0.632.315.981
Accordo
in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e
il Regno di Norvegia sul cumulo dell’origine tra l’Unione europea,
la Confederazione Svizzera, il Regno di Norvegia e la Turchia
nel quadro del Sistema generalizzato di preferenze
RU 2019461
Traduzione
Concluso il 21 giugno 2017
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° febbraio 2019
(Stato 1° febbraio 2019)
Signora Oda Helen Sletnes Ambasciatore Missione della Norvegia presso Norway House Rue Archimède 17 1000 Bruxelles Belgio | Bruxelles, il 21 giugno 2017 |
Signor Urs Bucher Ambasciatore Missione della Svizzera presso l’Unione europea Place du Luxembourg 1 1050 Bruxelles Belgio |
Signor Ambasciatore,
Mi pregio comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera così redatta:
«1. La Confederazione Svizzera (di seguito «Svizzera») e il Regno di Norvegia («Norvegia»), in veste di Parti al presente Accordo, dichiarano di applicare, nell’ambito del Sistema generalizzato di preferenze («SGP»), regole simili in materia di origine, i cui principi generali di base sono i seguenti:
- definizione della nozione di prodotto originario stabilita secondo i medesimi criteri;
- disposizioni in materia di cumulo regionale dell’origine;
- disposizioni in materia di cumulo dell’origine con materiali originari dell’Unione europea (di seguito «UE»), della Svizzera, della Norvegia o della Turchia ai sensi delle rispettive regole di origine del SGP;
- disposizioni in materia di tolleranza generale per i materiali non originari;
- disposizioni in materia di non alterazione dei prodotti dal Paese beneficiario;
- disposizioni in materia di rilascio o allestimento di prove dell’origine sostitutive;
- necessità di una cooperazione amministrativa con le autorità abilitate dei Paesi beneficiari in materia di prove dell’origine.
2. La Svizzera e la Norvegia riconoscono che i materiali originari dell’UE, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia ai sensi delle rispettive regole di origine del SGP acquisiscono l’origine di un Paese beneficiario del SGP di ciascuna Parte se sono sottoposti, in tale Paese, a una lavorazione o trasformazione che va oltre alle operazioni di lavorazione o trasformazione considerate insufficienti per conferire il carattere di prodotto originario. Il presente sottoparagrafo si applica ai materiali originari dell’UE e della Turchia che devono soddisfare le condizioni definite, rispettivamente, nei paragrafi 15 e 16.
Le autorità doganali della Svizzera e della Norvegia si prestano la cooperazione amministrativa necessaria, in particolare in materia di controllo a posteriori delle prove dell’origine dei materiali di cui al sottoparagrafo precedente. Si applicano le disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa definite nell’appendice I della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («Convenzione PEM»).
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («Sistema armonizzato»), adottato dall’organizzazione creata dalla Convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale, conchiusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950 1 .
3. La Svizzera e la Norvegia accettano le prove dell’origine sostitutive sotto forma di certificati d’origine sostitutivi modulo A («certificati sostitutivi») rilasciati dalle autorità doganali dell’altra Parte e le dichiarazioni d’origine sostitutive allestite dai riesportatori dell’altra Parte registrati a tale scopo.
Ciascuna Parte può valutare l’ammissibilità al trattamento preferenziale dei prodotti coperti da prove dell’origine sostitutive in conformità con la propria legislazione.
4. Prima di rilasciare o allestire una prova dell’origine sostitutiva, ciascuna Parte provvede affinché vengano rispettate le seguenti condizioni:
- le prove dell’origine sostitutive possono essere rilasciate o allestite solamente se le prove dell’origine iniziali sono state rilasciate o allestite in conformità con la legislazione applicabile in Svizzera o in Norvegia;
- una prova dell’origine o una prova dell’origine sostitutiva può essere sostituita da una o più prove dell’origine sostitutive al fine di inviare dal territorio di una Parte al territorio dell’altra Parte alcuni o tutti i prodotti coperti dalla prova dell’origine iniziale, solamente se i prodotti non sono stati immessi in libera pratica nel territorio di una delle Parti;
- i prodotti sono rimasti sotto sorveglianza doganale nella Parte riesportatrice e non hanno subito alterazioni o trasformazioni di qualsivoglia natura né operazioni diverse da quelle necessarie a garantirne la conservazione («principio di non alterazione»);
- per i prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario in virtù di una deroga alle regole di origine concessa da una Parte non sono rilasciate o allestite prove dell’origine sostitutive nel caso in cui tali prodotti siano riesportati nel territorio dell’altra Parte;
- le prove dell’origine sostitutive possono essere rilasciate dalle autorità doganali o allestite dai riesportatori se i prodotti da riesportare nel territorio dell’altra Parte hanno acquisito il carattere di prodotto originario in virtù del cumulo regionale;
- le prove dell’origine sostitutive possono essere rilasciate dalle autorità doganali o allestite dai riesportatori se ai prodotti da riesportare nel territorio dell’altra Parte non è concesso un trattamento preferenziale dalla Parte riesportatrice.
