Mediante il presente Accordo è istituito un Laboratorio europeo di biologia molecolare, come ente intergovernativo, denominato qui di seguito «il Laboratorio».
Sede del Laboratorio è Heidelberg, Repubblica federale di Germania.
0.421.091
RU 1974 1332; FF 1973 II 29
Traduzione
(Stato 8 marzo 2023)
La Repubblica d’Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese,
la Repubblica federale di Germania, lo Stato d’Israele, la Repubblica italiana,
il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, la Confederazione svizzera, il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord,
partecipi dell’Accordo istitutivo della Conferenza europea di biologia molecolare (dappresso «la CEBM»), firmato a Ginevra il 13 febbraio 1969 1 ;
considerando che la cooperazione internazionale in biologia molecolare dovrebbe essere potenziata mediante l’istituzione di un Laboratorio europeo di biologia molecolare, e prendendo atto delle proposte all’uopo sottoposte dall’Organizzazione europea di biologia molecolare (dappresso l’«OEBM»);
vista la decisione del 28 giugno 1972, mediante la quale la CEBM approva il progetto del suddetto Laboratorio giusta il paragrafo 3 dell’Articolo il del precitato Accordo, in virtù del quale possono essere allestiti dei Progetti Speciali;
desiderosi di precisare le clausole e le condizioni secondo le quali il Laboratorio va istituito e gestito, in modo che dette clausole e condizioni non siano influenzate da una modifica, qualunque essa sia, apportata all’Accordo istitutivo della CEBM;
prendendo atto dell’accettazione, da parte della CEBM, dei disposti del presente Accordo che la concernono;
hanno convenuto quanto segue:
Mediante il presente Accordo è istituito un Laboratorio europeo di biologia molecolare, come ente intergovernativo, denominato qui di seguito «il Laboratorio».
Sede del Laboratorio è Heidelberg, Repubblica federale di Germania.
Il Laboratorio incrementa la cooperazione tra gli Stati europei nella ricerca fondamentale, la messa in punto di un’attrezzatura moderna e lo sviluppo d’un insegnamento approfondito in biologia molecolare, come anche nelle altre discipline essenzialmente connesse; all’uopo si sforza di concentrare le proprie attività su compiti che già non siano, abitualmente o agevolmente, effettuati in istituti nazionali. I risultati dei lavori sperimentali e teorici del Laboratorio vanno pubblicati o comunque resi generalmente accessibili.
Nel perseguimento dei propri scopi, il Laboratorio esegue un programma includente:
Il Laboratorio può approntare e gestire gli impianti necessari ai fini del suo programma.
Il Laboratorio comprende:
Il Laboratorio organizza e patrocina, quanto più ampiamente possibile, la collaborazione internazionale nei settori e nei programmi d’attività definiti nei paragrafi (1) e (2) e armonizzati con il Programma Generale della CEBM. Questa collaborazione include segnatamente la promozione di contatti e di scambi tra specialisti e la diffusione dell’informazione. Nel quadro dei propri scopi, il Laboratorio si sforza parimente di cooperare, quanto più intensamente possibile, con altri istituti di ricerca, mediante collaborazione e consultazione. Il Laboratorio si sforza di evitare i doppioni ed i parallelismi con i lavori eseguiti da detti istituti.
Sono Membri del Laboratorio gli Stati partecipi del presente Accordo.
Il Laboratorio coopera strettamente con la CEBM.
Il Laboratorio può cooperare ufficialmente con Stati impartecipi, con enti nazionali di questi Stati, con istituzioni internazionali governative o non governative. L’istituzione, le condizioni e le modalità di questa cooperazione vanno, caso per caso e secondo le circostanze, definite dal Consiglio all’unanimità dei Membri presenti e votanti.
Sono organi del Laboratorio il Consiglio e il Direttore generale.
Il Consiglio si compone di tutti gli Stati membri del Laboratorio, ogni Membro essendo rappresentato da due delegati al massimo che possono essere coadiuvati da consiglieri. Il Consiglio elegge un presidente e due vicepresidenti i quali restano in funzione durante un anno e non possono venir rieletti più di due volte consecutive.
