenso dell’altra Parte.

Ciascuna Parte contraente informa chiaramente l’altra Parte per scritto se non desidera che parte o la totalità delle informazioni ottenute da essa o dal suo personale siano divulgate.

Fatto salvo il consenso dell’altra Parte, ciascuna Parte contraente ha il diritto di invitare scienziati, ricercatori, specialisti tecnici, universitari e istituzioni di diversi Paesi o di organizzazioni internazionali a partecipare in qualità di parti terze ai progetti e programmi realizzati nell’ambito del presente Accordo. In assenza di un accordo scritto fra le Parti contraenti, le parti terze si assumono i costi della loro partecipazione.

Art. 10 Finanziamento

Le spese di viaggio connesse agli spostamenti di scienziati e specialisti fra i due Paesi sono assunte dalla Parte contraente che li ha delegati, mentre le altre spese sono sostenute dalla Parte che li accoglie, secondo modalità convenute per scritto fra le Parti.

I costi connessi alle attività di cooperazione fra le organizzazioni e istituzioni di ciascuna Parte contraente conformemente all’articolo 5 sono assunti secondo modalità convenute fra dette organizzazioni e istituzioni.

Art. 11 Sostegno e assistenza

Nel rispetto della legislazione nazionale in vigore, ciascuna Parte contraente accorda ai rappresentanti ufficiali dell’altra Parte che soggiornano sul proprio territorio l’assistenza e le facilitazioni necessarie per adempiere alla loro missione conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 12 Assicurazione medica

I rappresentanti ufficiali di una delle Parti contraenti in visita nell’altro Paese stipulano un’assicurazione medica per la durata del loro soggiorno.

Art. 13 Entrata in vigore e denuncia

Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma.

Resta in vigore per un periodo iniziale di cinque anni ed è tacitamente prolungato per un altro quinquennio, a meno che una delle Parti contraenti non notifichi la denuncia dell’Accordo per scritto all’altra Parte, con preavviso di almeno 12 mesi.

Le Parti contraenti si riservano il diritto di riesaminare il presente Accordo tre anni dopo la sua entrata in vigore.

La denuncia del presente Accordo non influisce sulle attività condotte nell’ambito delle cooperazioni previste dal medesimo Accordo e non ancora terminate al momento della denuncia.

Art. 14 Emendamenti

Il presente Accordo può essere emendato di comune intesa attraverso lo scambio di note diplomatiche fra le Parti contraenti.

Art. 15 Composizione delle controversie

Le controversie risultanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo sono composte in via amichevole mediante consultazioni o negoziati bilaterali fra le Parti contraenti.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due esemplari, nelle lingue originali francese, tedesco e inglese, le tre versioni facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione fa fede il testo inglese.

Fatto a Basilea, il 7 dicembre 2007.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Charles Kleiber

Per il
Governo della Repubblica del Sudafrica:

Mosibudi Mangena