5. Ai fini del sottoparagrafo 4(c), si applica quanto segue:
In caso di dubbi fondati circa il rispetto del principio di non alterazione, le autorità doganali della Parte di destinazione finale possono chiedere che il dichiarante fornisca le prove del rispetto di tale principio; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma.
Su richiesta del riesportatore, le autorità doganali della Parte riesportatrice certificano che, durante la permanenza nel territorio di tale Parte, i prodotti sono rimasti sotto sorveglianza doganale e che, durante il periodo di immagazzinamento nel territorio di tale Parte, non hanno concesso alcuna autorizzazione volta, in qualsivoglia misura, ad alterare o trasformare i prodotti o a sottoporli a operazioni diverse da quelle necessarie a garantirne la conservazione.
Se la prova dell’origine sostitutiva è un certificato sostitutivo, le autorità doganali della Parte di destinazione finale non richiedono un certificato di non manipolazione per il periodo di permanenza dei prodotti nel territorio dell’altra Parte.
6. Ciascuna Parte assicura che:
- se le prove dell’origine sostitutive corrispondono alle prove dell’origine iniziali rilasciate o allestite in un Paese beneficiario del SGP della Svizzera o di quello della Norvegia, le autorità doganali della Svizzera e della Norvegia si prestino la cooperazione amministrativa necessaria in materia di controllo a posteriori di tali prove sostitutive. Su richiesta della Parte di destinazione finale, le autorità doganali della Parte riesportatrice avviano e monitorano la procedura di controlloa posteriori delle corrispondenti prove dell’origine iniziali;
- se le prove dell’origine sostitutive corrispondono alle prove dell’origine iniziali rilasciate o allestite in un Paese che è beneficiario esclusivamente del SGP della Parte di destinazione finale, tale Parte espleti la procedura di controllo a posteriori delle prove dell’origine iniziali in cooperazione con il Paese beneficiario. Per consentire alle autorità doganali della Parte di destinazione finale di espletare la procedura di controllo a posteriori, le autorità doganali della Parte riesportatrice forniscono loro le prove dell’origine iniziali corrispondenti alle prove dell’origine sostitutive oggetto di controllo o, laddove necessario, le copie delle prove dell’origine iniziali corrispondenti alle prove dell’origine sostitutive oggetto di controllo.
7. Ciascuna Parte assicura che:
- nella casella in alto a destra di ciascun certificato sostitutivo sia iscritto il nome del Paese riesportatore nel quale è stato rilasciato;
- nella casella 4 siano iscritte le menzioni «Certificat de remplacement» oppure «Replacement certificate» come pure la data di rilascio del certificato d’origine modulo A iniziale e il suo numero di serie;
- nella casella 1 sia iscritto il nome del riesportatore;
- nella casella 2 possa essere iscritto il nome del destinatario finale;
- nelle caselle da 3 a 9 siano iscritti tutti i dati riportati sul certificato d’origine iniziale relativi ai prodotti riesportati;
- nella casella 10 possano essere iscritti i riferimenti alla fattura del riesportatore;
- nella casella 11 sia apposto il visto dell’autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. La responsabilità di tale autorità concerne unicamente il rilascio del certificato sostitutivo. I dati iscritti nella casella 12 a proposito del Paese di origine e del Paese di destinazione finale sono identici a quelli che figurano nel certificato d’origine modulo A iniziale. Il riesportatore appone la sua firma nella casella 12 del certificato d’origine. Il riesportatore che firma in buona fede la casella 12 non è ritenuto responsabile dell’esattezza dei dati contenuti nel certificato d’origine modulo A iniziale;
- l’autorità doganale preposta al rilascio del certificato sostitutivo iscriva nel certificato d’origine modulo A iniziale i pesi, i numeri e la natura dei prodotti riesportati nonché il numero di serie del certificato sostitutivo corrispondente o i numeri di serie dei certificati sostitutivi corrispondenti. L’autorità doganale conserva per almeno tre anni il certificato d’origine modulo A iniziale, come pure la domanda di certificato sostitutivo;
- i certificati sostitutivi siano allestiti in francese o in inglese.
