Lexipedia

0.632.316.891.1

Accordo di libero scambio
tra gli Stati dell’AELS
e la Repubblica di Singapore

RU 2003 2019; FF 2002 5963

Traduzione

Concluso a Egilsstadir il 26 giugno 2002
Approvato dall’Assemblea federale il 10 dicembre 20021
Ratificato dalla Svizzera con strumenti depositati il 24 dicembre 2002
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2003

(Stato 1° settembre 2021)

La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia
e la Confederazione Svizzera,

(denominati qui di seguito «gli Stati dell’AELS»)

e

la Repubblica di Singapore,

(denominata qui di seguito «Singapore»),

denominati qui di seguito «le Parti»,

considerata l’importanza dei legami esistenti tra Singapore e gli Stati dell’AELS e riconosciuta la volontà comune delle Parti di rafforzare detti legami, al fine di stabilire tra di esse relazioni strette e durature,

riaffermata la loro adesione ai principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite 2 e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo,

desiderosi di contribuire all’espansione e allo sviluppo armonico del commercio mondiale e di promuovere una più stretta cooperazione internazionale, in particolare fra l’Europa e l’Asia,

determinati a creare un mercato più esteso e sicuro per i beni e i servizi sui loro territori,

risoluti a mantenere un ambiente stabile e sicuro per gli investimenti,

decisi a migliorare la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali,

con l’obiettivo di creare impieghi, migliorare le condizioni di lavoro e il livello di vita nei loro territori e garantire un incremento elevato e costante del reddito reale nei rispettivi territori mediante l’espansione del commercio e degli investimenti,

determinati a garantire che i vantaggi della liberalizzazione del commercio non siano neutralizzati dall’instaurazione di ostacoli privati alla concorrenza,

convinti che il presente Accordo creerà le condizioni favorevoli allo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie,

fondandosi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio 3 (denominata qui di seguito «l’OMC») e da altri strumenti di cooperazione multilaterali e bilaterali,

riconoscendo che la liberalizzazione del commercio dovrebbe permettere un’utilizzazione ottimale delle risorse mondiali conformemente all’obiettivo dello sviluppo sostenibile; nonché,

hanno convenuto di concludere il presente Accordo di libero scambio,
(denominato qui di seguito «il presente Accordo»):

I Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

Gli Stati dell’AELS e Singapore istituiscono una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

Gli obiettivi del presente Accordo fondato su relazioni commerciali fra economie di mercato sono:

  1. la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di beni, conformemente all’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio4 (denominato qui di seguito «GATT 1994»);
  2. la promozione della concorrenza sui loro mercati, in particolare nell’ambito delle relazioni economiche fra le Parti;
  3. una liberalizzazione maggiore, su base reciproca, dei mercati degli appalti pubblici;
  4. la liberalizzazione del commercio dei servizi, conformemente all’articolo V dell’Accordo generale sugli scambi di servizi5 (denominato qui di seguito «GATS»);
  5. il promovimento reciproco di possibilità d’investimento e la garanzia di una protezione durevole degli investitori e degli investimenti;
  6. la garanzia di una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali in vigore; e
  7. di contribuire in tal modo, per mezzo dell’eliminazione degli ostacoli al commercio, all’espansione e allo sviluppo armoniosi del commercio mondiale.

Art. 2 Campo d’applicazione territoriale

Fatta salva l’Appendice I, il presente Accordo si applica:

  1. al territorio terrestre, alle acque interne e alle acque territoriali di ciascuna delle Parti nonché al suo spazio aereo, conformemente al diritto internazionale; e
  2. al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure prese da una Parte nell’esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.

L’Appendice II si applica alla Norvegia.

Art. 3 Relazioni economiche e commerciali rette dal presente Accordo

Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni economiche e commerciali tra ciascuno degli Stati dell’AELS da un lato e Singapore dall’altro, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell’AELS, fatte salve le disposizioni contrarie previste dal presente Accordo.

In virtù dell’unione doganale stabilita tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein dal Trattato del 29 marzo 1923 6 , la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein in tutte le questioni relative al presente Accordo.

Art. 4 Relazione con altri accordi

Le disposizioni del presente Accordo non devono pregiudicare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, da altri accordi negoziati in questo ambito (denominato qui di seguito «Accordo dell’OMC») di cui sono Parti nonché da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono Parti.

