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0.512.133.41

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica di Estonia sulla cooperazione bilaterale
nell’ambito dell’istruzione militare

RU 2020 3951

Traduzione

Concluso il 16 giugno 2020

Entrato in vigore il 16 giugno 2020

(Stato 16 giugno 2020)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Estonia

di seguito denominati «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di promuovere relazioni fondate sul riguardo reciproco e sul rispetto degli interessi della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Estonia;

sottolineando la necessità di rafforzare la reciproca fiducia, la sicurezza e la stabilità in Europa;

tenuto conto dell’esigenza di contribuire, nello spirito dello Statuto delle Nazioni Unite, al rafforzamento della pace, della fiducia e della stabilità nel mondo;

considerato che la cooperazione nell’ambito dell’istruzione militare costituisce un elemento fondamentale di sicurezza e stabilità;

fondandosi sulle disposizioni della «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze», di seguito denominata «Statuto delle truppe del PPP», e del suo Protocollo addizionale, entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995 1 ;

fondandosi sulle disposizioni dell’«Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Estonia sullo scambio di informazioni classificate», concluso a Tallinn il 14 novembre 2017, di seguito denominato «Accordo sulle informazioni classificate» 2 ; e

conformemente alle pertinenti legislazioni nazionali delle Parti contraenti e ai loro obblighi internazionali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo

Scopo del presente Accordo è definire le condizioni e le forme della cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare, di seguito denominata «cooperazione», nonché definire lo statuto giuridico del personale militare e del personale civile interessati, come pure delle persone a loro carico, inviati da una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra Parte contraente.

La pianificazione, la preparazione e lo svolgimento di operazioni di combattimento o di altre operazioni militari non sono oggetto del presente Accordo.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:

«Parte ospitante» designa la Parte contraente sul cui territorio si svolgono attività di cooperazione;

«Parte d’invio» designa la Parte contraente che invia proprio personale sul territorio della Parte ospitante per partecipare ad attività di cooperazione;

«Personale della Parte d’invio» designa il personale militare e civile della Parte d’invio che partecipa ad attività di cooperazione nonché le persone a suo carico.

Art. 3 Applicazione dello Statuto delle truppe del PPP

Le disposizioni dello Statuto delle truppe del PPP e del suo Protocollo addizionale si applicano alla cooperazione nel quadro del presente Accordo.

Art. 4 Personale di Stati terzi

La Parte d’invio può ammettere militari di forze armate di Stati terzi nel proprio personale, sempre che tali Stati terzi siano Stati parti dello Statuto delle truppe del PPP e del suo Protocollo addizionale.

La Parte d’invio informa tempestivamente la Parte ospitante in merito ai militari di forze armate di Stati terzi che fanno parte del proprio personale.

La Parte ospitante ha il diritto di rifiutare la partecipazione di tali militari.

Art. 5 Autorità competenti

Per l’applicazione del presente Accordo sono competenti le seguenti autorità, di seguito denominate «autorità competenti»:

  1. per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; e
  2. per la Repubblica di Estonia, il Ministero della difesa.

Art. 6 Forme di cooperazione

Nel quadro del presente Accordo, le Parti contraenti possono cooperare nelle forme seguenti:

  1. istruzione di personale militare e civile in pertinenti installazioni d’istruzione delle Parti contraenti;
  2. stage pratici e valutazioni di personale militare e civile in pertinenti installazioni d’istruzione delle Parti contraenti;
  3. istruzione ed esercitazioni comuni di personale militare e civile a livello bilaterale tra le Parti contraenti e, nella misura del necessario, unitamente a terze parti;
  4. uso di simulatori e ciber-piattaforme a scopo di istruzione, esercitazione, svolgimento di test, valutazione e sperimentazione nonché di scambio di tecnologie e metodologie;
  5. istruzione e sviluppo di capacità nell’ambito della guerra elettronica e della ciberdifesa;
  6. svolgimento di consultazioni, conferenze, seminari, simposi e programmi d’istruzione per lo scambio di esperienze e di risultati di processi di apprendimento in ambiti quali:–l’addestramento e l’istruzione di personale militare e civile,–la pianificazione della difesa e lo sviluppo delle capacità,–gli aspetti relativi alle forze armate nelle società moderne, compresa l’applicazione di accordi internazionali in settori specifici della difesa, della sicurezza e del controllo degli armamenti nonché di misure volte a incrementare la fiducia e la sicurezza,–l’organizzazione delle forze armate, le strutture delle unità militari nonché la politica e gestione del personale e la mobilitazione,–la logistica,–la guerra ibrida,–operazioni militari in zone urbane, compresa l’eliminazione di ordigni esplosivi e la lotta agli ordigni esplosivi improvvisati,–il ciberspazio e lo spazio elettromagnetico,–l’armamento e l’equipaggiamento militare,–i sistemi d’informazione militari, le tecnologie d’informazione e di comunicazione militari nonché la gestione della sicurezza delle informazioni,–la medicina e l’assistenza medica militari,–le scienze e la ricerca militari, compresi l’economia, il diritto e la storia nel campo della difesa,–la protezione dell’ambiente in relazione alle attività militari;
  7. invio di osservatori a esercitazioni;
  8. istruzione al servizio in montagna, allenamento per la sopravvivenza in alta montagna, istruzione al volo in zone di montagna;
  9. istruzione nell’ambito della ricerca e del salvataggio militari;
  10. svolgimento di attività sportive culturali e militari;
  11. scambio di conoscenze, esperienze e risultati di processi di apprendimento tra biblioteche militari e musei, compreso lo scambio di oggetti d’esposizione;
  12. svolgimento di attività nell’ambito del diritto internazionale umanitario e della sua applicazione ed implementazione a livello nazionale, compreso lo scambio di istruttori, materiale d’istruzione, informazioni, dati e know-how.