OsservatoriIl Consiglio:
Il Consiglio può modificare il programma di cui nel paragrafo (2) dell’Articolo II mediante decisione presa all’unanimità dei Membri presenti e votanti.
SessioniIl Consiglio si raduna almeno una volta all’anno in sessione ordinaria. Può parimente riunirsi in sessione straordinaria. Le sessioni hanno luogo alla sede del Laboratorio, tranne decisione contraria del Consiglio.
VotiIl Direttore generale è il funzionario esecutivo supremo ed il rappresentante legale del Laboratorio.
Il Direttore generale è coadiuvato dal personale scientifico, tecnico, amministrativo e di segreteria autorizzato dal Consiglio.
Il Direttore generale nomina e licenzia il personale. E Consiglio approva la nomina e il licenziamento del personale superiore, definito come tale nello Statuto del personale. Ogni nomina ed ogni licenziamento vanno fatti giusta lo Statuto del personale. Ogni persona, estranea al personale, invitata a lavorare presso il Laboratorio, cade sotto l’autorità del Direttore generale e sotto l’insieme delle condizioni generali approvate dal Consiglio.
Ciascun Stato Membro rispetta, per quanto concerne il Laboratorio, il carattere strettamente internazionale delle responsabilità del Direttore generale e del personale. Questi, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono tenuti né a sollecitare né a ricevere istruzioni da alcun membro, governo od altra autorità esterna al Laboratorio.
Il Comitato consultivo scientifico, istituito conformemente al paragrafo (7) dell’Articolo VI, dà dei pareri al Consiglio, segnatamente per quanto concerne le proposte del Direttore generale sull’esecuzione del programma del Laboratorio.
Il Comitato è composto di scienziati eminenti nominati a titolo personale e non in quanto rappresentanti dì Stati membri. I componenti del Comitato devono essere scelti tra scienziati appartenenti ad un largo spettro di discipline scientifiche pertinenti, in modo da coprire, quanto possibile, sia il settore della biologia molecolare sia i settori di altre materie scientifiche appropriate. Dopo aver consultato il Consiglio dell’OEBM, in prima linea, e gli istituti nazionali appropriati, il Direttore generale propone al Consiglio un elenco di candidati che il Consiglio deve prendere in considerazione per la nomina dei componenti del Comitato.
L’esercizio finanziario del Laboratorio va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il Direttore generale, entro il 1° ottobre di ogni anno, presenta al Consiglio, per esame ed approvazione, un preventivo recante le valutazioni analitiche degli introiti e degli oneri del Laboratorio per l’esercizio finanziario successivo.
Il Laboratorio è finanziato mediante:
Il preventivo del Laboratorio va espresso in unità di conto rappresentanti un peso di 0,88867088 grammi di oro fino.
Ciascun membro contribuisce annualmente alle spese in capitale ed alle spese correnti per il funzionamento del Laboratorio mediante il versamento di una somma globale, in divise convertibili, giusta una scala fissata ogni triennio dal Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei membri, e basata sulla media del reddito nazionale netto di ciascun membro durante i tre ultimi anni civili per i quali si dispone di statistiche.
Il Consiglio può decidere, con la maggioranza dei due terzi dei membri, di tener conto di eventuali circostanze speciali, proprie a un membro, onde modificarne in conseguenza il contributo. Per l’applicazione del presente disposto, si considera segnatamente che si è in presenza di «circostanze speciali» allorché il reddito nazionale per abitante di un membro risulta inferiore ad una somma determinata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi, oppure risulta tale che un membro è tenuto a contribuire per oltre il 30 per cento dell’ammontare sociale dei contributi stabiliti dal Consiglio, giusta la scala menzionata nel paragrafo (1) del presente Articolo.
Qualora, successivamente all’entrata in vigore del presente Accordo, uno Stato divenga partecipe o cessi di partecipare al medesimo, la scala dei contributi, di cui nel paragrafo (1) del presente Articolo, va modificata. La nuova scala prende effetto all’inizio dell’esercizio finanziario successivo.
