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0.443.934.9

Accordo
di coproduzione cinematografica
tra il Governo della Confederazione Svizzera
e il Governo della Repubblica francese

RU 2005 4671

Traduzione1

Concluso il 7 dicembre 2004
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° ottobre 2005

(Stato 1° ottobre 2005)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica francese,

denominati qui di seguito le Parti,

considerata la loro volontà comune di rinnovare e rafforzare le relazioni cinematografiche tra la Confederazione Svizzera e la Francia,

considerata la necessità di aggiornare le loro relazioni di cooperazione in ambito cinematografico tenendo conto dei rispettivi disciplinamenti in materia e della situazione dei mercati,

hanno convenuto quanto segue:

I. Coproduzione

Art. 1

Ai fini del presente Accordo:

  1. il termine «opera cinematografica» designa opere cinematografiche di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto e di qualsiasi genere (fiction, animazione, documentari) conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle due Parti e la cui prima diffusione avviene nelle sale cinematografiche;
  2. il termine «autorità competente» designa: per la Parte Svizzera: il Dipartimento federale dell’interno, Ufficio federale della cultura, Sezione cinema,
  3. per la Parte francese: il Centre National de la Cinématographie.

Art. 2

Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e ammesse al beneficio del presente Accordo sono considerate opere cinematografiche nazionali conformemente alla legislazione in vigore sul territorio di ciascuna delle due Parti.

Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e ammesse al beneficio del presente Accordo, godono di pieno diritto, sul territorio di ciascuna delle Parti, dei vantaggi che derivano dalle vigenti disposizioni relative all’industria cinematografica o da quelle che potrebbero essere emanate da ognuno dei due Paesi. L’autorità competente di ciascuna delle Parti comunica all’autorità competente dell’altra Parte la lista dei testi relativi ai vantaggi summenzionati. Se una delle Parti apporta una qualsiasi modifica ai testi relativi a questi vantaggi, la sua autorità competente si impegna a comunicare le modifiche all’autorità competente dell’altra Parte.

Per poter essere ammesse al beneficio del presente Accordo, le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono aver ricevuto l’approvazione delle autorità competenti delle due Parti entro quattro mesi dall’uscita in sala cinematografica in Svizzera o in Francia. Le richieste di ammissione devono rispettare la procedura prevista a tal fine da ciascuna delle Parti ed essere conformi ai requisiti minimi stabiliti nell’allegato 1 del presente Accordo. Le autorità competenti delle due Parti si scambiano le informazioni relative all’accoglimento, al rigetto, alla modifica o al ritiro di richieste di ammissione al beneficio del presente Accordo. Prima di respingere una richiesta, le autorità competenti di entrambe le Parti devono consultarsi. Dopo che le autorità competenti delle due Parti hanno concesso all’opera cinematografica l’ammissione al beneficio del presente Accordo, l’ammissione non può essere successivamente revocata se non di comune intesa tra le medesime autorità. L’approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle autorità competenti delle due Parti non impegna nessuna d’esse ad accordare l’autorizzazione allo sfruttamento commerciale.

Art. 3

Per essere ammesse al beneficio del presente Accordo, le opere cinematografiche devono essere realizzate da case di produzione che dispongono di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e di un’esperienza professionale riconosciuta dall’autorità competente del Paese in cui hanno sede.

Le case di produzione devono inoltre soddisfare le condizioni seguenti:

  1. avere presidenti, direttori o gerenti di nazionalità svizzera o francese o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità europea, di uno Stato firmatario della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera2 del Consiglio d’Europa o di uno Stato terzo europeo con il quale la Comunità europea ha stipulato accordi riguardanti il settore audiovisivo. Gli stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli europei summenzionati, ma residenti sul territorio di una delle Parti, sono equiparati ai cittadini svizzeri e francesi.
  2. non devono essere controllate da una o più persone fisiche o giuridiche di Paesi diversi da quelli europei menzionati al punto 1.

I collaboratori artistici e tecnici devono essere di nazionalità svizzera o francese o essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato firmatario dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. Per l’applicazione del presente capoverso, gli stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli europei summenzionati, ma residenti sul territorio svizzero o francese, sono equiparati ai cittadini svizzeri e francesi. A titolo eccezionale può essere accettata la partecipazione al progetto di interpreti di nazionalità diversa da quelle summenzionate.