Art. 5 Governi regionali e locali

Ciascuna Parte è interamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo e provvede affinché i rispettivi Governi e autorità regionali e locali nonché le istanze non governative che esercitano poteri delegati loro da Governi o Autorità centrali, regionali o locali, badino al rispetto di tali obblighi e impegni sul suo territorio.

II Scambi di merci

Art. 6 Campo d’applicazione

Il presente capitolo si applica:

  1. ai prodotti compresi nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci7 (SA);
  2. ai prodotti elencati nell’Appendice III, in virtù delle disposizioni previste nella stessa Appendice;
  3. ai pesci e agli altri prodotti del mare elencati nell’Appendice IV.

Singapore ha concluso con ciascuno Stato dell’AELS un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti agricoli. Detti accordi sono parte integrante degli strumenti con i quali si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore.

Art. 7 Norme diorigine e cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alle norme di origine e alla cooperazione amministrativa applicabili agli articoli 8, 16 e 17 sono contenute nell’Appendice I.

Le norme di origine non preferenziali di una Parte si applicano anche agli altri articoli del presente capitolo non menzionati nel paragrafo 1. I disciplinamenti in materia di cooperazione amministrativa enunciati nella Appendice I si applicano per analogia.

Due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti s’incontrano per rielaborare l’Appendice I e adeguare il regime di perfezionamento passivo alle proprie nuove esigenze economiche. Questo riesame dovrebbe avvenire ogni due anni, sempreché le Parti non abbiano convenuto altrimenti.

Art. 8 Dazi

A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti eliminano tutti i dazi all’importazione dei prodotti originari di uno degli Stati dell’AELS o di Singapore, fatti salvi quelli elencati nell’Appendice V. Non saranno introdotti nuovi dazi.

Sono considerati dazi tutti gli oneri doganali e le tasse di qualsiasi tipo imposti in relazione all’importazione o all’esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di soprattassa collegate all’importazione o all’esportazione.

Il presente capitolo non impedisce una Parte d’imporre in qualsiasi momento un dazio sull’importazione o l’esportazione di una determinata merce di un’altra Parte, in particolare sotto forma di:

  1. imposte di consumo e altre tasse equivalenti all’onere corrispondente di un’imposta interna prelevata al momento dell’importazione o dell’esportazione conformemente all’articolo 11; o
  2. emolumenti o altre tasse, che non sono applicati su una base di valore aggiunto, purché siano di importo limitato al costo approssimativo dei servizi prestati e non costituiscano né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né un’imposizione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.

Art. 9 Restrizioni all’importazione e all’esportazione

Tutti i divieti o le restrizioni all’importazione o all’esportazione tra gli Stati dell’AELS e Singapore applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure, esclusi i dazi e le tasse, sono soppressi a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 10 Trattamento della nazione più favorita

Se una Parte conclude un accordo conformemente all’articolo XXIV GATT 1994 con uno Stato che non è parte al presente Accordo, deve, su richiesta di un’altra Parte, offrire la possibilità di negoziare qualsiasi altro vantaggio supplementare concesso in virtù di tale accordo preferenziale.

Art. 11 Trattamento nazionale

Le Parti applicano il trattamento nazionale conformemente all’articolo III del GATT 1994, comprese le note interpretative di detto articolo, il quale diviene in tal modo parte integrante del presente Accordo.

Art. 12 Misure sanitarie e fitosanitarie

Le Parti applicano le loro misure sanitarie e fitosanitarie in maniera non discriminatoria e non introducono alcuna nuova misura che possa ostacolare indebitamente il commercio.

I principi sanciti dal paragrafo 1 si applicano conformemente all’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie 8 , il quale diviene in tal modo parte integrante del presente Accordo.

Art. 13 Regolamenti tecnici

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità sono retti dall’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio 9 .

Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità al fine di accrescere la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l’accesso ai rispettivi mercati. A tale scopo cooperano in particolare a:

  1. rafforzare il ruolo delle norme internazionali che servono da base per i regolamenti tecnici, comprese le procedure di valutazione della conformità;
  2. promuovere l’accreditamento degli uffici di valutazione della conformità sulla base delle norme e delle direttive ISO/IEC corrispondenti; e
  3. promuovere l’accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformità ottenuti dagli organi menzionati che sono stati riconosciuti nel quadro di un Accordo multilaterale fra i loro sistemi o i loro organi di accreditamento rispettivi.

