Preambolo
La Repubblica d’Islanda,
il Principato del Liechtenstein,
il Regno di Norvegia
e la Confederazione Svizzera
(qui di seguito: gli Stati dell’AELS)
e
il Regno ascemita di Giordania
(qui di seguito: Giordania),
qui di seguito designati le Parti,
considerata l’importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell’AELS e la Giordania, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel giugno 1997 a Ginevra, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli,
ribadito il loro impegno nei confronti dei princìpi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare della democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto e sulle libertà fondamentali politiche ed economiche, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze,
memori della loro intenzione di prendere parte al processo di integrazione all’interno dell’area euromediterranea,
pienamente consapevoli della necessità di unire le proprie forze ai fini di rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico in questa area mediante la promozione della cooperazione bilaterale e regionale,
fermamente convinti che il presente Accordo favorirà l’istituzione e il rafforzamento di una vasta e armonica zona di libero scambio tra gli Stati europei e i Paesi del bacino mediterraneo, contribuendo quindi notevolmente all’integrazione euromediterranea,
considerati gli sviluppi politici ed economici degli ultimi anni in Europa e in Medio Oriente, in particolare nel processo di pace in Medio Oriente,
tenuto conto del differente sviluppo economico tra la Giordania e gli Stati dell’AELS,
animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale e politico-economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del mutuo vantaggio, della non discriminazione e del diritto internazionale,
considerato l’impegno degli Stati dell’AELS e della Giordania in favore del libero scambio, assunto nell’osservanza dei diritti e degli obblighi nel quadro dell’Accordo firmato a Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito designata OMC ), nonché risultanti da ulteriori strumenti della cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale,
determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile,
e nella convinzione che il presente Accordo promuoverà le relazioni bilaterali nei settori dell’economia, commercio e investimenti istituendo le condizioni adeguate per una graduale liberalizzazione del traffico delle merci e una possibile liberalizzazione degli scambi di servizi,
hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo
(qui di seguito designato Accordo) :
Art.
1
Obiettivi
Gli Stati dell’AELS e la Giordania instaurano una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo, si prefigge di:
- promuovere, mediante l’espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell’AELS e la Giordania e, in tal modo, favorire in tali Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condizioni di vita e dell’occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria;
- garantire gli scambi tra le Parti in condizioni di equa concorrenza;
- contribuire all’integrazione economica euromediterranea, allo sviluppo armonico e all’espansione del commercio mondiale mediante l’eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali;
- promuovere relazioni economiche armoniche tra le Parti mediante gli strumenti della cooperazione.
Art.
2
Campo d’applicazione
originari di uno Stato dell’AELS o della Giordania.
Il presente Accordo si applica:
- ai prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), esclusi i prodotti elencati nell’Allegato I;
- ai prodotti che figurano nel Protocollo A, considerati gli accordi previsti in tale Protocollo;
- al pesce e agli altri prodotti del mare, come è disciplinato nell’Allegato II,
Art.
3
Cooperazione economica e assistenza tecnica e finanziaria
Le Parti dichiarano la loro disponibilità a promuovere una cooperazione economica in accordo con gli obiettivi della politica nazionale vigente. Occorre prestare particolare attenzione ai settori che presentano difficoltà nel processo di adeguamento delle strutture in vista di una liberalizzazione dell’economia della Giordania.
Nell’intento di facilitare l’applicazione del presente Accordo le Parti convengono sulle modalità di assistenza tecnica e finanziaria e di cooperazione delle rispettive autorità, in particolar modo nei settori della proprietà intellettuale, delle dogane, dei regolamenti tecnici e, all’occorrenza, in altri settori. A tal fine coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.
Art.
4
Regole d’origine e cooperazione in materia di amministrazione
doganale
Il Protocollo B stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione amministrativa.
Le Parti adottano i provvedimenti adeguati, fra cui controlli periodici da parte del Comitato misto nonché misure in materia di cooperazione amministrativa, atti a garantire l’applicazione effettiva e coordinata degli articoli 5, 7, 8, 9, 14 e 23 del presente Accordo nonché del Protocollo B, a ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi e al fine di trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell’applicazione di questi disposti.
Sulla base dei controlli menzionati nel paragrafo 2, le Parti decidono riguardo alle misure opportune da adottare.
