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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio Conchiusa a Berna il 2 settembre 1963 Approvata dall’Assemblea federale l’11 marzo 1964 Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 dicembre 1964 Entrata in vigore il 14 gennaio 1965

RU1964 1181; FF1963 1655

Traduzione

(Stato 14 gennaio 1965)

Il Consiglio federale Svizzero
e
il presidente della Repubblica d ’ Austria,

animati dal desiderio di agevolare il passaggio della frontiera comune, hanno deciso di conchiudere una Convenzione. Essi hanno nominato, a tal fine, per loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati nella dovuta e buona forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

I due Paesi, giusta la presente Convenzione, agevolano e accelerano il controllo alla frontiera nel traffico ferroviario, stradale e per via di acqua.

Essi, a tal fine:

  1. istituiscono degli uffici a controlli nazionali abbinati;
  2. autorizzano il controllo nei veicoli in corso di viaggio, su determinati percorsi;
  3. permettono agli agenti competenti di uno dei due Stati di esercitare le loro funzioni sul territorio dell’altro Stato, nell’ambito della presente Convenzione.

I Governi dei due Stati sono autorizzati a stabilire, trasferire, modificare o sopprimere mediante accordi:

  1. gli uffici a controlli nazionali abbinati come anche i limiti territoriali di loro competenza;
  2. i percorsi sui quali gli agenti dello Stato limitrofo possono eseguire il controllo dei veicoli in corso di viaggio;
  3. i percorsi sui quali gli agenti dello Stato limitrofo possono ricondurre nel loro Paese le persone arrestate, le merci ed i mezzi di prova confiscati;
  4. i percorsi sui quali gli agenti dello Stato limitrofo possono accompagnare le merci sino ad un altro ufficio di controllo del medesimo Stato.

Art. 2

A termini della presente Convenzione, l’espressione:

  1. «Controllo» indica l’applicazione di tutte le prescrizioni dei due Paesi che disciplinano il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonchè l’entrata, l’uscita e il transito delle merci e di altri beni;
  2. «Stato di soggiorno» indica lo Stato sul cui territorio si effettua il controllo dell’altro Stato;
  3. «Stato limitrofo» indica l’altro Stato;
  4. «Zona» indica la parte del territorio dello Stato di soggiorno nella quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati a eseguire il controllo;
  5. «Agenti» indica le persone, le quali, in qualità di organi rappresentanti le autorità competenti, esercitano le loro funzioni negli uffici a controlli nazionali abbinati o nei veicoli in corso di viaggio.

Art. 3

La zona può comprendere:

  1. per ciò che concerne il traffico ferroviario:a.una parte della stazione e di altri impianti ferroviari, la tratta di linea tra la frontiera e l’ufficio, come anche parti delle stazioni situate su tale percorso;b.ove trattisi del controllo su un treno in viaggio, il treno sul determinato percorso, una parte delle stazioni dove inizia tale percorso e dove esso termina, come anche parti delle stazioni attraversate dal treno.
  2. per ciò che concerne il traffico stradale:a.una parte degli edifici di servizio, della strada e di altri impianti, come anche la strada tra la frontiera e l’ufficio;b.ove trattisi del controllo di un veicolo in corso di viaggio, il veicolo sul determinato percorso, come anche una parte degli edifici e degli impianti dove tale percorso inizia o termina.
  3. per ciò che concerne la navigazione:a.una parte degli edifici di servizio, della via navigabile come anche degli impianti rivieraschi e portuali nonchè la via navigabile tra la frontiera e l’ufficio;b.ove trattisi del controllo di un natante in corso di viaggio, il natante, il battello di controllo accompagnatore sul determinato percorso, come anche parte degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia e termina.

Gli accordi di cui all’articolo 1, numero 3, possono prevedere, per una delle parti di territorio, che i precedenti numeri da 1 a 3 descrivono senza includerle nella zona, l’applicazione di singole prescrizioni di questa Convenzione o la validità di determinati diritti e doveri che ne derivano.

I percorsi indicati nell’articolo 1, numero 3, lettere c e d, sono giuridicamente inclusi nella zona per il compimento degli atti ufficiali menzionati.

Titolo II Controllo

Art. 4

Sono applicabili nella zona tutte le prescrizioni dello Stato limitrofo che disciplinano il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonchè l’entrata, l’uscita ed il transito delle merci e di altri beni, come esse vengono applicate nel Comune dello Stato limitrofo al quale è aggregato l’ufficio di controllo. Salvo restando l’articolo 5, tali prescrizioni vanno applicate dagli agenti dello Stato limitrofo nello stesso modo e con tutti gli effetti che nel proprio Paese. Il Governo dello Stato limitrofo designa il Comune al quale è aggregato l’ufficio.

