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0.631.242.011

Convenzione doganale relativa all’importazione temporanea di materiale scientifico Conchiusa in Bruxelles l’11 giugno 1968 Approvata dall’Assemblea federale il 5 giugno 1973 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 novembre 1973 Entrata in vigore per la Svizzera il 14 febbraio 1974

RU 1974 608; FF 1972 II 1147

Traduzione1

(Stato 14 giugno 2025)

Preambolo

Le Parti contraenti alla presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici
del Consiglio di Cooperazione Doganale, con il concorso dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO),

Considerando che lo sviluppo della ricerca scientifica e dell’insegnamento costituisce un fattore determinante per il progresso economico e sociale;

Convinte che tale sviluppo possa essere incrementato mediante l’adozione di agevolazioni generali in materia di importazione temporanea in franchigia di dazio e tasse per il materiale destinato alla ricerca scientifica o all’insegnamento,

hanno convenuto quanto segue:

Capo I Definizioni

Art. 1

Giusta la presente Convenzione, s’intende per:

  1. «materiale scientifico»: gli istrumenti, gli apparecchi, le macchine e i loro accessori impiegati nella ricerca scientifica o nell’insegnamento;
  2. «dazi e tasse all’importazione»: i dazi e tutti gli altri gravami diversi imposti all’importazione o in occasione dell’importazione di merce eccettuati quelli il cui ammontare è limitato al costo approssimativo del servizio prestato;
  3. «ammissione temporanea»: l’importazione temporanea in franchigia di dazi e tasse all’importazione, senza né divieti né restrizioni d’importazione, in quanto seguiti da riesportazioni;
  4. «istituti riconosciuti»: gli istituti scientifici o d’insegnamento pubblici o privati, che non perseguono essenzialmente scopo lucrativo, riconosciuti idonei ad accogliere il materiale scientifico in ammissione temporanea dalle autorità competenti del Paese di importazione;
  5. «ratificazione»: la ratificazione stessa, l’accettazione o l’approvazione;
  6. «Consiglio»: l’organizzazione indetta dalla Convenzione per l’istituzione di un Consiglio di Cooperazione Doganale, conchiusa a Bruxelles il 15 dicembre 19502.

Capo II Campo d’applicazione

Art. 2

Ciascuna Parte Contraente si obbliga ad accordare l’ammissione temporanea:

  1. al materiale scientifico destinato ad essere impiegato, sul proprio territorio, esclusivamente al fine della ricerca scientifica o dell’insegnamento;
  2. ai pezzi di ricambio riferentesi al materiale scientifico ammesso temporaneamente in virtù del paragrafo (a) che precede;
  3. agli attrezzi specialmente costruiti per la manutenzione, il controllo, la taratura o la riparazione del materiale scientifico impiegato, sul proprio territorio, esclusivamente al fine della ricerca scientifica o dell’insegnamento.

Art. 3

L’ammissione temporanea del materiale scientifico, dei pezzi di ricambio e degli attrezzi può essere subordinata alle condizioni seguenti:

  1. che l’importazione sia fatta da istituti riconosciuti e che l’impiego avvenga sotto il controllo e la responsabilità di detti istituti;
  2. che l’impiego, nel Paese d’importazione, non persegua finalità commerciali;
  3. che, tenuto conto della destinazione, l’importazione avvenga entro limiti ragionevoli;
  4. che sia possibile l’identificazione all’atto della riesportazione;
  5. che, durante il soggiorno nel Paese d’importazione, la proprietà permanga a una persona fisica domiciliata all’estero o a una persona giuridica avente sede all’estero.

Art. 4

Ciascuna Parte Contraente può liberarsi completamente o parzialmente dagli obblighi assunti con la presente Convenzione se, nel Paese d’importazione, sono prodotte o rese disponibili merci di valore scientifico equivalente al materiale scientifico o ai pezzi di ricambio per cui è prevista l’ammissione temporanea.

Capo III Disposizioni speciali

Art. 5

Qualora lo ritenga possibile, ciascuna Parte Contraente, si obbliga a non chiedere la costituzione di una garanzia per l’ammontare dei dazi e delle tasse all’importazione e di accontentarsi di un impegno scritto. Siffatto impegno può essere chiesto sia per ogni importazione sia a titolo generale per un periodo determinato oppure, ove occorra, per la durata del riconoscimento concesso all’istituto.