Art.
5
Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente
Negli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e la Giordania non sarà introdotto alcun nuovo dazio di importazione né alcun gravame con effetto equivalente.
Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo le Parti aboliscono, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell’AELS o dalla Giordania, tutti i dazi di importazione e tutti i gravami con effetto equivalente, fatte salve le disposizioni contenute nell’Allegato III.
Art.
6
Dazi di base
Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicano le riduzioni successive previste dal presente Accordo è il tasso della nazione più favorita (NPF) applicato il 2 aprile 2000.
Se, prima, durante o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes , in particolare se si tratta di una riduzione stabilita conformemente ai negoziati multilaterali dell’Uruguay Round o di adesione della Giordania all’OMC, i dazi ridotti sostituiscono il dazio di base menzionato nel paragrafo 1 dal momento in cui tali riduzioni sono applicate o dall’entrata in vigore del presente Accordo, se questa ha luogo successivamente.
I dazi ridotti calcolati secondo l’Allegato III sono applicati arrotondandoli alla cifra decimale o, nel caso di dazi specifici, a quella centesimale.
Art.
7
Dazi fiscali
Le disposizioni dell’articolo 5 sono pure applicabili ai dazi fiscali.
Art.
8
Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente
Negli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e la Giordania non sarà introdotto alcun nuovo dazio di esportazione né alcun gravame con effetto equivalente.
Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e la Giordania aboliscono tutti i dazi di esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente, fatte salve le disposizioni contenute nell’Allegato IV.
Art.
9
Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni
e provvedimenti con effetto equivalente
Negli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e la Giordania non saranno introdotte restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione né alcun provvedimento con effetto equivalente.
Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e la Giordania aboliscono le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e i provvedimenti con effetto equivalente, fatte salve le disposizioni contenute nell’Allegato V.
Art.
10
Eccezioni generali
Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d’importazione, d’esportazione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell’oro e dell’argento, di conservazione di risorse naturali non rinnovabili, a condizione che tali provvedimenti siano conformi alle restrizioni interne di produzione o di consumo. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.
Art.
11
Monopoli di Stato
Fatte salve le eccezioni enunciate nel Protocollo C e tenendo conto degli obblighi attuali e futuri nel quadro dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 (qui di seguito: GATT 1994), gli Stati dell’AELS e la Giordania operano affinché i monopoli di Stato a carattere commerciale siano gradualmente adeguati, in modo da assicurare, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell’AELS e della Giordania per quanto riguarda le condizioni d’approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti. Il Comitato misto è informato sui provvedimenti adottati per realizzare questo obiettivo.
Art.
12
Regolamenti tecnici
Le Parti cooperano in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione di conformità; essi favoriscono in particolare, mediante provvedimenti adeguati, l’impiego di soluzioni adottate su scala internazionale. Il Comitato misto stabilisce le linee di condotta per l’applicazione del presente paragrafo.
Le Parti convengono di organizzare consultazioni immediate in seno al Comitato misto se una delle Parti ritiene che l’altra abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare, o che hanno già creato, ostacoli tecnici al commercio ai sensi dell’Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, al fine di trovare una soluzione appropriata.
L’obbligo delle Parti di notificare i propri regolamenti tecnici è disciplinato dall’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.
Art.
13
Scambio di prodotti agricoli
Le Parti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli.
A tale scopo, ciascuno Stato dell’AELS e la Giordania hanno stipulato un accordo bilaterale che prevede adeguati provvedimenti atti a facilitare gli scambi di prodotti agricoli.
Nei settori sanitario e fitosanitario, le Parti applicano la propria normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall’introdurre nuovi provvedimenti che possano ostacolare inopportunamente gli scambi.
Art.
14
Dazi e regolamenti interni
Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi dazio interno, provvedimento o pratica fiscale conformemente all’articolo III del GATT 1994 e agli altri accordi pertinenti dell’OMC.
Per i prodotti esportati nel territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso dei dazi interni superiore all’importo del dazio diretto o indiretto che ha gravato tali prodotti.
Art.
15
Pagamenti e trasferimenti
I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell’AELS e la Giordania, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio della Parte nel quale risiede il creditore non sono soggetti a restrizione alcuna.
Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l’accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali cui partecipa un residente.