Le infrazioni, che fossero commesse nella zona a quelle prescrizioni dello Stato limitrofo, che regolano il passaggio della frontiera, l’importazione, l’esportazione ed il transito di merci e di altri beni, sono considerate commesse nel Comune dello Stato limitrofo, al quale è aggregato l’ufficio di controllo.

L’applicabilità nella zona del diritto dello Stato di soggiorno rimane intatta.

Art. 5

Gli agenti dello Stato limitrofo non hanno il diritto di arrestare delle persone e condurle nello Stato limitrofo per procedere all’estradizione.

Gli agenti dello Stato limitrofo non sono autorizzati ad arrestare delle persone e a condurle nel loro Paese, se esse si recano nella zona per motivi estranei al passaggio frontaliero, inteso però che tali persone non violino, nella zona, le prescrizioni che disciplinano le formalità del controllo doganale.

In nessun caso, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di arrestare, nella zona, dei cittadini dello Stato di soggiorno e di condurli nel loro Stato. Essi possono, tuttavia, condurre queste persone al loro ufficio di controllo, ed in difetto di questo, al posto di controllo dello Stato di soggiorno per procedere all’interrogatorio. Nel primo caso un agente dello Stato di soggiorno dovrà assistere all’interrogatorio, qualora la persona interessata lo richieda, dopo essere stata informata riguardo a tale diritto.

Art. 6

Le formalità ufficiali dello Stato d’uscita, riguardo al controllo nella zona, devono essere compite prima di quelle dello Stato d’entrata, purchè, qui di seguito, non sia previsto diversamente. Allo scopo di accelerare il traffico, le formalità ufficiali dei due Stati devono, possibilmente, succedersi immediatamente.

Prima della fine del controllo di uscita, cui è assimilata la rinuncia a tale controllo, gli agenti dello Stato d’entrata non sono autorizzati a iniziare il proprio controllo.

Gli agenti dello Stato d’uscita non possono più effettuare il controllo quando gli agenti dello Stato di entrata hanno iniziato le operazioni di controllo. In via eccezionale, le operazioni relative al controllo di uscita possono essere riprese, a richiesta della persona interessata e con l’assenso dell’agente di controllo dello Stato di entrata.

Gli agenti di controllo dei due Paesi possono derogare, di comune accordo, all’ordine delle operazioni stabilito nel numero 1, se l’interesse di un rapido controllo lo richiede. In tali casi eccezionali gli agenti dello Stato d’entrata possono procedere ad arresti o a sequestri solo a controllo terminato dello Stato d’uscita. Essi, qualora intendano applicare una siffatta misura, conducono le persone, le merci od altri beni, per i quali le formalità d’uscita non sono ancora terminate, agli agenti dello Stato d’uscita. A quest’ultimi è accordata la priorità, quando intendano procedere all’arresto o al sequestro.

Art. 7

Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire nel loro territorio le somme di denaro riscosse nella zona o nei veicoli transitanti la frontiera, oppure le merci ed altri beni trattenuti o sequestrati. Essi possono parimente vendere questi ultimi nello Stato di soggiorno, osservando però le norme di legge ivi in vigore e trasferirne il provento nello Stato limitrofo.

Art. 8

Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di quest’ultimo, all’atto del controllo di uscita, o rinviate nello Stato limitrofo a richiesta della persona interessata, prima dell’inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposte alle norme riguardanti l’esportazione, nè al controllo d’uscita dello Stato di soggiorno.

Il ritorno nel Paese di uscita non può essere rifiutato alle persone e alle merci respinte da parte degli agenti dello Stato di entrata. Anche la reimportazione, nel Paese di uscita, di merci la cui importazione è stata respinta dagli agenti del Paese d’entrata, non può essere negata.

Art. 9

Le autorità competenti dello Stato di soggiorno procederanno, su richiesta delle autorità competenti dello Stato limitrofo, all’audizione dei colpevoli, dei testimoni e dei periti, all’esecuzione di altre inchieste ed alla consegna di documenti, nella procedura concernente le infrazioni, commesse nella zona contro le prescrizioni doganali che regolano il passaggio frontaliero di persone o di merci, scoperte durante o immediatamente dopo la loro attuazione. Sono applicabili per analogia le prescrizioni legali dello Stato di soggiorno concernenti la procedura prevista per il perseguimento di infrazioni della stessa specie.