8. Ciascuna Parte provvede affinché:
- il riesportatore iscriva quanto segue in ciascuna dichiarazione d’origine sostitutiva:(i)tutti i dati relativi ai prodotti riesportati contenuti nella prova dell’origine iniziale,(ii)la data di allestimento della prova dell’origine iniziale,(iii)i dati relativi alla prova dell’origine iniziale, incluse, laddove necessario, le informazioni sul cumulo applicato alle merci coperte dalla dichiarazione d’origine,(iv)il nome, l’indirizzo e il numero di esportatore registrato,(v)il nome e l’indirizzo del destinatario in Svizzera o in Norvegia,(vi)la data e il luogo di allestimento della dichiarazione d’origine o la data e il luogo di rilascio del certificato d’origine;
- nelle dichiarazioni d’origine sostitutive sia iscritta la menzione «attestation de remplacement» oppure «replacement statement»;
- le dichiarazioni d’origine sostitutive siano allestite da riesportatori registrati nel sistema elettronico di autocertificazione dell’origine da parte degli esportatori, il cosiddetto sistema degli esportatori registrati («Registered Exporter System», REX), indipendentemente dal valore dei prodotti originari contenuti nell’invio iniziale;
- in caso di sostituzione di una prova dell’origine, il riesportatore iscriva quanto segue nella prova dell’origine iniziale:(i)la data di allestimento delle dichiarazioni d’origine sostitutive e le quantità di merci coperte dalle dichiarazioni d’origine sostitutive,(ii)il nome e l’indirizzo del riesportatore,(iii)il nome e l’indirizzo dei destinatari in Svizzera o in Norvegia;
- nelle dichiarazioni d’origine iniziali sia iscritta la menzione «Remplacé» oppure «Replaced»;
- le dichiarazioni d’origine sostitutive siano valide per dodici mesi a partire dalla data di allestimento;
- le dichiarazioni d’origine sostitutive siano allestite in francese o in inglese.
9. Il riesportatore conserva le prove dell’origine iniziali e le copie delle prove dell’origine sostitutive per almeno tre anni a partire dalla fine dell’anno civile nel quale sono state rilasciate o allestite le prove dell’origine sostitutive.
10. Le Parti convengono gli elementi della collaborazione in materia di sistema REX in conformità con le modalità di cooperazione che devono essere definite tra le autorità competenti delle Parti.
11. Ciascuna controversia tra le Parti riguardo all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo è risolta unicamente tramite negoziati bilaterali tra le Parti. Le Parti consultano l’UE e la Turchia se le controversie possono ripercuotersi sui loro rispettivi interessi.
12. Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento mediante consenso scritto di entrambe le Parti. Su richiesta di una delle Parti, vengono avviate consultazioni bilaterali su possibili modifiche al presente Accordo. Le Parti consultano l’UE e la Turchia se le modifiche possono ripercuotersi sui loro rispettivi interessi. La notifica reciproca delle Parti del soddisfacimento dei rispettivi requisiti interni determina l’entrata in vigore delle modifiche a una data stabilita congiuntamente.
13. Ciascuna Parte può sospendere l’applicazione del presente Accordo nel caso in cui nutra gravi dubbi in merito al suo corretto funzionamento, a condizione che l’altra Parte ne sia stata informata per scritto con tre mesi di anticipo.
14. Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte a condizione che l’altra Parte ne sia stata informata per scritto con tre mesi di anticipo.
15. Il primo sottoparagrafo del paragrafo 2 si applica ai materiali originari dell’UE solamente se le Parti hanno conchiuso un simile accordo con l’UE e se si sono notificate reciprocamente il soddisfacimento di tale condizione.
16. Il primo sottoparagrafo del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Turchia solamente se le Parti hanno conchiuso un simile accordo con la Turchia e se si sono notificate reciprocamente il soddisfacimento di tale condizione.
17. A partire dall’entrata in vigore dell’Accordo tra la Svizzera e la Turchia e fatta salva la reciprocità da parte della Turchia, ai sensi del primo sottoparagrafo del paragrafo 2 del presente Accordo ciascuna Parte può provvedere affinché le prove dell’origine sostitutive per i prodotti che incorporano materiali originari della Turchia trasformati, in virtù del cumulo bilaterale, in Paesi beneficiari del SGP possano essere rilasciate o allestite nel territorio delle Parti.
18. La notifica reciproca della Svizzera e della Norvegia del completamento delle necessarie procedure di adozione interne determina l’entrata in vigore del presente Accordo a una data stabilita congiuntamente. A partire da tale data, il presente Accordo sostituisce l’Accordo in forma di scambio di lettere firmato il 23 gennaio 2001 2 .»
Ho l’onore di confermarvi l’accordo del mio Governo in merito a quanto precede.
Per il Regno di Norvegia: Oda Helen Sletnes |