Non è applicato alcun provvedimento restrittivo ai trasferimenti relativi agli investimenti e in particolare al rimpatrio di somme investite o reinvestite e ai redditi da queste derivanti.
Art.
16
Appalti pubblici
Le Parti considerano l’obiettivo di una liberalizzazione effettiva dei loro appalti pubblici secondo i principi della non discriminazione e della reciprocità come parte integrante del presente Accordo.
A tale scopo, le Parti elaborano regole in seno al Comitato misto in vista di realizzare tale liberalizzazione. Si tiene adeguatamente conto degli sviluppi nel quadro dell’OMC.
Le Parti interessate si adoperano per aderire all’Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici .
Art.
17
Protezione della proprietà intellettuale
Le Parti accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adottano provvedimenti atti a tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’Allegato VI del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati.
Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’articolo 3 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (qui di seguito: ADPIC).
Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Conformemente all’articolo 4 lettera d dell’Accordo sugli ADPIC, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità derivanti da accordi internazionali entrati in vigore prima del presente Accordo e notificati alle altre Parti al più tardi sei mesi prima dell’entrata in vigore del presente Accordo sono esenti da tale obbligo, purché non ne risulti una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini delle altre Parti. Le Parti sono esonerate dall’obbligo di notifica alle altre Parti se hanno già provveduto alla notifica al Consiglio degli ADPIC. Le esenzioni da tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo sugli ADPIC, in particolare agli articoli 4 e 5.
Le Parti, su domanda di una di esse, convengono di modificare le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell’Allegato VI, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.
Art.
18
Regole di concorrenza tra aziende
Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e la Giordania:
- gli accordi tra aziende, le decisioni d’associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che mirano o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza;
- lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio delle Parti.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alle attività delle aziende pubbliche e delle aziende alle quali le Parti hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de iure o de facto l’adempimento particolare di compiti ad esse impartiti.
Qualora una Parte ritenga, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, che ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo una determinata pratica pregiudichi o minacci di pregiudicare i propri interessi o danneggi o minacci di danneggiare l’industria indigena, essa può adottare provvedimenti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25.
Tenuto conto della situazione economica della Giordania, il Comitato misto decide in merito a eventuali proroghe, ciascuna del periodo di cinque anni, del termine previsto nel paragrafo 3.
Qualora, nonostante il paragrafo 4, ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, allo scadere del termine stabilito nel paragrafo 3, una Parte può adottare provvedimenti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25.
Art.
19
Sovvenzioni
I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dalle disposizioni dell’articolo XVI del GATT 1994 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative , fatte salve le disposizioni specifiche del presente articolo.
Le Parti assicurano la trasparenza per quanto concerne i provvedimenti di sovvenzionamento mediante lo scambio delle loro notifiche annuali conformemente all’articolo XVI: 1 del GATT 1994 e dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
Prima di iniziare una procedura d’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in Giordania o in uno Stato dell’AELS conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura lo notifica per scritto alla Parte dei prodotti in questione e attende sino alla scadenza di quarantacinque giorni, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro venti giorni dalla data di ricevimento della notifica.
Art.
20
Dumping
Qualora uno Stato dell’AELS constati nelle sue relazioni commerciali con la Giordania pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 , o qualora la Giordania constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell’AELS, la Parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche provvedimenti adeguati, conformemente all’Accordo dell’OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 e secondo le procedure previste nell’articolo 25.
Art.
21
Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti
la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25.
Qualora l’aumento delle importazioni di un prodotto avvenga in proporzioni e in condizioni tali da causare o rischiare di causare:
- un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali su una parte o sull’intero territorio della Parte importatrice, o
- gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell’economia,
Art.
22
Adeguamento strutturale
In deroga ai disposti dell’articolo 4, la Giordania può adottare, eccezionalmente e per una durata limitata, provvedimenti intesi a aumentare o a reintrodurre i dazi doganali.
Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà che sono all’origine di importanti problemi sociali.
I dazi all’importazione introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili in Giordania ai prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS non possono essere superiori, previa introduzione di tali provvedimenti, al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS. Il valore medio annuo dei prodotti industriali importati dagli Stati dell’AELS e gravati da tali provvedimenti non può superare il 20 per cento del valore complessivo annuo dei prodotti industriali importati dagli Stati dell’AELS negli ultimi tre anni e per i quali si dispone di dati statistici.
Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo non superiore a cinque anni, sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Possono essere mantenuti tutt’al più fino allo scadere del periodo transitorio massimo di dodici anni.
Tali provvedimenti non sono applicabili sui prodotti per i quali dall’abolizione dei dazi doganali e dalle restrizioni quantitative o da altri gravami o provvedimenti con effetto equivalente sono trascorsi più di quattro anni.
La Giordania informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, su domanda degli Stati dell’AELS, prima della loro entrata in vigore si avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e stabilire i settori nei quali sono applicati. Se adotta tali provvedimenti, la Giordania comunica al Comitato misto le scadenze previste per l’abolizione dei dazi doganali introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l’abolizione di detti dazi secondo un tasso decrescente annuale, al più tardi due anni dopo la loro entrata in vigore, a meno che il Comitato misto non fissi un calendario diverso.
Per tenere conto dei problemi nella creazione di nuove industrie, dei problemi di ristrutturazione o di altre serie difficoltà in determinati settori dell’economia, il Comitato misto, in deroga al paragrafo 5 del presente articolo, può autorizzare la Giordania a mantenere i provvedimenti già adottati conformemente al paragrafo 1 per un periodo di tre anni dallo scadere del periodo di transizione di dodici anni.
Art.
23
Riesportazione e penuria grave
e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest’ultima può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25. Tali provvedimenti devono essere non discriminatori e devono essere revocati non appena le circostanze non ne giustifichino più il mantenimento.
Qualora l’applicazione degli articoli 8 e 9 comporti:
- la riesportazione verso uno Stato terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per tale prodotto restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure
- una penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria;
Art.
24
Difficoltà nella bilancia dei pagamenti
Le Parti si astengono dall’adottare provvedimenti restrittivi atti a far fronte alle proprie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti.
La Parte che incontra o rischia di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti può adottare, conformemente alle disposizioni previste dal GATT 1994 e dalla relativa Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti , provvedimenti restrittivi per gli scambi, che abbiano una durata limitata, che non siano discriminatori e che non oltrepassino lo stretto necessario per far fronte ai problemi della bilancia dei pagamenti. Si darà la preferenza ai provvedimenti basati sui prezzi, che saranno resi progressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia dei pagamenti e saranno revocati non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento. Lo Stato dell’AELS o la Giordania, a dipendenza del caso, informa senza indugio le altre Parti e il Comitato misto dei provvedimenti adottati – se possibile prima della loro introduzione – e comunica loro il più presto possibile il calendario della loro soppressione. Su domanda di una Parte, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere i provvedimenti adottati.
Art.
25
Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia
Prima di avviare la procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al presente articolo, le Parti si impegnano a risolvere le controversie che li dividono mediante consultazioni dirette e ne informano le altre Parti.
Fatto salvo il paragrafo 6, una Parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio alle altre Parti e al Comitato misto, unitamente a ogni informazione utile. Le consultazioni tra le Parti hanno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile.
- (a) In riferimento all’articolo 18, le Parti implicate offrono al Comitato misto l’assistenza necessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolirla. Qualora la Parte interessata non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest’ultimo non raggiunga un accordo al termine delle consultazioni o entro trenta giorni dal deposito della domanda delle consultazioni, la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati al fine di eliminare le difficoltà in questione.
- In riferimento all’articolo 20, la Parte esportatrice è informata sulla pratica di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato un’inchiesta. Qualora non si metta fine a detta pratica ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 o non si trovi una soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla notifica, la Parte importatrice può adottare provvedimenti adeguati.
- In riferimento agli articoli 21 e 23, il Comitato misto esamina la pratica o la situazione e può prendere le decisioni necessarie per porre fine alle difficoltà notificategli dalla Parte implicata. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notificazione del caso al Comitato misto, la Parte implicata può adottare i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione.
- In riferimento all’articolo 32, la Parte in questione fornisce al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti in vista di un esame approfondito della situazione, al fine di pervenire ad una soluzione mutuamente accettabile. Se il Comitato misto non perviene a detta soluzione e se sono trascorsi più di novanta giorni dalla data di notificazione del caso, la Parte in questione può adottare provvedimenti appropriati.
