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0.631.252.913.692.4

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Basilea‑Freiburgerstrasse/Weil‑Otterbach Conchiuso il 25 aprile 1968 Entrato in vigore con scambio di note il 2 settembre 1968

RU 1968 1240

Traduzione

(Stato 2 settembre 1968)

Art. 1

Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, su territorio svizzero e germanico, al varco di Basilea‑Freiburgerstrasse/Weil‑Otterbach.

Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e germanico d’entrata e d’uscita, sia in territorio svizzero sia in territorio germanico.

Art. 2

Le zone comprendono:

  1. per gli agenti dello Stato limitrofo, una parte del territorio dello Stato di soggiorno, delimitata: a nord, da una linea retta traversante la strada di transito (Baslerstrasse), distante di 153 m dal cippo di frontiera n. 6 c, e dal lato nord (bordo di pietra) dell’area ufficiale, adiacente all’edificio germanico adibito al controllo merci, ad ovest, da una linea costeggiante la base del terrapieno che circoscrive nello stesso tempo la Neuhausstrasse lungo tutto il sottopassaggio, compresa la banchina svizzera di sdoganamento, come pure il recinto in filo di ferro, ad ovest dello spiazzo doganale, a sud, da una linea retta traversante la strada di transito (Freiburgerstrasse) distante di 130 m dal cippo di frontiera n. 6 c, ad est, dal limite est della carreggiata della Freiburgerstrasse sino all’intersezione di questa col limite sud della parcella n. 349, inoltre dal limite est della strada pedonale sita dietro il padiglione doganale svizzero di uscita, dal limite sud della carreggiata della Nonnenholzstrasse, da una linea dritta traversante la strada su indicata distante 55 m dal cippo di frontiera n. 6 c, dal limite est della carreggiata conducente a oriente dell’edificio germanico adibito al controllo merci, infine dalla Nonnenholzstrasse sino al punto d’intersezione con la delimitazione nord della zona;
  2. per gli agenti svizzeri: nell’edificio germanico per il controllo merci, l’ufficio ad uso esclusivo dell’amministrazione delle dogane svizzere, il locale comune di verifica, l’atrio dei dichiaranti e degli sportelli, come pure i due marciapiedi e le vie d’accesso, nell’edificio germanico costruito sopra il rifugio antiaereo doganale, l’atrio per il controllo passeggeri compresi due locali di visita, i gabinetti e le vie d’accesso, nell’edificio di controllo germanico lungo la Nonnenholzstrasse, i due locali di servizio;
  3. per gli agenti germanici: nell’edificio appartenente agli uffici doganali svizzeri, l’atrio riservato alle merci e al controllo passeggeri, il locale ad uso esclusivo dell’amministrazione delle dogane germaniche ed il marciapiede, nel padiglione doganale svizzero d’uscita, i gabinetti e le cabine telefoniche adiacenti, nello spazio doganale svizzero, la fossa di revisione, come pure il ponte bilico (senza la garitta di pesatura).

Non sono compresi nella zona gli edifici e loro parti situati nel territorio descritto nel numero 1, lettera a, ma non espressamente designati nel numero 1, lettere b e c, come parti integranti della zona.

Le persone che si servono solamente del sottopassaggio della Neuhausstrasse e dell’attraversamento sul lato ovest dello spiazzo doganale svizzero, non soggiaciono al controllo doganale.

Art. 3

La Direzione circondariale delle dogane, a Basilea, e il Dipartimento di polizia del canton Basilea‑Città, d’un canto, la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, e l’Ufficio di polizia confinaria di Lörrach, dall’altro, disciplinano, di comune accordo, le questioni particolari.

I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti temporanei.

Art. 4

Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 1961 1 .

Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.

All’entrata in vigore del presente accordo, è abrogato quello del 6 ottobre 1966 2 concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati, al varco di Basilea‑Freiburgerstrasse/Weil‑Otterbach.