Nel quadro del presente articolo, le Parti si adoperano espressamente a:

  1. intensificare lo scambio di informazioni; e
  2. considerare favorevolmente qualsiasi domanda di consultazione scritta.

Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti si accordano per tenere consultazioni nel quadro del Comitato misto in vista di trovare una soluzione appropriata, conformemente all’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio, se Singapore o uno degli Stati dell’AELS considera che uno o più Stati dell’AELS o Singapore ha preso misure che creano o potrebbero creare un ostacolo ingiustificato al commercio.

Art. 14 Imprese commerciali del settore pubblico

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali del settore pubblico sono retti dall’articolo XVII del GATT 1994 e dall’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 1994 10 , i quali divengono in tal modo parte integrante del presente Accordo.

Art. 15 Sovvenzioni

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994, dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative 11 e dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura 12 .

Art. 16 Misure antidumping

Nessuna delle Parti applica misure antidumping conformemente all’Accordo OMC sull’esecuzione dell’articolo VI del GATT 1994 13 , per quanto concerne i prodotti originari delle altre Parti.

Al fine di impedire il dumping, le Parti adottano le misure necessarie previste nel capitolo 5.

Art. 17 Misure di salvaguardia concernenti l’importazione di determinati prodotti

Qualora, in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi convenute in virtù del presente Accordo, un prodotto di una Parte sia importato nel territorio dell’altra Parte in quantità talmente elevate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un danno grave all’industria nazionale che produce prodotti simili o in concorrenza diretta nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per porre rimedio al pregiudizio o per prevenirlo.

Tali misure consistono nell’aumento dell’aliquota del dazio applicabile a tale prodotto, tenuto conto che l’onere doganale non deve superare:

  1. l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (NPF) nel momento in cui la misura è adottata; e
  2. l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo.

La durata delle misure di salvaguardia è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. La Parte che adotta tali misure deve presentare un calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. Le misure di salvaguardia non si applicano alle importazioni di un prodotto già assoggettato a misure di questo tipo durante i cinque anni precedenti.

Le misure di salvaguardia possono essere adottate soltanto quando, in seguito a un’inchiesta condotta conformemente alla procedura stabilita dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia 14 , sia dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.

La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia in virtù del presente articolo invia immediatamente alle altre Parti e al Comitato misto una notificazione contenente tutte le informazioni pertinenti, quali le prove del danno o del rischio di danno causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato, una presentazione della misura di salvaguardia proposta, l’indicazione della data proposta per l’introduzione della misura e dell’inchiesta, l’indicazione della durata prevista della misura e dell’inchiesta. A qualsiasi Parte suscettibile di essere colpita dalla misura è offerta una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente, in relazione alle importazioni di detta Parte.

Entro 30 giorni dopo la data della notificazione, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 5 al fine di facilitare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. Se non si trova una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può prendere le misure necessarie conformemente al paragrafo 2 per ovviare al problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto della misura può prendere una misura compensativa. Le misure di salvaguardia e le misure compensative devono essere comunicate immediatamente al Comitato misto. Le misure compensative consistono nella sospensione di concessioni che hanno ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o che hanno un valore equivalente a quello dei dazi supplementari riscossi in virtù della misura di salvaguardia. Nello scegliere le misure di salvaguardia e le misure compensative, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito dal presente Accordo.

In circostanze critiche nelle quali ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia provvisoria dopo aver constatato che un aumento delle importazioni arreca o rischia di arrecare un danno grave. La Parte che intende adottare una tale misura di salvaguardia ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto. La durata di validità di tale misura di salvaguardia sarà computata sulla durata di validità iniziale e su ogni proroga.

Due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti s’incontrano al fine di riesaminare il presente articolo e di valutare la necessità di mantenere le misure di salvaguardia.

Se, dopo il primo riesame, decidono di mantenere tali misure, le Parti riesaminano le stesse successivamente ogni due anni in seno al Comitato misto.