I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati alle Parti e al Comitato misto. Per ampiezza e durata di validità, essi sono limitati allo stretto necessario per far fronte alla situazione che ne ha provocato l’applicazione e non possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dalla Giordania nei confronti di un atto o di un’omissione di uno Stato dell’AELS devono essere limitati agli scambi con tale Stato. I provvedimenti nei confronti di un atto o di un’omissione della Giordania possono essere adottati unicamente dallo Stato o dagli Stati dell’AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione.
I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutarne le possibilità d’alleviamento, di sostituzione o di soppressione non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento.
Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, la Parte implicata può, nelle situazioni considerate negli articoli 20, 21 e 23, applicare immediatamente i provvedimenti conservativi e provvisori strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, in seno al Comitato misto si svolgono consultazioni tra le Parti.
Art.
26
Deroghe per ragioni di sicurezza
Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per:
- impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza;
- proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali:(i)relativi al commercio d’armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l’approvvigionamento di uno stabilimento militare, o(ii)relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, armamento nucleare o altri ordigni esplosivi atomici, o(iii)adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.
Art.
27
Clausola evolutiva
Le Parti si impegnano e riesaminare il presente Accordo in funzione degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnatamente nel quadro dell’OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l’incarico di esaminare tale possibilità e di presentare, alla loro attenzione, eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell’apertura di negoziati.
Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le loro procedure.
Art.
28
Servizi e investimenti
Le Parti riconoscono l’importanza crescente di determinati settori quali i servizi e gli investimenti. Nei loro sforzi volti a sviluppare e a estendere progressivamente la loro cooperazione, segnatamente nell’ambito dell’integrazione euromediterranea, essi agiscono congiuntamente allo scopo di promuovere maggiormente gli investimenti e di giungere a una liberalizzazione graduale e all’apertura reciproca di mercati nell’ambito degli scambi di servizi, tenendo conto dei lavori compiuti sotto l’egida dell’OMC.
Gli Stati dell’AELS e la Giordania esaminano gli sviluppi nel settore dei servizi nell’intento di esaminare provvedimenti reciproci di liberalizzazione.
Gli Stati dell’AELS e la Giordania discutono il seno al Comitato misto le possibilità di sviluppare e approfondire le relazioni reciproche nel quadro del presente Accordo.
Art.
29
Comitato misto
L’esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto, che agisce contemporaneamente in virtù della Dichiarazione firmata nel giugno 1997 a Ginevra. Ogni Parte è rappresentata in seno al Comitato misto.
Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno al Comitato misto. Quest’ultimo vaglia ogni possibilità di proseguire nella soppressione degli ostacoli al commercio nonché di cooperare ulteriormente nell’ambito di questo Accordo.
Il Comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. In merito alle altre questioni il Comitato misto può formulare raccomandazioni.
Art.
30
Procedure del Comitato misto
Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all’anno. Ogni Parte può chiederne la convocazione.
Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.
Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore, se non è menzionata esplicitamente un’altra data, il giorno in cui è notificata la revoca di tale riserva.
Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che deve disciplinare, fra l’altro, la convocazione delle riunioni, nonché la designazione e la durata del mandato del presidente.
Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro che esso ritiene necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti.
Art.
31
Procedura di componimento delle controversie
Le Parti si impegnano in qualsiasi momento ad accordarsi sull’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo e si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, a giungere a una soluzione mutuamente soddisfacente su qualsiasi questione che possa pregiudicare l’applicazione del presente Accordo.
Una Parte può chiedere per scritto all’altra Parte che siano svolte consultazioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l’applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, fornendo tutte le indicazioni utili.
Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro venti giorni dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 2 al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.
Qualora una controversia fra le Parti riguardo all’interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia composta mediante consultazioni dirette o nel quadro del Comitato misto entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni, una o più Parti alla controversia possono ricorrere all’arbitrato indirizzando una notificazione scritta all’altra Parte. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti al presente Accordo.
La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati nell’Allegato VII.
Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del presente Accordo e conformemente alle regole consuetudinarie d’interpretazione e di applicazione del diritto internazionale pubblico.
La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per le Parti alla controversia.
Art.
32
Adempimento degli obblighi
Le Parti adottano i provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi dell’Accordo e all’adempimento degli obblighi che incombono in virtù dello stesso.