Art. 6

Il materiale scientifico collocato in ammissione temporanea deve essere riesportato entro un termine di sei mesi a contare dal momento dell’importazione. Nondimeno, le autorità doganali del Paese d’importazione temporanea possono chiedere che il materiale sia esportato in un termine più breve ritenuto sufficiente al conseguimento dello scopo per cui è stata chiesta l’importazione temporanea.

Per motivi giustificati, le autorità doganali possono accordare un termine più lungo ovvero prorogare quello iniziale.

Se il materiale scientifico ammesso temporaneamente oppure parte di esso non può essere riesportato in seguito a sequestro e se il sequestro non è stato ordinato su richiesta di privati, l’obbligo di riesportazione è sospeso per la durata del sequestro.

Art. 7

La riesportazione del materiale scientifico collocato in ammissione temporanea può essere fatta in una o parecchie volte per il tramite di qualsiasi ufficio doganale aperto a siffatte operazioni che non deve essere necessariamente l’ufficio d’importazione.

Art. 8

Il materiale scientifico collocato in ammissione temporanea può anche non essere riesportato ovverosia può essere destinato al consumo interno con la riserva però che siano soddisfatte le condizioni e le formalità previste da leggi e regolamenti del Paese d’importazione temporanea.

Art. 9

In caso di infortunio debitamente accertato, nonostante l’obbligo di riesportazione previsto nella presente Convenzione, la riesportazione di tutto il materiale scientifico o di parte di esso gravemente danneggiato non è richiesta sempre che, giusta la decisione delle autorità doganali:

  1. esso sia assoggettato ai dazi e alle tasse all’importazione; oppure
  2. abbandonato, in franchigia da qualsiasi spesa, al Tesoro pubblico del Paese d’importazione temporanea; oppure
  3. distrutto sotto controllo ufficiale, senza che risultino spese per il Tesoro pubblico del Paese d’importazione temporanea.

Art. 10

Le disposizioni previste all’Articolo 9 s’applicano parimente ai pezzi che sono stati sostituiti in seguito a riparazione o modificazioni apportate al materiale scientifico durante il soggiorno sul territorio d’importazione temporanea.

Art. 11

Le disposizioni degli Articoli 6 a 9 s’applicano parimente ai pezzi di ricambio e agli attrezzi di cui all’Articolo 2.

Capo IV Disposizioni diverse

Art. 12

Ciascuna Parte Contraente riduce al minimo le formalità doganali riguardanti le agevolazioni previste nella presente Convenzione e pubblica, senza indugio, i regolamenti da essa emanati in merito a dette formalità.

La verificazione e lo sdoganamento di entrata e di uscita sono effettuati, in tutti i casi ove appaia possibile e opportuno, sul luogo d’impiego del materiale.

Art. 13

Le disposizioni della presente Convenzione sanciscono agevolazioni minime e non pregiudicano l’applicazione di agevolazioni maggiori accordate o accordabili da talune Parti Contraenti in virtù di disposizioni unilaterali, d’accordi bilaterali o multilaterali.

Art. 14

Nell’applicazione della presente Convenzione, i territori di Parti Contraenti che costituiscono un’unione doganale o economica possono essere considerati come un unico territorio.

Art. 15

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione di divieti e restrizioni in virtù di regolamenti nazionali e fondati su considerazioni etiche o d’ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o salute pubblica o riferentesi alla protezione di brevetti e marchi di fabbrica.

Art. 16

Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, come anche qualsiasi sostituzione, falsa dichiarazione o manovra fatta nell’intento di porre indebitamente una persona (fisica o giuridica) o materiale al beneficio delle agevolazioni previste nella presente Convenzione, espone il contravventore, nel Paese in cui è commessa l’infrazione, alle sanzioni previste da leggi e regolamenti di detti Paesi e, all’occorrenza, al pagamento di dazi e delle tasse all’importazione esigibili.

