Preambolo
L’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e
la Confederazione Svizzera
(di seguito denominati «Stati dell’AELS»),
da una parte,
e
la Repubblica di Serbia,
(di seguito denominata «Serbia»),
dall’altra,
di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»:
riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell’AELS, da una parte, e la Serbia, dall’altra, e instaurando a tale scopo relazioni strette e durature;
richiamando il loro intento di partecipare attivamente al processo euro-mediterraneo d’integrazione economica ed esprimendo la loro disponibilità a cooperare per cercare modi e mezzi atti a rafforzare tale processo;
riaffermando il loro impegno per la democrazia, i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, e per la libertà politica ed economica, nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, compresi lo Statuto delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
riaffermando il loro impegno a perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l’importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro;
richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatarie e il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, compresi i principi stabiliti nelle relative convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatarie;
intenzionati a creare nuovi impieghi e a migliorare le condizioni di salute e il tenore di vita, garantendo nel contempo un alto livello di protezione della salute e della sicurezza e di protezione ambientale nei rispettivi territori;
animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non-discriminazione e conformemente al diritto internazionale;
decisi a promuovere e a rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominata «OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale;
considerando che nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso da esentare le Parti dai loro obblighi derivanti da altri accordi internazionali, e in particolare dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’OMC e dagli altri accordi negoziati in base ad esso;
decisi ad attuare il presente Accordo con l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente attraverso una buona gestione ambientale e di assicurare un impiego ottimale delle risorse mondiali conformemente al principio dello sviluppo sostenibile;
affermando il loro impegno per lo Stato di diritto, per prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo;
riconoscendo l’importanza del governo societario responsabile e il suo contributo allo sviluppo economico sostenibile e affermando il loro sostegno agli sforzi per la promozione di norme internazionali pertinenti;
dichiarandosi disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni economiche al fine di estenderle a settori non contemplati nel presente Accordo;
convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti;
riconoscendo l’importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d’impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo ambito, quali le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi di governo societario dell’OCSE e il Patto mondiale dell’ONU,
hanno deciso, nell’intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):
Fatto a Ginevra, il 17 dicembre 2009, in un esemplare originale. Il Depositario trasmette copie certificate a tutte le Parti.
Indice
Preambolo
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivi
Art. 2 Relations commerciales régies par le présent Accord
Art. 2 Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo
Art. 3 Campo d’applicazione territoriale
Art. 4 Governo centrale, regionale e locale
Art. 5 Trasparenza
Capitolo 2: Scambi di merci
Art. 6 Campo d’applicazione
Art. 7 Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa
Art. 8 Dazi doganali
Art. 9 Dazi di base
Art. 10 Restrizioni quantitative
Art. 11 Imposizione fiscale e regolamenti interni
Art. 12 Misure sanitarie e fitosanitarie
Art. 13 Regolamenti tecnici
Art. 14 Agevolazione degli scambi
Art. 15 Sottocomitato per le regole d’origine, le procedure doganali e l’agevolazione degli scambi
Art. 16 Imprese commerciali di Stato
Art. 17 Sovvenzioni e misure compensative
Art. 18 Antidumping
Art. 19 Regole di concorrenza tra imprese
Art. 20 Misure di salvaguardia globali
Art. 21 Misure di salvaguardia bilaterali
Art. 22 Deroghe generali
Art. 23 Deroghe per ragioni di sicurezza
Capitolo 3: Protezione della proprietà intellettuale
Art. 24 Protezione della proprietà intellettuale
Capitolo 4: Investimenti, servizi e appalti pubblici
Art. 25 Investimenti
Art. 26 Scambi di servizi
Art. 27 Appalti pubblici
Capitolo 5: Pagamenti e movimenti di capitale
Art. 28 Pagamenti per transazioni correnti
Art. 29 Movimenti di capitale
Art. 30 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti
Art. 31 Chiarimenti
Capitolo 6: Commercio e sviluppo sostenibile
Art. 32 Contesto e obiettivi
Art. 33 Campo d’applicazione
Art. 34 Diritto di regolamentare e livelli di protezione
Art. 35 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attuazione di leggi, regolamentazioni o norme
Art. 36 Norme e accordi internazionali sul lavoro
Art. 37 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali
Art. 38 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile
Art. 39 Cooperazione nell’ambito di consessi internazionali
Art. 40 Attuazione e consultazioni
Art. 41 Riesame
Capitolo 7: Disposizioni istituzionali
Art. 42 Comitato misto
Capitolo 8: Composizione delle controversie
Art. 43 Consultazioni
Art. 44 Arbitrato
Art. 45 Attuazione della sentenza
Art. 46 Inapplicabilità
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 47 Adempimento di obblighi
Art. 48 Allegati e Protocolli
Art. 49 Clausola evolutiva
Art. 50 Emendamenti
Art. 51 Rapporto con altri accordi internazionali
Art. 52 Adesione
Art. 53 Recesso ed estinzione
Art. 54 Entrata in vigore
Art. 55 Depositario