Qualora uno Stato dell’AELS ritenga che la Giordania sia venuta meno a un obbligo che le incombe in virtù del presente Accordo o, viceversa, la Giordania ritenga che uno Stato dell’AELS sia venuto meno a un obbligo che gli incombe in virtù del presente Accordo, la Parte interessata può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25.
Art.
33
Allegati e protocolli
Gli Allegati e i Protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarli.
Art.
34
Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo
Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali ed economiche tra ogni Stato dell’AELS e la Giordania, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell’AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
Art.
35
Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica sul territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni del Protocollo D.
Art.
36
Unioni doganali, zone di libero scambio, commercio frontaliero
e altri accordi preferenziali
Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio al regime istituito dal presente Accordo.
Art.
37
Emendamenti
Gli emendamenti al presente Accordo, eccettuati quelli menzionati nell’articolo 33, approvati dal Comitato misto sono sottoposti alle Parti per accettazione, ratifica o approvazione.
Se le Parti non decidono diversamente, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Il testo degli emendamenti e gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Governo depositario.
Art.
38
Adesione
Qualsiasi Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto ne approvi l’adesione, che deve essere negoziata tra lo Stato candidato e le Parti interessate, di cui fissa nel contempo le modalità e le condizioni. Lo strumento d’adesione è depositato presso il Governo depositario.
Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.
Art.
39
Ritiro e scadenza
Qualsiasi Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notificazione scritta al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notificazione da parte del Governo depositario.
Se la Giordania si ritira, l’Accordo scade al termine del periodo di preavviso; se tutti gli Stati dell’AELS si ritirano, esso scade al termine dell’ultimo periodo di preavviso.
Qualsiasi Stato membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diventa effettivo.
Art.
40
Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2002 per i firmatari che entro tale data avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Governo depositario, a condizione che la Giordania abbia anch’essa depositato il suo strumento di ratifica o di accettazione.
Per i firmatari che depositano lo strumento di ratifica o di accettazione dopo il 1° gennaio 2002, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di tale strumento, a condizione che, per la Giordania, l’Accordo entri in vigore al più tardi alla stessa data.
In occasione della firma, ogni firmatario può dichiarare di applicare provvisoriamente il presente Accordo durante un periodo iniziale se per il detto firmatario non può entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002. Uno Stato dell’AELS può applicare provvisoriamente il presente Accordo, a condizione che per la Giordania esso sia in vigore o applicato provvisoriamente.
Art.
41
Governo depositario
Il Governo di Norvegia agisce in qualità di Governo depositario.
Fatto a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in lingua inglese, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario trasmette copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
Protocollo d’intesa
Ad art. 3Cooperazione economica e assistenza tecnica
1. Le Parti concordano sul fatto che la cooperazione di cui all’articolo 3 si svolgerà per Norvegia e Svizzera prevalentemente nell’ambito della loro politica bilaterale di cooperazione allo sviluppo, mentre Islanda e Liechtenstein vi contribuiranno nell’ambito del programma AELS per l’assistenza tecnica.
Ad art. 17Protezione della proprietà intellettuale
2. In virtù dell’Accordo sullo SEE , gli Stati dell’AELS applicano nella loro legislazione le disposizioni materiali della Convenzione europea del 5 ottobre 1973 sui brevetti. L’Islanda e la Norvegia ritengono che gli obblighi derivanti dall’articolo 17 (Protezione della proprietà intellettuale) non differiscono materialmente dagli obblighi derivanti dall’Accordo SEE.
Ad Protocollo B
3. Gli Stati dell’AELS e la Giordania riconoscono l’importanza di una cooperazione regionale nell’area mediterranea. Lo scopo di tale cooperazione consiste nel creare le condizioni per un ulteriore sviluppo del libero scambio, sia tra le Parti, sia all’interno di quest’area, quale contributo per l’istituzione di una zona euromediterranea di libero scambio.
4. Gli Stati dell’AELS e la Giordania sono inoltre concordi nell’esaminare le possibilità di includere la Comunità europea nelle condizioni dell’Accordo sulla cumulazione in materia d’origine, sulla base della reciprocità tra tutte le Parti.
5. Gli Stati dell’AELS e il Regno ascemita di Giordania convengono di esaminare un’ulteriore estensione e miglioramento delle possibilità di cumulazione, in particolare con gli Stati della Lega araba.
(Seguono le firme)