Titolo III Agenti

Art. 10

Le autorità dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo, per l’esercizio delle funzioni nella zona, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti. In particolare, le disposizioni penali vigenti nello Stato di soggiorno per la protezione dei funzionari e degli atti ufficiali sono altresì applicabili per reprimere infrazioni commesse nei confronti degli agenti dello Stato limitrofo.

Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti dello Stato limitrofo nella zona sono soggette al diritto e alla giurisdizione dello Stato limitrofo, come se l’atto dannoso fosse stato commesso nel Comune dello Stato limitrofo, al quale è aggregato l’ufficio di controllo. I cittadini dello Stato di soggiorno saranno tuttavia trattati allo tesso modo dei cittadini dello Stato limitrofo.

Art. 11

Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le funzioni nella zona, sono dispensati dall’obbligo di passaporto e di visto. Essi sono autorizzati a passare la frontiera e a recarsi sul luogo di servizio, comprovando l’identità e la qualifica con l’esibizione di documenti ufficiali. Restano però riservati i divieti d’ingresso che colpiscono personalmente gli agenti dello Stato limitrofo.

L’autorità competente dello Stato di soggiorno deve informare dei reati commessi, nello Stato di soggiorno, dall’agente dello Stato limitrofo, l’autorità che gli è preposta.

L’autorità competente dello Stato limitrofo rinuncerà, su richiesta dell’autorità competente dello Stato di soggiorno, all’impiego dei suoi agenti sul territorio di quest’ultimo Stato oppure li richiamerà.

Art. 12

Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le loro funzioni nella zona, possono portare l’uniforme, le insegne di servizio e le armi regolamentari nella zona come anche nel tratto tra il luogo di servizio e il loro domicilio e, se ragioni di servizio lo richiedessero, nel tratto tra due uffici di controllo. L’uso di tali armi è, tuttavia, consentito soltanto in caso di legittima difesa.

Art. 13

Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, conformemente alla presente Convenzione, esercitano le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, soggiacciono, in questo Stato alle prescrizioni che regolano il soggiorno degli stranieri. Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato gratuitamente, se dette prescrizioni lo richiedono.

Il permesso di soggiorno è parimenti rilasciato gratuitamente alla moglie e ai figli che convivono con l’agente e non esercitano alcuna attività lucrativa. Tale permesso può essere loro rifiutato soltanto qualora essi fossero colpiti personalmente da un divieto d’ingresso. Ove sia previsto l’esercizio di un’attività lucrativa, le autorità competenti statuiscono liberamente sul rilascio del permessso. Qualora esso venga accordato, ciò può comportare la percezione delle tasse regolamentari.

Il periodo di tempo durante il quale gli agenti dello Stato limitrofo esercitano le loro funzioni nello Stato di soggiorno o vi risiedono non è compreso in quello che dà diritto a un trattamento di privilegio in virtù delle convenzioni di domicilio esistenti. Lo stesso vale per i familiari che fruiscono di un permesso di soggiorno in ragione della presenza del capofamiglia nello Stato di soggiorno.

Art. 14

Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, devono esercitare le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, fruiscono, personalmente e per i loro familiari conviventi, dell’esenzione da ogni tributo d’entrata e d’uscita per le loro masserizie, compresi i veicoli, e per le abituali provviste domestiche, sia all’atto dell’insediamento della famiglia, o della sua formazione, nello Stato di soggiorno sia al rientro nello Stato limitrofo. Per beneficiare dell’esenzione, tali oggetti debbono provenire dalla libera circolazione dello Stato limitrofo o dello Stato nel quale l’agente o i membri della sua famiglia erano anteriormente stabiliti. Restano riservate le prescrizioni dello Stato di soggiorno concernenti l’impiego dei beni ammessi in franchigia, appartenenti a persone che hanno preso dimora in detto Stato.

Questi agenti, come anche i loro familiari conviventi, sono esenti, nell’ambito del diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura nello Stato di soggiorno. Riguardo al servizio militare o ad altre prestazioni stabilite dal diritto pubblico, essi sono considerati come aventi la loro residenza sul territorio dello Stato limitrofo. Riguardo alla nazionalità, il trattamento è il medesimo, qualora non siano cittadini dello Stato di soggiorno. In quest’ultimo Stato essi non sono sottoposti ad alcuna imposta o tassa dalla quale fossero dispensati i cittadini di quel Paese, domiciliati nello stesso Comune.

Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona ma non risiedono nello Stato di soggiorno, sono ivi esentati, nell’ambito del diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura.

Riguardo alla retribuzione ufficiale degli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione esercitano le loro funzioni nella zona, sono applicabili gli accordi concernenti la doppia imposizione, conchiusi tra gli Stati contraenti.

Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le funzioni nella zona, non sono soggette ad alcuna restrizione valutaria. Gli agenti possono trasferire liberamente i loro risparmi nello Stato limitrofo.

Titolo IV Uffici

Art. 15

Le amministrazioni competenti dei due Paesi stabiliscono di comune accordo le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici a controlli nazionali abbinati.

Art. 16

Le autorità competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo:

  1. gli impianti di servizio necessari dello Stato limitrofo, nonchè le indennità eventualmente dovute per l’utilizzo;
  2. i compartimenti e le attrezzature da riservare gratuitamente agli agenti incaricati del controllo nei veicoli in corso di viaggio.

Art. 17

I locali adibiti agli uffici dello Stato limitrofo devono essere contrassegnati da emblemi o stemmi ufficiali.

Art. 18

Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo abbisognano durante il servizio nello Stato di soggiorno, sono esentati da diritti doganali e da ogni tassa di entrata o di uscita. A tale scopo non devono essere fornite garanzie. A meno che non sia disposto altrimenti di comune accordo dalle amministrazioni competenti, i divieti e le restrizioni d’importazione o d’esportazione d’ordine economico non si applicano a questi oggetti. Lo stesso vale per i veicoli di servizio o privati che gli agenti utilizzano sia per l’esercizio delle loro funzioni nello Stato di soggiorno, sia per lasciare il loro domicilio o per ritornarvi, sia per percorrere il tratto che separa i due uffici facenti parte di uno stesso valico di frontiera.

Art. 19

Lo Stato di soggiorno autorizza a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali spese d’impianto e di locazione delle apparecchiature, le installazioni telefoniche e telegrafiche (comprese le telescriventi) necessarie al funzionamento degli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno, come anche il loro allacciamento alle installazioni corrispondenti dello Stato limitrofo. I raccordi diretti tra i servizi dello Stato limitrofo devono essere utilizzati soltanto per affari di servizio. Le comunicazioni sono considerate di natura interna dello Stato limitrofo.

I Governi dei due Stati s’impegnano a concedere, agli stessi fini e nella misura del possibile, ogni facilitazione concernente l’utilizzazione di altri mezzi telecomunicativi.

Sono applicabili inoltre le prescrizioni dei due Stati concernenti la costruzione, la manutenzione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione.

Art. 20

I colli di servizio spediti dagli uffici di controllo dello Stato limitrofo ai loro servizi, oppure da questi a quelli, possono essere trasportati a cura degli impiegati di questo Stato senza l’intervento del servizio postale o ferroviario dello Stato di soggiorno. Tali invii sono esentati da ogni tassa.

Titolo V Dichiaranti in dogana

Art. 21

Le persone aventi la residenza o la sede nell’uno dei due Stati possono effettuare, presso gli uffici a controlli nazionali abbinati dei due Stati, ogni operazione relativa al controllo, senza alcuna autorizzazione speciale. Le autorità dell’altro Stato devono loro accordare lo stesso trattamento applicato ai propri cittadini.

Le disposizioni del numero 1 devono ugualmente essere applicate alle persone che compiono tali operazioni nell’ambito della loro attività professionale. A tale scopo esse possono impiegare indifferentemente personale svizzero o austriaco.

Le norme generali dello Stato di soggiorno sono applicabili, riguardo al passaggio della frontiera e al soggiorno in questo Stato, alle persone di cui ai numeri suindicati. Le facilitazioni compatibili con queste prescrizioni devono essere accordate. Qualora l’attività pertinente al controllo sia soggetta ad autorizzazione, siccome esercitata nella zona da persone in qualità di stranieri provenienti dallo Stato limitrofo, tale autorizzazione deve essere rilasciata gratuitamente.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 22

Le autorità amministrative competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo i provvedimenti necessari per l’applicazione della presente Convenzione.

Art. 23

Una Commissione mista austro‑svizzera, sarà costituita il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, con il compito di:

  1. elaborare gli accordi previsti nell’articolo 1 e proporre eventuali modificazioni alla presente Convenzione;
  2. risolvere le difficoltà che potessero eventualmente risultare dall’applicazione della presente Convenzione.

Questa Commissione sarà composta di otto membri, nominati in numero eguale da ciascuno Stato contraente. Essa sceglierà, alternativamente fra i membri svizzeri e germanici, il Presidente. I membri della Commissione potranno essere assistiti da periti.

