Lexipedia

0.632.22

Atto finale che stabilisce l’autenticità dei risultati della Conferenza per i negoziati commerciali 1964–67, tenuta sotto gli auspici delle Parti contraenti l’Accordo generale su le tariffe doganali ed il commercio Conchiuso a Ginevra il 30 giugno 1967

(Stato 5 novembre 1999)0.632.22Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione2

1. Le Parti contraenti l’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio 3 (appresso «Accordo generale») hanno convenuto, in data 21 maggio 1963, di tenere, a contare dal 4 maggio 1964, una conferenza per i negoziati commerciali.

2. I negoziati di detta conferenza, iniziati a Ginevra nella data su indicata e conchiusi il 30 giugno 1967, hanno compreso:

  1. trattative, conformemente all’articolo XXVIIIbis e ad altre disposizioni dell’Accordo generale applicabili, fra parti contraenti e fra parti contraenti e la Comunità economica europea, concernenti diritti di dogana e ostacoli non tariffari e paratariffari per i prodotti industriali e agricoli;
  2. trattative, conformemente all’articolo XXIV, paragrafo 6, dell’Accordo generale, fra altre parti contraenti ed i governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio;
  3. trattative, conformemente all’articolo XXXIII, attinenti all’adesione di governi all’Accordo generale.

3. A conclusione di detti negoziati si è proceduto alla stesura dei seguenti strumenti:

  1. Protocollo di Ginevra (1967) allegato all’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio4;
  2. Accordo concernente precipuamente i prodotti chimici, addizionale al Protocollo di Ginevra (1967) allegato all’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio5;
  3. Promemoria d’Accordo sugli elementi fondamentali per il negoziato di un accordo mondiale sui cereali;
  4. Accordo concernente l’entrata in vigore dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio6;
  5. Protocollo d’adesione dell’Argentina all’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio;
  6. Protocollo d’adesione dell’Islanda all’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio;
  7. Protocollo d’adesione dell’Irlanda all’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio;
  8. Protocollo d’adesione della Polonia all’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio.

4. I testi di detti strumenti sono allegati al presente Atto finale che ne stabilisce l’autenticità. La sottoscrizione del presente Atto finale dimostra l’intenzione di ogni firmatario d’adottare, conformemente alle possibilità offerte dalle rispettive procedure costituzionali, i provvedimenti ritenuti idonei a dare effetto agli strumenti di cui esso ha partecipato ai negoziati.

Fatto a Ginevra, il trenta giugno millenovecentosessantasette, in un esemplare, in lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Atto finale che stabilisce l’autenticità dei risultati della Conferenza per i negoziati commerciali 1964–67, tenuta sotto gli auspici delle Parti contraenti l’Accordo generale su le tariffe doganali ed il commercio Conchiuso a Ginevra il 30 giugno 1967 | Lexipedia | Lexipedia