Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, in territorio svizzero, al passaggio di frontiera di Thayngen‑Schlatt/Schlatt a. R.
Gli uffici procedono, all’entrata e all’uscita, ai controlli doganali svizzeri e tedeschi.
0.631.252.913.694.5
RU 1978 1375
Traduzione
(Stato 1° giugno 1978)
In applicazione dell’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 1° giugno 1961 1 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio è stato conchiuso il seguente accordo:
Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, in territorio svizzero, al passaggio di frontiera di Thayngen‑Schlatt/Schlatt a. R.
Gli uffici procedono, all’entrata e all’uscita, ai controlli doganali svizzeri e tedeschi.
La zona del controllo comprende:
La Direzione di circondario delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia regolano, di comune intesa, le questioni di dettaglio di concerto con le altre amministrazioni interessate.
Gli amministratori o gli agenti di grado più elevato, dei due uffici doganali, adottano, di comune accordo, le misure necessarie al momento.
Giusta l’articolo 1 capoverso 4 della Convenzione del 1° giugno 1961 2 , il presente accordo sarà confermato e messo in vigore mediante scambio di note diplomatiche.
L’accordo può essere disdetto in via diplomatica per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi. Fatto a Berna, il 2 dicembre 1977, in due originali in lingua tedesca.
Lenz | Per i Ministri federali Hutter |