Il Direttore generale notifica ai membri l’ammontare dei loro contributi annui e, in accordo con il Comitato finanziario, le date di versamento.
Il Direttore generale tiene un conteggio esatto di tutti gli introiti e oneri.
Il Consiglio nomina dei commissari ai conti per esaminare i conti del Laboratorio. 1 commissari sottopongono al Consiglio un rapporto sui conti annuali.
Il Direttore generale procura ai commissari ai conti tutte le informazioni e l’assistenza di cui possono aver bisogno per esplicare le loro funzioni.
Il Laboratorio gode di personalità giuridica. Esso possiede segnatamente la capacità di stipulare, di acquistare e di alienare beni mobili ed immobili e di stare in giudizio. Lo Stato, sul cui territorio il Laboratorio è sito, conchiude con quest’ultimo un accordo di sede, sottoposto all’approvazione del Consiglio, da darsi con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri, accordo che deve definire sia lo statuto del Laboratorio, sia i privilegi e le immunità, del Laboratorio stesso e del suo personale, necessari al perseguimento delle finalità ed all’esercizio delle funzioni del Laboratorio.
Qualunque vertenza tra due o più membri circa l’interpretazione o l’applicazione del presente testo, non composta tramite i buoni uffici del Consiglio, va, a richiesta di qualunque parte in lite, sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia, tranne ove i membri interessati non abbiano convenuto altro modo di composizione, in un termine di tre mesi a partire dalla data nella quale il presidente del Consiglio constata che la vertenza non può essere composta tramite i buoni uffici del medesimo.
Qualunque proposta di uno Stato membro intesa ad emendare il presente Accordo va inserita nell’ordine del giorno della sessione ordinaria del Consiglio immediatamente successiva al deposito della proposta presso il Direttore generale. Tale proposta può pure formare oggetto di una sessione straordinaria.
Ogni emendamento all’Accordo esige l’accettazione unanime degli Stati membri. Questi notificano tale loro accettazione per iscritto al Governo svizzero.
Gli emendamenti entrano in vigore trenta giorni dopo il deposito dell’ultima notifica scritta d’accettazione.
Il Laboratorio è dissolto non appena il numero dei suoi membri cada sotto a tre. Con riserva d’eventuali intese conchiuse tra i membri al momento della dissoluzione, lo Stato, sul cui territorio il Laboratorio ha sede, è incaricato della liquidazione. Tranne contraria decisione dei membri, l’attivo va ripartito tra gli Stati che sono membri del Laboratorio all’epoca della dissoluzione, in proporzione dei pagamenti da essi effettuati. Se v’è un passivo, questo è addossato ai detti Stati al pro rata dei loro contributi stabiliti per l’esercizio finanziario in corso.
Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati partecipi della CEBM sino alla data della sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo (4) a) del presente Articolo.
Il presente Accordo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. I relativi strumenti vanno depositati presso il Governo svizzero.
Dopo che il presente Accordo sia stato in vigore durante sei anni, qualunque Stato partecipe potrà, con riserva dei disposti del paragrafo (3) b) dell’Articolo VI, denunciarlo con notifica indirizzata al Governo svizzero. Una tale denuncia prende effetto alla fine dell’esercizio finanziario successivo.
Qualunque membro che disattenda gli obblighi derivantigli dal presente Accordo può venir privato della sua qualità mediante decisione del Consiglio presa a maggioranza dei due terzi di tutti i membri. Una tale decisione va notificata, per cura del Direttore generale, agli Stati firmatari ed aderenti.
Il Governo svizzero notifica agli Stati firmatari ed aderenti:
All’entrata in vigore del presente Accordo, il Governo svizzero lo fa registrare presso la Segreteria delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta 2 .
Per il periodo che inizia all’entrata in vigore del presente Accordo e cessa il 31 dicembre seguente, tocca al Consiglio prendere le disposizioni concernenti il preventivo, e le spese sono coperte mediante contributi dei membri, fissati conformemente ai due paragrafi seguenti.