Capo V Clausole finali

Art. 17

Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorra per esaminare le condizioni d’applicazione della presente Convenzione al fine di cercare i provvedimenti adatti per assicurarsi l’interpretazione e l’applicazione uniforme.

Le riunioni sono indette dal Segretario generale del Consiglio, su domanda di una Parte Contraente e, salvo decisione contraria delle altre Parti Contraenti, esse si tengono presso la sede del Consiglio.

Le Parti Contraenti emanano il regolamento interno delle loro riunioni. Le decisioni delle Parti Contraenti avvengono alla maggioranza dei due terzi dei presenti e partecipanti al voto.

Ove non siano presenti in numero maggiore della metà, le Parti Contraenti non possono pronunciarsi validamente.

Art. 18

Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti attinente all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione è composta, per quanto possibile, mediante negoziati diretti fra le Parti interessate.

Ogni controversia non disciplinata mediante negoziati diretti, è portata, dalle Parti in causa, davanti alle Parti Contraenti riunite nelle condizioni previste all’Articolo 17, che esaminano la controversia e emanano raccomandazioni intese a comporla.

Le Parti litigiose possono convenire anticipatamente di accettare le raccomandazioni delle Parti Contraenti.

Art. 19

Ciascun Stato membro del Consiglio e ciascun Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può divenire Parte Contraente della presente Convenzione:

  1. firmandola, senza riserva di ratificazione;
  2. depositando uno strumento di ratificazione, dopo averlo firmato con riserva di ratificazione; o
  3. aderendovi.

Fino al 30 giugno 1969 la presente Convenzione è aperta, presso la sede del Consiglio, a Bruxelles, alla firma degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. Dopo questa data essa è aperta all’adesione.

Qualsiasi Stato non membro delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo cui è inviato un apposito invito da parte del Segretario generale del Consiglio, su domanda delle Parti Contraenti, può divenire Parte Contraente della presente Convenzione aderendovi dopo l’entrata in vigore.

Gli strumenti di ratificazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio.

Art. 20

La presente Convenzione entra in vigore trascorsi tre mesi dal momento in cui cinque degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’Articolo 19 l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione o abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.

Per qualsiasi altro Stato che firmi la presente Convenzione senza riserva di ratificazione, la ratifichi o vi aderisca dopo che cinque Stati l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, essa entra in vigore dopo che siano trascorsi tre mesi dal momento in cui detto Stato l’abbia firmata senza riserva di ratificazione o abbia depositato il proprio strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 21

La presente Convenzione è conchiusa per una durata illimitata. Nondimeno, ciascuna Parte Contraente può disdirla in ogni istante dopo la data dell’entrata in vigore come è stabilito all’Articolo 20 della presente Convenzione.

La disdetta è notificata mediante strumento scritto depositato presso il Segretario Generale del Consiglio.

La disdetta prende effetto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di disdetta da parte del Segretario Generale del Consiglio.

Art. 22

Le Parti Contraenti, riunite nelle condizioni previste all’Articolo 17, possono raccomandare emendamenti alla presente Convenzione.

Il testo di ciascun emendamento raccomandato in tal modo è trasmesso per il tramite del Segretario Generale del Consiglio, alle Parti Contraenti, agli Stati firmatari, al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e al Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).

Nel termine di sei mesi dalla data della comunicazione dell’emendamento raccomandato, ciascuna Parte Contraente può comunicare al Segretario Generale del Consiglio:

  1. se ha obiezioni in merito all’emendamento raccomandato;
  2. che, pur essendo intenzionata ad accettarlo, nel suo Paese non sono ancora adempiute le condizioni necessarie all’accettazione.

Sinché una Parte Contraente che ha fatto la comunicazione di cui al paragrafo 3 (b) non ha notificato l’accettazione al Segretario Generale essa può, per un periodo di nove mesi dal momento che è scaduto il termine semestrale di cui al paragrafo 3, presentare obiezione all’emendamento raccomandato.

Se un’obiezione all’emendamento raccomandato è formulata conformemente ai paragrafi 3 e 4, l’emendamento è considerato come non accettato e non produce effetto.

