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0.631.252.913.693.3

Accordo
tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale
di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/
Rheinfelden-Autobahn (D)

RU 2011 3211

Traduzione1

Concluso il 15 giugno 2010

Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 30 maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Presso il valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (Svizzera)/Rheinfelden-Autobahn (Germania) sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.

I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

Art. 2

Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:

  1. il tratto dell’autostrada A861 dal confine fino alla parte di territorio contemplata alla lettera b), corrispondente per lo più al ponte sul Reno di Rheinfelden, fino al chilometro 0,200 dell’autostrada;
  2. l’intera area dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati delimitata:–a est, nord e ovest dal recinto di delimitazione fino alla sua fine al chilometro 0,440 dell’autostrada,–da lì, da una linea che costeggia il bordo occidentale dello spartitraffico centrale fino al chilometro 0,200 dell’autostrada,–ad eccezione del tratto della linea ferroviaria Basilea-Costanza, recintato e realizzato su un terrapieno, che attraversa la parte dell’impianto;
  3. i locali negli edifici di servizio dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri;
  4. il sentiero pedonale di collegamento lungo l’autostrada tra le parti dell’impianto situate sul territorio della Repubblica federale di Germania e su quello della Confederazione Svizzera.

Per i veicoli che devono essere ricondotti nella Confederazione Svizzera a partire dalla parte dell’impianto situata nella Repubblica federale di Germania, anche la corsia dell’autostrada A861 in direzione della Confederazione Svizzera fa parte della zona per la durata dell’impiego.

Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:

  1. la parte di territorio delimitata:–dal confine e dai bordi su entrambi i bordi della carreggiata del ponte sul Reno di Rheinfelden fino all’inizio dei recinti di delimitazione del raccordo autostradale N3–A98,–dall’intera area dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati all’interno del recinto di delimitazione e fino al terrapieno ferroviario;
  2. i locali negli edifici di servizio dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti tedeschi;
  3. il sentiero pedonale di collegamento lungo il raccordo autostradale N3–A98 tra le parti dell’impianto situate sul territorio della Repubblica federale di Germania e su quello della Confederazione Svizzera.

Per i veicoli che devono essere ricondotti nella Repubblica federale di Germania a partire dalla parte dell’impianto situata nella Confederazione Svizzera, anche il raccordo verso la strada cantonale 292, la strada cantonale 292 tra le due isole spartitraffico nonché la rampa di accesso all’autostrada in direzione della Repubblica federale di Germania fanno parte della zona per la durata dell’impiego.

Art. 3

La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.

I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4

L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale delle finanze
della Confederazione Svizzera:

Per il
Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno
della Repubblica federale di Germania:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr

Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/ Rheinfelden-Autobahn (D) | Lexipedia | Lexipedia