Le riprese in teatri di posa vanno effettuate di preferenza in studi cinematografici situati sul territorio di uno degli Stati Parte del presente Accordo.

Le riprese esterne effettuate sul territorio di uno Stato non membro della Comunità europea che non partecipa alla coproduzione possono essere autorizzate qualora lo richiedano la sceneggiatura o l’azione dell’opera cinematografica.

Art. 4

Le opere cinematografiche devono essere prodotte rispettando le seguenti condizioni: qualsiasi opera cinematografica realizzata in coproduzione richiede un apporto tecnico e artistico effettivo di entrambe le Parti; nelle coproduzioni la partecipazione finanziaria del o dei coproduttori delle due Parti può variare dal 10 % (dieci per cento) al 90 % (novanta per cento) del costo finale dell’opera cinematografica.

Art. 5

Ogni coproduttore è comproprietario degli elementi corporali e incorporali dell’opera cinematografica. Il materiale è depositato a nome di tutti i coproduttori in un laboratorio scelto di comune accordo.

Art. 6

Sotto riserva delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sono accordate tutte le agevolazioni necessarie per la circolazione e il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla produzione dei film nonché per l’importazione e l’esportazione nel territorio di entrambe le Parti del materiale necessario alla realizzazione e allo sfruttamento commerciale delle coproduzioni cinematografiche (pellicola, materiale tecnico, costumi, decorazioni, materiale pubblicitario ecc.).

Art. 7

Sia sul piano dei contributi artistici e tecnici che sul piano dei contributi finanziari deve essere raggiunto un equilibrio generale; esso è valutato dalla Commissione mista di cui all’articolo 12. Per allestire tale valutazione, nel corso della procedura di ammissione dell’opera cinematografica al beneficio del presente Accordo ogni autorità prepara un elenco riassuntivo di tutti gli aiuti e i finanziamenti previsti dagli allegati 2 e 3 del presente Accordo. Qualora risultasse uno scompenso, la Commissione mista esamina quali siano le possibilità per ristabilire l’equilibrio e prende tutte le misure che reputa necessarie a tal fine.

L’analisi dell’equilibrio generale è effettuata in particolare:

  1. mediante il conteggio degli aiuti e dei finanziamenti per la produzione e la distribuzione confermati per le coproduzioni dell’anno di riferimento; la valutazione del conteggio è effettuata sulla base della somma dei preventivi delle coproduzioni in questione;
  2. mediante il conteggio degli investimenti svizzeri, da un lato, e degli investimenti francesi, dall’altro, nelle coproduzioni franco-svizzere.

Art. 8

I titoli di testa e di coda e il materiale pubblicitario delle opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono menzionare la coproduzione tra la Svizzera e la Francia. La presentazione delle coproduzioni nell’ambito di festival cinematografici deve essere garantita dal Paese d’appartenenza del coproduttore di maggioranza, a meno che i coproduttori non abbiano disposto altrimenti.

Art. 9

La ripartizione dei proventi avviene proporzionalmente al contributo totale di ciascun coproduttore. Questa ripartizione comporta una spartizione dei proventi o una spartizione geografica oppure una combinazione delle due formule, sempre tenendo conto delle differenti dimensioni dei mercati delle Parti contraenti.

Art. 10

Le autorità competenti delle due Parti accettano che le opere cinematografiche ammesse al beneficio del presente Accordo possano essere realizzate in coproduzione con uno o più produttori provenienti da Stati con i quali l’una o l’altra Parte hanno concluso accordi di coproduzione cinematografica. Le condizioni d’ammissione di queste opere cinematografiche vanno esaminate caso per caso.

II. Disposizioni generali

Art. 11

Le autorità competenti di ciascuna delle due Parti valutano i mezzi idonei a favorire la distribuzione e la promozione delle opere cinematografiche dell’altra Parte. Esse riconoscono la necessità di promuovere la diversità culturale agevolando il reciproco riconoscimento delle rispettive cinematografie, in particolare mediante programmi d’educazione all’immagine o la partecipazione a festival cinematografici.

Art. 12

Una Commissione mista ha il compito d’esaminare le condizioni d’applicazione del presente Accordo, di risolvere eventuali difficoltà e di studiare le modifiche auspicabili al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell’interesse comune delle due Parti. Per tutta la durata del presente Accordo, la Commissione si riunisce ogni due anni, a ritmo alternato, in Svizzera e in Francia. La Commissione può anche essere convocata su richiesta di una delle autorità competenti, in particolare in caso di importanti modifiche delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili all’industria cinematografica.

