Ogni Parte contraente può proporre uno o parecchi emendamenti alla presente Convenzione. Il testo del disegno d’emendamento è comunicato al Segretario generale, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e agli altri paesi indicati nel numero 1 dell’articolo 6.
Nel termine di sei mesi a contare dalla data in cui è stato comunicato il testo del disegno d’emendamento, ogni Parte contraente può far presente al Segretario generale:
- che essa ha delle obiezioni circa l’emendamento proposto;
- che pur essendo intenzionata ad accettarlo, essa non adempie ancora le condizioni d’accettazione.
Finchè una Parte contraente non ha notificato al Segretario generale la sua accettazione valendosi della disposizione del numero 2, lettera (b), essa può per un periodo di nove mesi, a contare dalla scadenza del termine di sei mesi previsto allo stesso numero, fare obiezioni all’emendamento proposto.
L’obiezione sollevata conformemente alle disposizioni dei numeri 2 e 3 equivale alla non accettazione dell’emendamento.
Ove non fosse stata sollevata nessuna obiezione di cui ai numeri 2 e 3, l’emendamento è considerato accettato:
- alla scadenza del termine indicato al numero 2;
- se invece una o più parti avessero applicato la disposizione del numero 2, lettera (b), alla più vicina delle due date seguenti:–sei mesi dalla data in cui tutte le Parti contraenti che hanno applicato detta disposizione hanno notificato l’accettazione al Segretario generale, semprechè le notificazioni delle altre Parti siano avvenute entro il termine di sei mesi prescritto al numero 3,–la scadenza dei nove mesi di cui al numero 4.
Ogni emendamento accettato entra in vigore dopo sei mesi a contare dalla data d’accettazione.
Il Segretario generale notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti contraenti, se al disegno d’emendamento sia stata mossa qualche obiezione o riserva conformemente al numero 2; lettere (a) e (b). Esso comunicherà in seguito la decisione della Parte o delle Parti che sollevarono la obiezione o fecero riserva.