Con il consenso delle autorità competenti possono essere convenute anche forme di cooperazione bilaterale diverse da quelle menzionate nell’articolo 6 paragrafo 1.

Art. 7 Comando e ordinamento del comando

Accordi in materia di comando e di ordinamento del comando, incentrati sulle rispettive attività di cooperazione, devono essere stabiliti in conformità con i processi nazionali o con i processi convenuti tra le autorità competenti,.

Art. 8 Cooperazione e accordi tecnici

Le autorità competenti possono elaborare, per determinati periodi, piani di cooperazione che devono essere firmati dai rispettivi rappresentanti competenti.

Lo svolgimento di attività specifiche di cooperazione può essere disciplinato mediante accordi tecnici tra le autorità competenti che sono subordinati al presente Accordo.

Se necessario ai fini della valutazione, del coordinamento e della pianificazione delle attività oggetto del presente Accordo, le autorità competenti organizzano incontri e consultazioni.

Art. 9 Personale

Durante il soggiorno sul territorio della Parte ospitante, il personale della Parte d’invio rispetta la legislazione nazionale della Parte ospitante.

La Parte ospitante deve creare i presupposti amministrativi necessari per il soggiorno del personale della Parte d’invio sul proprio territorio e assisterlo nelle questioni tecniche.

Durante il soggiorno sul territorio della Parte ospitante, il personale della Parte d’invio è autorizzato a indossare l’uniforme militare conformemente alle disposizioni e prescrizioni della Parte d’invio.

Art. 10 Accesso

Ai fini del presente Accordo, alla Parte d’invio viene garantito l’accesso alle installazioni militari della Parte ospitante conformemente alla legislazione di quest’ultima.

Art. 11 Sicurezza

La Parte ospitante adotta, nel quadro della sua legislazione nazionale, tutte le misure atte a garantire la sicurezza nonché a prevenire e a reprimere qualsivoglia atto illecito contro il personale della Parte d’invio e la sua proprietà.

Il personale della Parte d’invio è responsabile della sorveglianza delle installazioni e degli immobili messi a sua disposizione dalla Parte ospitante conformemente alle disposizioni di quest’ultima, nonché del materiale, degli oggetti di valore e dell’equipaggiamento fornitigli dalla Parte ospitante o recati con sé.

Nel quadro della legislazione nazionale della Parte ospitante, il personale della Parte d’invio coopera con le pertinenti autorità della Parte ospitante nei limiti delle competenze di queste ultime.

Art. 12 Armi e munizioni

Nel quadro della legislazione nazionale della Parte ospitante, la Parte d’invio può introdurre armi e munizioni sul territorio della Parte ospitante esclusivamente ai fini del presente Accordo.

L’introduzione di armi e munizioni, le tipologie, le quantità specifiche e le modalità di impiego sono previamente convenute per ogni singolo caso.

L’introduzione di armi e munizioni sul territorio della Parte ospitante, il loro trasporto, la custodia e l’impiego sono disciplinati dalla legislazione nazionale della Parte ospitante.

Per quanto concerne l’introduzione, il trasporto, la custodia e l’impiego di armi e munizioni, il personale della Parte d’invio si attiene ai requisiti e alle prescrizioni in materia di sicurezza della Parte d’invio, sempre che i pertinenti requisiti e le pertinenti prescrizioni della Parte ospitante in materia di sicurezza non siano sanciti dal diritto nazionale o non prevedano un livello di sicurezza maggiore.

Nello svolgimento di esercitazioni comuni con impiego di armi e munizioni, si applicano le disposizioni e le prescrizioni della Parte ospitante in materia di sicurezza, sempre che le pertinenti disposizioni e prescrizioni della Parte d’invio non siano maggiormente restrittive.

Art. 13 Ambiente

Il personale della Parte d’invio si attiene alla legislazione nazionale della Parte ospitante in materia di protezione dell’ambiente.

Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ospitante fornisce informazioni sui contenuti della pertinente legislazione.

Art. 14 Assistenza alla cooperazione

La Parte ospitante adotta, conformemente alla propria legislazione nazionale, misure volte a consentire:

  1. l’uso del suo territorio e dello spazio aereo rispettivamente ad autoveicoli ed aeromobili della Parte d’invio nonché il loro accesso a installazioni militari della Parte ospitante;
  2. l’uso dello spazio elettromagnetico e del ciberspazio a partire dal suo territorio senza che siano generate interferenze o conseguenze negative a terzi.