Se non è stata formulata nessuna obiezione nei termini di cui ai paragrafi 3 e 4 all’emendamento raccomandato, quest’ultimo è considerato accettato alla data seguente:

  1. se nessuna Parte Contraente ha fatto comunicazione in applicazione del paragrafo 3 (b), scaduto il termine di sei mesi di cui in detto paragrafo;
  2. se una o più Parti Contraenti hanno fatto una comunicazione in applicazione del paragrafo 3 (b), alla meno tardiva delle due date seguenti:(i)data in cui tutte le Parti Contraenti aventi fatto comunicazione hanno notificato al Segretario Generale del Consiglio l’accettazione dell’emendamento raccomandato, essendo nondimeno questa data aggiornata a quella di scadenza del periodo semestrale di cui al paragrafo 3 qualora tutte le accettazioni fossero state notificate precedentemente a questa scadenza;(ii)data di scadenza del periodo di nove mesi di cui al paragrafo 4.

Ogni emendamento considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data d’accettazione.

Il Segretario Generale del Consiglio notifica tempestivamente a tutte le Parti Contraenti e agli altri Stati firmatari ogni obiezione formulata conformemente al paragrafo 3 (a) e ogni comunicazione fatta conformemente al paragrafo 3 (b). Egli comunica successivamente a tutte le Parti Contraenti e a tutti gli Stati firmatari se la o le Parti Contraenti aventi inoltrato siffatta comunicazione sporgono obiezione contro l’emendamento raccomandato oppure se l’accettano.

Ogni Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce è considerato aver accettato tutti gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 23

Sia al momento della firma senza riserva di ratificazione, della ratificazione o dell’adesione, sia successivamente, ciascun Stato può notificare al Segretario Generale del Consiglio che la presente Convenzione si estende all’insieme o a taluni dei territori i cui rapporti internazionali sono posti sotto la sua responsabilità o per i quali esso si assume la responsabilità internazionale. Tale notificazione prende effetto tre mesi dopo la data di ricezione da parte del Segretario Generale. Tuttavia, la Convenzione non è applicabile ai territori designati nella notificazione se non è entrata in vigore per lo Stato interessato.

Ciascuno Stato che, in applicazione del paragrafo 1, ha notificato l’estensione dell’applicabilità della Convenzione a un territorio per il quale esso risponde dei rapporti internazionali o del quale esso assume la responsabilità internazionale, può, giusta l’Articolo 21, notificare al Segretario Generale del Consiglio che detto territorio cesserà di applicare la Convenzione.

Art. 24

Non è ammessa riserva alcuna alla presente Convenzione.

Art. 25

Il Segretario Generale del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti, agli Stati firmatari, al Segretario delle Nazioni Unite e al Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO):

  1. le firme, ratificazioni e adesioni di cui all’Articolo 19;
  2. la data in cui la Convenzione entra in vigore conformemente all’Articolo 20;
  3. le disdette ricevute conformemente all’Articolo 21;
  4. gli emendamenti considerati accettati conformemente all’Articolo 22 e la data della loro entrata in vigore;
  5. le notificazioni ricevute conformemente all’Articolo 23.

Art. 26

Conformemente all’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione è registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Segretario Generale del Consiglio.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, l’undici giugno millenovecentosessantotto, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare depositato presso il Segretario Generale del Consiglio che ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell’Articolo 19.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 14 giugno 2005

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Algeria

5 agosto

1969 A

5 novembre

1969

Arabia Saudita

26 maggio

1970

26 agosto

1970

Australia

30 giugno

1969 F

30 settembre

1969

  1. Isola Christmas

10 settembre

1969

10 dicembre

1969

  1. Isola di Norfolk

10 settembre

1969

10 dicembre

1969

  1. Isole Cocos

10 settembre

1969

10 dicembre

1969

Austria

29 marzo

1972

29 giugno

1972

Belgio

12 novembre

1970 A

12 febbraio

1971

Benin

16 gennaio

1969 F

5 settembre

1969

Camerun

5 dicembre

1969 A

5 marzo

1970

Canada

24 luglio

1974 A

24 ottobre

1974

Ciad

30 giugno

1969 F

30 settembre

1969

Cile

3 aprile

1970 A

3 luglio

1970

Cina

4 febbraio

1972

4 maggio

1972

  1. Macaoa

7 dicembre

2000

20 dicembre

1999

Cipro

12 febbraio

1971

12 maggio

1971

Corea (Sud)