Art. 24

Ciascuna Parte contraente può dichiarare inapplicabili, temporaneamente o localmente, le disposizioni della presente Convenzione o gli accordi di cui all’articolo 1 nell’interesse della propria sicurezza o per ogni altro interesse imperativo d’ordine pubblico. Il Governo dell’altro Stato ne dovrà essere informato immediatamente.

Art. 25

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione scambiati il più presto possibile a Vienna.

Essa entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

La Convenzione può essere disdetta in ogni momento; essa cesserà di aver effetto due anni dopo la denuncia.

In fede di che, i p lenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto a Berna, il 2 settembre 1963 in due esemplari originali, in lingua tedesca.

Per la
Confederazione svizzera:

Wahlen

Per la
Repubblica d’Austria:

Tursky

Protocollo finale

Al momento della firma della Convenzione, data oggi tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Austriaca, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, i Plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto le disposizioni seguenti, facenti parte integrante della Convenzione:

  1. Gli arresti o i sequestri, eseguiti dagli agenti dello Stato di soggiorno nel perseguimento penale e nell’esecuzione della pena, per le infrazioni alle norme che non regolano il passaggio frontaliero delle persone nè l’importazione, l’esportazione o il transito di merci od altri beni, non subiscono alcun influsso dall’applicazione dell’articolo 6, capoverso 3, della Convenzione considerato l’articolo 4, capoverso 3, della stessa.
  2. Qualora gli agenti dello Stato limitrofo abbiano già proceduto ad arresti o a sequestri, conformemente alla presente convenzione oppure intendano eseguirli, lo Stato di soggiorno fruisce della priorità. Terminati il perseguimento penale e l’esecuzione della pena da parte dello Stato di soggiorno, quest’ultimo consegna allo Stato limitrofo le persone arrestate e, se nello Stato di soggiorno non esistono disposizioni a tale riguardo, anche gli oggetti sequestrati.
  3. Il diritto d’asilo dello Stato di soggiorno resta intatto. Le persone che lo invocano, possono, tuttavia, essere condotte al loro ufficio di controllo nello Stato di soggiorno, dagli agenti dello Stato limitrofo e, in difetto di detto ufficio, all’ufficio di controllo dello Stato di soggiorno. Nel primo caso, un agente dello Stato di soggiorno sarà invitato ad assistere all’interrogatorio della persona in causa, che dovrà essere poi consegnata agli agenti dello Stato di soggiorno.
  4. Alle ferrovie interessate dei due Paesi deve essere offerta l’occasione di prendere posizione prima della conclusione degli accordi, di cui agli articoli 16 e 22, come anche prima di stabilire le competenze di controllo e l’orario di servizio degli uffici doganali dei due Paesi.
  5. Le disposizioni degli articoli dal 4 al 15 e dal 17 al 24 della presente Convenzione sono applicabili, per analogia, agli Uffici doganali di controllo austriaci di St. Margrethen e di Buchs. Le persone arrestate dagli agenti austriaci nella stazione di St. Margrethen possono essere condotte in Austria sui treni della linea St. Margrethen‑Bregenz. Il trasporto verso l’Austria delle persone arrestate nella stazione di Buchs dagli agenti austriaci, è disciplinato, in quanto eseguito su una linea che attraversa il Liechtenstein, da un accordo conchiuso fra i Governi del Principato del Liechtenstein, della Confederazione Svizzera e della Repubblica Austriaca.
  6. Sono abrogati, con l’entrata in vigore della presente Convenzione, gli articoli dal 5 al 13 e 18 della Convenzione conchiusa il 30 aprile 19471 tra la Svizzera e l’Austria concernente il servizio delle dogane austriache nelle stazioni di St. Margrethen e di Buchs, come pure il transito degli agenti doganali attraverso brevi tratti di raccordo su territorio straniero. Le rimanenti disposizioni, relative agli uffici doganali di controllo austriaci di St. Margrethen e di Buchs restano in vigore, fintanto che non siano modificate o sostituite conformemente all’articolo 1, numero 3, della presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 2 settembre 1963, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per la
Confederazione svizzera:

Wahlen

Per la
Repubblica d’Austria:

Tursky

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio Conchiusa a Berna il 2 settembre 1963 Approvata dall’Assemblea federale l’11 marzo 1964 Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 dicembre 1964 Entrata in vigore il 14 gennaio 1965 | Lexipedia | Lexipedia