0.631.252.945.460.9
Scambio di lettere
del 13 ottobre 1967 tra la Svizzera e l’Italia
relativo alla sistemazione del valico di Brogeda
RU 1972 236
Entrato in vigore il 13 ottobre 1967
(Stato 1° gennaio 2002)
Testo originale
Ministero | Roma, 13 ottobre 1967 A sua Eccellenza Roma |
Signor Ambasciatore,
ho l’onore di accusare ricevuta della lettera di V.E. in data 13 ottobre 1967 del seguente tenore:
«ho l’onore di riferirmi alle intese intercorse fra i rappresentanti del Governo Svizzero e del Governo Italiano in merito alla sistemazione del valico di Brogeda e di proporLe di modificare la soluzione già concordata tra i due Governi con scambio di note in data 23 marzo/16 aprile 19621. Tale modifica permetterà di facilitare il traffico tra i due Paesi e di semplificare il funzionamento dei servizi di confine, consentendo ai servizi svizzeri addetti al traffico turistico di installarsi in territorio italiano. A tal fine le propongo quanto segue:
- L’ubicazione del valico ed il raccordo dei tronchi terminali del traffico turistico-commerciale delle autostrade San Gottardo-Chiasso e Como-Chiasso risultano dall’unita planimetria2 che fa parte integrante del presente scambio di note e che sostituisce quella allegata allo scambio di note del 23 marzo/16 aprile 1962.
- Per il traffico turistico il confine verrà attraversato da un viadotto o rilevato, a seconda delle necessità, da costruire di comune accordo dall’Italia e dalla Svizzera.
- Il Governo svizzero assume l’impegno di versare al Governo italiano:a.a titolo di contributo, la somma forfetaria di 315 milioni di lire, corrispondente ai due terzi della spesa supplementare incontrata dall’Italia per i lavori di infrastruttura (piazzale) relativi alla installazione dei servizi di confine svizzeri per il traffico turistico. Il Governo italiano assume a suo carico il terzo restante. La metà della somma di 315 milioni di lire sarà versata entro tre mesi dalla consegna dei lavori all’impresa appaltatrice e l’altra metà alla messa a disposizione alle Autorità svizzere delle installazioni di sovrastruttura;b.un terzo dell’onere della spesa preventiva nel progetto italiano, cioè un terzo di 390 milioni di lire – 130 milioni di lire – per i lavori di sovrastruttura (uffici, posti di parcheggio e di controllo, ecc.), salvo eventuali imprevisti nella misura massima del 10%. Il Governo italiano assumerà a suo carico i restanti due terzi. Queste costruzioni ed impianti diverranno proprietà del Demanio italiano.
- Le installazioni di controllo comuni (magazzini, rampe, piazzale doganale) e quelle destinate esclusivamente ai servizi svizzeri potranno essere utilizzate dall’Amministrazione svizzera delle dogane per 30 anni a contare dal giorno della entrata in funzione dell’Ufficio comune di frontiera3, senza corresponsione di canoni di affitto.
- Trascorso tale periodo, le installazioni stesse saranno utilizzabili dall’Amministrazione svizzera delle dogane contro pagamento di un canone di affitto da determinare di comune accordo. Si dovrà tener conto a tal fine dello stato delle installazioni esistenti a quell’epoca e dell’usura delle stesse.
- Il canone annuale di affitto non potrà oltrepassare la venticinquesima parte delle somme versate dalla Svizzera in virtù del paragrafo 2 di questa lettera, tenuto conto delle variazioni monetarie eventualmente intervenute dopo l’entrata in vigore del presente accordo.
- Le spese per la pulizia, riscaldamento, illuminazione, acqua, scarico dei rifiuti, ecc., saranno sostenute interamente da ciascuna Parte contraente per lo spazio e le installazioni utilizzate esclusivamente da una sola di esse. Per lo spazio e le installazioni utilizzate in comune (locali di visita, posteggio piazzale doganale), le spese saranno divise a metà tra i servizi italiani competenti e l’Amministrazione svizzera delle dogane. Gli oneri di diritto pubblico e simili (inclusa l’assicurazione degli uffici) sulle costruzioni ed installazioni saranno sostenuti dai Servizi italiani competenti.
- La manutenzione degli edifici sarà effettuata a cura dei Servizi italiani competenti. Fino a quando l’Amministrazione svizzera delle dogane sarà esentata dal pagamento di un canone di affitto per gli edifici ed impianti, essa sopporterà interamente gli oneri della manutenzione per quelli utilizzati esclusivamente per i propri fini e la metà degli oneri per quelli utilizzati in comune. Dopo la fine del periodo di utilizzazione senza corresponsione di canoni d’affitto, le spese di manutenzione saranno interamente a carico dei Servizi italiani competenti.
- Le disposizioni di cui sopra saranno applicabili fino a quando sussisteranno i presupposti per i servizi di confine in comune al valico nella zona di Brogeda. Qualora tali servizi dovessero cessare definitivamente prima del termine di 30 anni, da parte italiana sarà corrisposta una compensazione finanziaria tenuto conto del periodo di non utilizzo. Qualora tali servizi dovessero cessare temporaneamente prima del termine di 30 anni, da parte italiana verrà consentito il prolungamento dell’utilizzo degli impianti da parte della Amministrazione svizzera delle dogane senza corresponsione di canoni di affitto, per un periodo equivalente a quello del mancato utilizzo.
- Il funzionamento dei servizi di confine per il traffico turistico verrà stabilito in base alla Convenzione tra l’Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio conclusa a Berna l’11 marzo 19614.
- Il piazzale per lo svolgimento dei servizi di confine relativi al traffico turistico verrà costruito a cura del Governo italiano. L’amministrazione competente svizzera potrà tuttavia affiancare un suo esperto alla direzione dei lavori per gli opportuni controlli tecnici della parte assegnata ai Servizi svizzeri.
- Le competenti Autorità italiane metteranno gratuitamente a disposizione delle competenti Autorità svizzere i materiali esuberanti per rilevati, provenienti dagli scavi relativi all’esecuzione del progetto, nell’ordine di grandezza di almeno 100.000 metri cubi. Dette Autorità stabiliranno di comune accordo i quantitativi, la qualità, i tempi e le modalità della fornitura. Le Amministrazioni doganali dei due Paesi assicureranno il libero passaggio di questi materiali attraverso il confine.
- Se da parte italiana si concorda con quanto precede, Le propongo che la presente lettera e la risposta che Vostra Eccellenza vorrà inviarmi, costituiscano un accordo in materia fra i due Governi, che entrerà in vigore alla data di tale risposta».
Ho l’onore d’informare che il Governo italiano concorda su quanto precede e pertanto la lettera di V.E. e la presente lettera costituiscono un accordo che entra in vigore alla data odierna.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.
Oliva |