Per essere ammesse al beneficio del presente Accordo, le opere cinematografiche devono essere realizzate da case di produzione che dispongono di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e di un’esperienza professionale riconosciuta dall’autorità competente del Paese in cui hanno sede.
Le case di produzione devono inoltre soddisfare le condizioni seguenti:
- avere presidenti, direttori o gerenti di nazionalità svizzera o francese o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità europea, di uno Stato firmatario della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d’Europa o di uno Stato terzo europeo con il quale la Comunità europea ha stipulato accordi riguardanti il settore audiovisivo. Gli stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli europei summenzionati, ma residenti sul territorio di una delle Parti, sono equiparati ai cittadini svizzeri e francesi.
- non devono essere controllate da una o più persone fisiche o giuridiche di Paesi diversi da quelli europei menzionati al punto 1.
I collaboratori artistici e tecnici devono essere di nazionalità svizzera o francese o essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato firmatario dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. Per l’applicazione del presente capoverso, gli stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli europei summenzionati, ma residenti sul territorio svizzero o francese, sono equiparati ai cittadini svizzeri e francesi. A titolo eccezionale può essere accettata la partecipazione al progetto di interpreti di nazionalità diversa da quelle summenzionate.
Le riprese in teatri di posa vanno effettuate di preferenza in studi cinematografici situati sul territorio di uno degli Stati Parte del presente Accordo.
Le riprese esterne effettuate sul territorio di uno Stato non membro della Comunità europea che non partecipa alla coproduzione possono essere autorizzate qualora lo richiedano la sceneggiatura o l’azione dell’opera cinematografica.