Gli Stati partecipi del presente Accordo alla data della sua entrata in vigore e gli Stati che ne saranno divenuti parte prima del 31 dicembre successivo, si addossano insieme la totalità delle spese previste dalle disposizioni finanziarie che il Consiglio potrà adottare conformemente al paragrafo (1) del presente Articolo.
I contributi degli Stati, di cui nel paragrafo (2) del presente Articolo, sono fissati a titolo provvisorio, giusta i bisogni, e conformemente ai paragrafi (1) e (2) dell’Articolo X. Alla scadenza del periodo indicato nel paragrafo (1) del presente Articolo, interviene una ripartizione definitiva delle spese tra i detti Stati sulla base delle spese effettive. Qualunque somma versata da uno Stato, oltre la propria quota definitiva così calcolata, è registrata a suo credito.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ginevra il 10 maggio 1973 nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facendo parimente fede, in un esemplare originale unico che sarà depositato negli archivi del Governo svizzero il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
(Seguono le firme)
La scala qui sotto riprodotta vale esclusivamente ai fini del paragrafo (4) a) dell’Articolo XV dell’Accordo. Essa non pregiudica in nessun caso le decisioni che il Consiglio dovesse prendere giusta il paragrafo (1) dell’Articolo X e che dovessero concernere le future scale di contributi.
% |
|
Austria |
2,063 |
Danimarca |
2,282 |
Francia |
22,585 |
Israele |
0,804 |
Italia |
14,572 |
Paesi Bassi |
4,916 |
Regno Unito della Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord |
18,508 |
Repubblica federale di Germania |
25,926 |
Svezia |
5,039 |
Svizzera |
3,305 |
100,000 |
Stati partecipanti |
Ratifica |
Entrata in vigore |
||
|---|---|---|---|---|
Austria |
26 settembre |
1975 |
26 settembre |
1975 |
Belgio |
12 ottobre |
2010 A |
12 ottobre |
2010 |
Ceca, Repubblica |
26 maggio |
2014 A |
26 maggio |
2014 |
Croazia |
29 agosto |
2006 A |
29 agosto |
2006 |
Danimarca |
12 novembre |
1973 |
4 luglio |
1974 |
Estonia |
7 febbraio |
2023 A |
7 febbraio |
2023 |
Finlandia |
19 giugno |
1985 A |
19 giugno |
1985 |
Francia |
4 luglio |
1974 |
4 luglio |
1974 |
Germania |
10 ottobre |
1973 |
4 luglio |
1974 |
Grecia |
13 maggio |
1985 A |
13 maggio |
1985 |
Irlanda |
21 novembre |
2003 A |
21 novembre |
2003 |
Islanda |
26 febbraio |
2007 A |
26 febbraio |
2007 |
Israele |
17 aprile |
1974 |
4 luglio |
1974 |
Italia |
28 giugno |
1976 |
28 giugno |
1976 |
Lituania |
3 giugno |
2019 A |
3 giugno |
2019 |
Lussemburgo |
25 ottobre |
2007 A |
25 ottobre |
2007 |
Malta |
15 marzo |
2016 A |
15 marzo |
2016 |
Montenegro |
18 maggio |
2018 A |
18 maggio |
2018 |
Norvegia |
8 ottobre |
1986 A |
8 ottobre |
1986 |
Paesi Bassi* |
13 marzo |
1974 |
4 luglio |
1974 |
Polonia |
28 gennaio |
2019 A |
28 gennaio |
2019 |
Portogallo |
11 febbraio |
1999 |
11 febbraio |
1999 |
Regno Unito |
11 dicembre |
1973 |
4 luglio |
1974 |
Slovacchia |
9 gennaio |
2018 A |
9 gennaio |
2018 |
Spagna |
24 novembre |
1987 A |
24 novembre |
1987 |
Svezia |
15 febbraio |
1974 |
4 luglio |
1974 |
Svizzera |
14 dicembre |
1973 |
4 luglio |
1974 |
Ungheria |
13 aprile |
2017 A |
13 aprile |
2017 |
|
||||