Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
considerando che uno degli obiettivi del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi fondati sul rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, che costituiscono il loro patrimonio comune;
riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un’idea allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale;
rilevando il valore e il potenziale del patrimonio culturale adeguatamente gestito come risorsa sia per lo sviluppo sostenibile che per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione;
riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, d’interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, diritto sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (1948) e garantito dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966) ;
convinti della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale;
convinti della fondatezza di politiche patrimoniali e di iniziative educative che trattino equamente tutti i patrimoni culturali e promuovano così il dialogo fra le culture e le religioni;
richiamandosi ai vari strumenti del Consiglio d’Europa, in particolare alla Convenzione culturale europea (1954) , alla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico (1985) , alla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta nel 1992) e alla Convenzione europea del paesaggio (2000) ;
convinti dell’importanza di creare un sistema quadro paneuropeo per la cooperazione che possa favorire il processo dinamico dell’attuazione di questi principi;
hanno convenuto quanto segue:
Fatta a Faro, il 27 ottobre 2005, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati a aderirvi.