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Accordo
tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale
di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Kaiserstuhl/Rötteln

RU 2011 3219

Traduzione1

Concluso il 15 giugno 2010

Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 30 maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Presso il valico di confine di Kaiserstuhl/Rötteln sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.

I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

Art. 2

Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:

  1. i locali, ad uso esclusivo o comune, riservati agli agenti svizzeri per l’adempimento dei loro compiti;
  2. la strada da Kaiserstuhl verso Hohentengen dal confine comune sulla metà del ponte, compreso il marciapiede, fino alla diramazione del sentiero a est dell’ufficio doganale;
  3. lo spiazzo antistante l’ufficio doganale dall’angolo occidentale dell’edificio doganale, compreso il sentiero asfaltato presso il vecchio casello daziario, fino all’estremità settentrionale dell’edificio doganale.

Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:

  1. la strada da Hohentengen verso Kaiserstuhl dal confine comune a partire da metà del ponte, compreso il marciapiede, fino all’angolo meridionale dell’edificio doganale nonché gli spiazzi antistanti a sinistra e a destra della strada dall’angolo orientale dell’edificio doganale fino all’estremità occidentale del ristorante «Post».

Art. 3

La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.

I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4

L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale delle finanze
della Confederazione Svizzera:

Per il
Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno
della Repubblica federale di Germania:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr

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