La Parte d’invio è responsabile delle autorizzazioni di sorvolo ( Diplomatic Clearances ) e della conclusione degli accordi concernenti l’atterraggio.

Art. 15 Sicurezza aerea

In caso di impiego di un aeromobile ai fini del presente Accordo, la Parte d’invio è responsabile della navigabilità, dell’equipaggiamento e del funzionamento sicuro del proprio aeromobile.

Il personale della Parte d’invio deve disporre delle particolari capacità aeronautiche previste dalla Parte ospitante per le pertinenti attività. La Parte ospitante impartisce l’istruzione necessaria affinché il personale della Parte d’invio acquisisca tali capacità.

In caso di incidenti o eventi in cui sono coinvolti aeromobili, tutte le indagini e procedure tecniche sono svolte conformemente alla legislazione nazionale della Parte ospitante. In tal caso, la Parte ospitante fornisce senza indugio alla Parte d’invio i dati e le informazioni disponibili concernenti l’incidente o l’evento. È costituita una commissione d’inchiesta.

Esperti designati dalla Parte d’invio hanno il diritto di partecipare alla commissione d’inchiesta, di accedere al luogo dell’incidente e di ricevere tutte le informazioni rilevanti. La Parte ospitante può autorizzare esperti designati dalla Parte d’invio a svolgere parti dell’indagine. Il rapporto sui risultati dell’indagine è trasmesso alla Parte d’invio.

D’intesa con la Parte ospitante, la Parte d’invio ha il diritto di svolgere una propria indagine tecnica sull’incidente o sull’evento nel quale è stato coinvolto un suo aeromobile, se l’incidente o l’evento si è verificato sul territorio della Parte ospitante. I costi di tale indagine sono assunti dalla Parte d’invio.

In tal caso, solo il personale che si occupa dell’indagine ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni scambiate tra le parti. Qualsiasi ulteriore divulgazione di dati o informazioni è soggetta all’approvazione dell’altra Parte contraente.

Art. 16 Assistenza medica e assicurazioni

Il personale della Parte d’invio deve soddisfare i requisiti medici e fisici prescritti dalla Parte ospitante per la pertinente attività e disporre delle necessarie qualifiche e capacità professionali.

La Parte d’invio non manda nel territorio della Parte ospitante personale che non dispone di una copertura assicurativa sufficiente in caso di malattia.

Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ospitante trasmette informazioni su rischi particolari che devono essere coperti dall’assicurazione malattia.

La Parte ospitante fornisce gratuitamente al personale della Parte d’invio l’assistenza medica d’urgenza. Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ospitante fornisce le ulteriori cure ai pazienti e ne esegue il trasporto in installazioni mediche oppure provvede allo stesso. In tal caso la Parte d’invio assume tutti i relativi costi.

Art. 17 Equipaggiamento

La Parte d’invio garantisce che l’equipaggiamento del proprio personale soddisfi i requisiti stabiliti dalla Parte ospitante per la pertinente attività.

Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ospitante fornisce informazioni concernenti l’equipaggiamento necessario.

Art. 18 Costi

Sempre che non sia convenuto diversamente, le Parti contraenti assumono i propri costi risultanti da attività connesse con il presente Accordo.

Sempre che non sia convenuto diversamente, i costi per manifestazioni di carattere ufficiale e di rappresentanza sono assunti dalla Parte ospitante.

Le Parti contraenti non sono vincolate da obblighi, nemmeno per quanto concerne il rimborso delle spese, che non siano disciplinati nel presente Accordo o in altri accordi tecnici conclusi dalle autorità competenti secondo l’articolo 8 paragrafo 2.

Art. 19 Protezione delle informazioni classificate

La protezione delle informazioni classificate che vengono scambiate tra le Parti contraenti è garantita conformemente alle disposizioni dell’Accordo sulle informazioni classificate e ai suoi accordi successivi.

Art. 20 Composizione delle controversie

Le controversie tra le Parti contraenti concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono risolte mediante negoziati tra le stesse Parti contraenti.

Art. 21 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima firma.

Può essere denunciato da ciascuna Parte contraente mediante notifica scritta. In tal caso, cessa di essere valido dopo 180 giorni dalla ricezione della notifica della denuncia.

Può essere emendato in ogni momento per scritto di comune intesa. In tal caso, l’articolo 21 paragrafo 1 si applica per analogia.

A prescindere dalla denuncia del presente Accordo, tutti gli obblighi finanziari ai sensi del presente Accordo ancora in sospeso rimangono soggetti alle disposizioni dello stesso finché saranno completamente adempiuti. Fatto in due esemplari originali, in lingua tedesca, estone e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.

Riga, 4 giugno 2020

Per il
Consiglio federale svizzero

Konstantin Obolensky

Tallinn, 16 giugno 2020

Per il
Governo della Repubblica di Estonia

Jüri Luik