Se in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi doganali in virtù del presente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un’altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da causare o rischiare di causare un grave danno all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare misure di salvaguardia transitorie limitate al minimo necessario per prevenire o porre rimedio al danno conformemente ai paragrafi 2–9.
Le misure di salvaguardia transitorie sono adottate solo quando, in seguito a un’inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite nell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia , sia dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.
Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare misure consistenti nel portare il dazio doganale applicabile a tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti:
- l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (NPF) nel momento in cui la misura è adottata; o
- l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo.
Le misure di salvaguardia transitorie sono adottate solo per un periodo non superiore a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, la Parte importatrice può estendere le misure fino a un massimo di tre anni. Alle Parti esportatrici interessate dall’estensione delle misure di salvaguardia transitorie è offerta una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente. Non è applicata alcuna misura di salvaguardia transitoria all’importazione di un prodotto che è stato precedentemente oggetto di tale misura.
La Parte intenzionata ad adottare o estendere una misura di salvaguardia transitoria in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e, in ogni caso, prima di adottare o estendere la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, in particolare le prove del grave danno o del rischio di grave danno causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto in questione e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l’introduzione della misura, la sua durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. In caso di proroga della misura ai sensi del paragrafo 4, la notifica specifica anche la compensazione prevista.
Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 5 al fine di agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. In mancanza di una soluzione, la Parte importatrice può adottare o estendere una misura di salvaguardia transitoria ai sensi del paragrafo 3 per ovviare al problema. In assenza di una compensazione consensuale ai sensi del paragrafo 4, la Parte il cui prodotto è oggetto della misura può adottare misure compensative. La misura di salvaguardia transitoria è notificata immediatamente alle altre Parti. Nello scegliere la misura di salvaguardia transitoria e la misura compensativa si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. La Parte che adotta una misura compensativa la applica soltanto per il periodo strettamente necessario per produrre effetti commerciali sostanzialmente equivalenti e in ogni caso soltanto durante l’estensione della misura di salvaguardia transitoria.
In circostanze critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia transitoria provvisoria dopo aver constatato in modo inequivocabile che un aumento delle importazioni causa o rischia di causare un grave danno alla sua industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare tale misura lo notifica immediatamente alle altre Parti. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica sono avviate le procedure previste nel presente articolo.
Ogni misura di salvaguardia transitoria termina al più tardi entro 200 giorni dalla sua adozione. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia transitoria è computato sulla durata e su ogni eventuale proroga della misura di cui ai paragrafi 3 e 4. Qualsiasi aumento tariffario è prontamente rimborsato se dall’inchiesta descritta nel paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.
Una misura di salvaguardia transitoria può essere applicata entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.