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Scambio di note
del 17 ottobre 1977 tra la Svizzera e la Francia
concernente l’istituzione, sulla linea retta collegante i laboratori I e II
dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari,
di un ufficio a controlli nazionali abbinati1

RU 1978 272

Entrato in vigore il 17 ottobre 1977

(Stato 17 ottobre 1977)

Traduzione 2

Ambasciata di Svizzera

Parigi, 17 ottobre 1977

Ministero degli Affari Esteri

Parigi

L’Ambasciata di Svizzera porge i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e si onora di dichiarare ricevuta la nota del 17 ottobre 1977 del seguente tenore:

«Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 3 tra la Francia e la Svizzera concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si onora di comunicarle quanto segue:

Il Governo francese ha preso nota dell’accordo concernente l’istituzione, sulla linea retta collegante i Laboratori I e II dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari, di un ufficio a controlli nazionali abbinati. Questo accordo, conchiuso a Berna il 28 gennaio 1977 dalla Commissione mista francosvizzera, prevista nell’articolo 27 paragrafo 1 della suddetta Convenzione, ha il tenore seguente:

«Accordo concernente l’istituzione, sulla linea retta collegante i laboratori I e II dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari, di un ufficio a controlli nazionali abbinati.

Vista la Convenzione del 28 settembre 1960 4 tra la Svizzera e la Francia, concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio.

Vista la Convenzione franco‑svizzera del 13 settembre 1965 5 concernente l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari.

Visto l’accordo del 16 giugno 1972 tra il Governo francese e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari relativo allo statuto giuridico della detta Organizzazione in Francia.

Visto lo scambio di lettere del 17 agosto/3 settembre 1973 tra il Governo francese e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari.

Visto lo scambio di lettere del 13 luglio/21 agosto 1973 6 tra il Governo svizzero e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari circa l’apertura di un passaggio unico tra le differenti istallazioni dell’Organizzazione.

È convenuto quanto segue:

Art. 1

1) È istituito, in territorio francese, sulla linea retta collegante i laboratori 1 e II dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari (C.E.R.N.), un ufficio a controlli nazionali abbinati. 2) I controlli francesi e svizzeri concernenti il movimento di persone e di beni tra le due parti del C.E.R.N. sono effettuati in detto ufficio.

Art. 2

2) Le piantine n. 1 e 2 allegate 7 sono parte integrante del presente accordo.

1) La zona situata a sud della galleria sottostante la strada nazionale n. 84, comprende:

  1. Un settore, colorato in rosso sulla piantina n. 1 allegata8, utilizzato in comune dalle amministrazioni dei due Stati, includente un’area di controllo delimitata da:–un portale allestito nel recinto basso del laboratorio I all’estremità sud della linea retta collegante i due laboratori;–una linea retta parallela a questo portale, attraversante la linea retta a 27 metri al nord del detto portale;–i limiti laterali est e ovest di questa linea retta tra le lineesurriferite e materializzati dal recinto basso del laboratorio I.
  2. Un settore riservato agli agenti svizzeri, colorato in blu sulla piantina n. 2 allegata9, consistente in un locale di servizio nell’edificio di controllo.

Art. 3

1) Gli agenti dei due Stati hanno, in ogni tempo, il diritto di recarsi nella zona o di ritornarne, utilizzando il percorso tracciato in verde sulla piantina n. 1 allegata 10 . L’articolo VII della Convenzione del 13 settembre 1965 11 , concernente l’estensione su territorio francese degli impianti del C.E.R.N. rimane applicabile. 2) In caso di arresto o di sequestro di beni, gli agenti svizzeri hanno il diritto di scortare qualsiasi persona arrestata e trasportare i beni confiscati utilizzando il tratto del percorso previsto nel capoverso 1, situato in territorio francese. Dette operazioni sono ritenute eseguite entro la zona.

Art. 4

1) La Direzione regionale delle Dogane francesi a Lione e l’autorità francese di polizia competente, da un lato, e la Direzione del VI Circondario delle Dogane a Ginevra e l’autorità svizzera di polizia competente, dall’altro, regolano le questioni di dettaglio. 2) Gli agenti responsabili, in servizio, delle amministrazioni locali interessate dei due Stati, prendono, di comune intesa, i provvedimenti applicabili per il momento o per un breve periodo, segnatamente per appianare le difficoltà che possono sorgere durante i controlli.

Art. 5

Il presente accordo potrà essere disdetto da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi. La disdetta avrà effetto il 1° giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso. Se il Consiglio federale svizzero approva le disposizioni qui innanzi, la presente nota e quella di risposta dell’Ambasciata costituiranno, conformemente all’articolo 1 paragrafi 3 e 4 della Convenzione del 28 settembre l960 12 , l’intesa tra i due Governi concernente l’istituzione, sulla linea retta collegante i laboratori I e Il dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari, di un ufficio a controlli nazionali abbinati. Il Ministero propone che questo Accordo entri in vigore in data odierna.» L’ambasciata di Svizzera si onora di informare il Ministero degli Affari Esteri che il Consiglio federale svizzero approva le disposizioni di questo Accordo come anche la proposta del Ministero inerente alla loro entrata in vigore. In tal modo, la nota suddetta del Ministero degli Affari Esteri e la presente nota costituiranno, conformemente all’articolo 1 paragrafi 3 e 4 della Convenzione del 28 settembre l960 13 , l’intesa tra i due Governi concernente l’istituzione, sulla linea retta collegante i laboratori I e II dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari, di un ufficio a controlli nazionali abbinati. Detto Accordo entrerà in vigore in data odierna. L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’espressione della sua alta considerazione.