18 giugno

1982 A

18 settembre

1982

Danimarca

5 giugno

1969 F

5 settembre

1969

Ecuador

23 settembre

1969

23 dicembre

1969

Figi

17 marzo

1971 A

17 giugno

1971

Filippine

10 aprile

1973

10 luglio

1973

Francia

22 maggio

1969 F

5 settembre

1969

Gabon

25 agosto

1969 A

25 novembre

1969

Germania

10 giugno

1969 F

10 settembre

1969

Ghana

15 gennaio

1969 F

5 settembre

1969

Grecia

23 gennaio

1974 A

23 aprile

1974

India

9 marzo

1971 A

9 giugno

1971

Iran

21 gennaio

1970 A

21 aprile

1970

Israele

5 novembre

1970 A

5 febbraio

1971

Italia

6 maggio

1975 A

6 agosto

1975

Kenya

31 agosto

1983 A

1° dicembre

1983

Lesotho

27 gennaio

1982 A

27 aprile

1982

Libano

7 maggio

1971

7 agosto

1971

Libia

18 giugno

1969 F

18 settembre

1969

Lussemburgo

9 marzo

1972 A

9 giugno

1972

Mali

31 luglio

1987 A

31 ottobre

1987

Marocco

22 giugno

1978

22 settembre

1978

Messico

19 luglio

1972 A

19 ottobre

1972

Niger

21 febbraio

1969 F

5 settembre

1969

Nuova Zelanda

28 novembre

1977 A

28 febbraio

1978

Paesi Bassi

20 ottobre

1970 A

20 gennaio

1971

Polonia

14 giugno

1971

14 settembre

1971

Portogallo

19 ottobre

1971 A

19 gennaio

1972

Regno Unito

30 giugno

1969 F

30 settembre

1969

  1. Bermuda

4 settembre

1970

4 dicembre

1970

  1. Gibilterra

4 settembre

1970

4 dicembre

1970

  1. gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)

4 settembre

1970

4 dicembre

1970

  1. Guernesey

15 dicembre

1969

15 marzo

1970

  1. Isola di Man

15 dicembre

1969

15 marzo

1970

  1. Isole Vergini britanniche

4 settembre

1970

4 dicembre

1970

  1. Jersey

15 gennaio

1970

  1. Montserrat

4 settembre

1970

4 dicembre

1970

  1. Sant’Elena

4 settembre

1970

4 dicembre

1970

Repubblica Ceca

1° gennaio

1993 S

4 maggio

1970

Romania

7 dicembre

1970 A

7 marzo

1971

Salomone, Isole

2 aprile

1982 A

2 luglio

1982

Senegal

19 maggio

1971 A

19 agosto

1971

Singapore

8 settembre

1969 A

8 dicembre

1969

Siria

24 ottobre

1974 A

24 gennaio

1975

Slovacchia

5 febbraio

1993 S

4 maggio

1970

Spagna

26 febbraio

1971 A

26 maggio

1971

Sri Lanka

23 maggio

1991 A

23 agosto

1991

Sudafrica

28 settembre

1971 A

28 dicembre

1971

Svizzera*

14 novembre

1973

14 febbraio

1974

Thailandia

16 ottobre

1970 A

16 gennaio

1971

Turchia

17 maggio

1991 A

17 agosto

1991

Uganda

11 luglio

1989 A

11 ottobre

1989

Ungheria

25 febbraio

1976 A

25 maggio

1976

Zimbabwe

5 novembre

1986 A

5 febbraio

1987

*

Dichiarazione, vedi qui appresso.

a

Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 7 mar. 2000, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dice. 1999.

Dichiarazione

Svizzera

La Convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.

Convenzione doganale relativa all’importazione temporanea di materiale scientifico Conchiusa in Bruxelles l’11 giugno 1968 Approvata dall’Assemblea federale il 5 giugno 1973 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 novembre 1973 Entrata in vigore per la Svizzera il 14 febbraio 1974 | Lexipedia | Lexipedia