Art. 13

Le autorità competenti delle due Parti si comunicano a vicenda qualsiasi informazione riguardante le coproduzioni e lo scambio reciproco dei film e, in generale, tutte le precisazioni concernenti le relazioni cinematografiche tra i due Paesi.

Art. 14

Il presente Accordo abroga e sostituisce l’accordo cinematografico franco-svizzero del 22 giugno 1977 3 .

Art. 15

Ciascuna delle Parti notifica all’altra il compimento, per quel che la concerne, delle procedure costituzionali necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo, che diventa effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica. L’Accordo è stipulato per una durata di due anni. Esso può sempre essere rinnovato tacitamente per ulteriori due anni. L’Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento dall’una o dall’altra Parte, previa notifica scritta inviata per via diplomatica, rispettando un termine di preavviso di tre mesi. La denuncia non mette in discussione i diritti e gli obblighi delle Parti relativi a progetti avviati in applicazione del presente Accordo, a meno che le due Parti decidano altrimenti.

In fede di che , i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Parigi, il 7 dicembre 2004, in due esemplari, in lingua francese.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera

Pascal Couchepin

Per il Governo
della Repubblica francese

Renaud Donnedieu de Vabres

Allegato 1

Procedure d’applicazione

Per essere ammessi al beneficio dell’Accordo, prima dell’inizio delle riprese i produttori di ciascuna delle Parti devono inoltrare all’autorità competente, in allegato alla loro richiesta d’ammissione, un incarto contenente:

  1. un documento relativo all’acquisizione dei diritti d’autore per lo sfruttamento commerciale dell’opera cinematografica;
  2. una tavola sinottica con informazioni precise sulla natura del soggetto dell’opera cinematografica;
  3. la lista degli elementi tecnici e artistici;
  4. il piano di lavoro con l’indicazione del numero di settimane previste per le riprese (in studio ed esterne) e dei luoghi delle riprese;
  5. un preventivo e un piano di finanziamento dettagliato;
  6. il contratto di coproduzione;

L’autorità competente della Parte a partecipazione di minoranza dà il proprio benestare soltanto dopo aver ricevuto il parere dell’autorità competente della Parte a partecipazione di maggioranza.

Allegato 2

Tabella riassuntiva degli aiuti in Svizzera

Titolo dell’opera (Preventivo della parte svizzera)

Aiuti

Aiuti della Confederazione

Promozione selettiva

Promozione legata al successo

Aiuti regionali e locali

Allegato 3

Tabella riassuntiva degli aiuti e dei finanziamenti in Francia

Titolo dell’opera (Preventivo della parte francese)

Aiuti

Sostegno finanziario automatico investito:

  1. nella produzione
  2. nella distribuzione

Sostegno finanziario selettivo per la produzione:

  1. anticipi sui proventi
  2. aiuti diretti

Aiuti regionali per la produzione

Sostegno finanziario selettivo per la distribuzione

Finanziamenti

Investimenti delle reti televisive:

  1. sotto forma di coproduzione
  2. sotto forma di acquisto anticipato

Investimenti delle «sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle» (SOFICA)

su garanzia di un minimo nelle sale

su garanzia di un minimo su video

su garanzia di un minimo all’estero

Allegato 4

Lista degli Stati con cui la Confederazione Svizzera
ha stipulato accordi di coproduzione

Austria

Canada

Francia

Germania

Italia

La Confederazione Svizzera ha firmato anche la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica 4 .

NB: la Parte svizzera si impegna ad informare la Parte francese di tutti i nuovi accordi stipulati.

Allegato 5

Lista degli Stati con cui la Francia ha stipulato accordi
di coproduzione

Argentina

Australia

Austria

Belgio

Brasile

Bulgaria

Burkina Faso

Camerun

Canada

Cecoslovacchia

Cile

Colombia

Costa d’Avorio

Danimarca

Egitto

Germania

Finlandia

Georgia

Gran Bretagna

Grecia

Guinea

India

Israele

Italia

Islanda

Jugoslavia

Lussemburgo

Libano

Marocco

Messico

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Romania

Senegal

Spagna

Svezia

Svizzera

Tunisia

Turchia

Ungheria

U.R.S.S.

Venezuela

NB: la Parte francese si impegna ad informare la Parte svizzera di tutti i nuovi accordi stipulati.

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