Art. 18 Problemi a livello della bilancia dei pagamenti

Le Parti si adoperano per evitare l’applicazione di misure restrittive destinate a ovviare a difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti.

La Parte che si trova o corre un pericolo imminente di trovarsi in gravi difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti può, conformemente alle condizioni stabilite nel GATT 1994 e nell’Intesa dell’OMC sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti 15 , adottare misure restrittive relative agli scambi commerciali, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti. Le corrispondenti disposizioni del GATT 1994 e dell’Intesa dell’OMC sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti divengono pertanto parte integrante del presente Accordo.

La Parte che adotta misure conformemente al presente articolo ne informa immediatamente le altri parti e il Comitato misto.

Art. 19 Eccezioni generali

A condizione che le seguenti misure non siano applicate in maniera da rappresentare uno strumento di discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti in cui vi sono le medesime condizioni, o restrizioni dissimulate agli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di impedire che una Parte adotti o applichi misure:

  1. necessarie a salvaguardare la morale pubblica;
  2. necessarie ai fini della tutela della vita e della salute delle persone, del mondo animale e vegetale;
  3. che si riferiscono all’importazione o all’esportazione di oro e argento;
  4. necessarie per garantire l’osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo, comprese quelle riguardanti l’applicazione delle misure doganali, la gestione di monopoli instaurati conformemente al paragrafo 4 dell’articolo II e all’articolo XVII del GATT 1994, la protezione dei brevetti, dei marchi di commercio e dei diritti d’autore e la prevenzione delle pratiche ingannevoli;
  5. in relazione con articoli fabbricati nelle prigioni;
  6. che si prefiggono di tutelare il patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico;
  7. che si riferiscono alla conservazione delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni della produzione o del consumo nazionali;
  8. prese al fine di adempiere impegni convenuti in virtù di accordi intergovernativi su un prodotto di base, conformi ai criteri sottoposti ai membri dell’OMC e non rifiutati da questi o sottoposti direttamente ai membri dell’OMC e non rifiutati da questi;
  9. che implicano restrizioni all’esportazione di materie prime interne, necessarie per assicurare a un’industria nazionale di trasformazione le quantità occorrenti di dette materie prime durante i periodi in cui i prezzi interni delle stesse siano mantenuti al di sotto del corso mondiale, in esecuzione di un piano governativo di stabilizzazione, a condizione che le restrizioni non abbiano l’effetto di aumentare le esportazioni o di rafforzare la protezione dell’industria interessata e non si discostino dalle disposizioni del GATT 1994 relative alla non discriminazione;
  10. essenziali per l’acquisizione o la distribuzione di prodotti in periodi di penuria generale o locale, sempreché dette misure siano compatibili con il principio secondo il quale tutti i membri dell’OMC hanno diritto a una parte equanime dell’offerta internazionale di questi prodotti e le misure che sono incompatibili con le altre disposizioni del presente Accordo siano soppresse non appena vengano a cadere le condizioni che le hanno rese necessarie.

Art. 20 Eccezioni per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata in modo tale da:

  1. esigere da una delle Parti informazioni la cui divulgazione sarebbe, a parer suo, contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o
  2. impedire a una delle Parti di prendere tutte le misure da essa ritenute necessarie ai fini della protezione dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, concernenti (i)le materie fissili o le materie che servono alla loro fabbricazione;(ii)il commercio di armi, munizioni e materiale da guerra, nonché il commercio di altri prodotti o materiali destinati direttamente o indirettamente all’approvvigionamento di un’istituzione militare;(iii)le misure prese in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale;
  3. impedire a una delle Parti di prendere misure in applicazione dei suoi impegni presi in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

III Servizi

Art. 21 Campo d’applicazione

Il presente capitolo si applica alle misure prese dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali nonché da istanze non governative nell’esercizio dei poteri conferiti dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali.

2 Relativamente ai servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica alle misure concernenti i diritti di traffico, comunque concessi, o alle misure concernenti i servizi direttamente connessi all’esercizio di diritti di traffico, fatta eccezione per le misure concernenti:

  1. i servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili;
  2. la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; oppure
  3. i sistemi telematici di prenotazione16.17

Gli Stati dell’AELS e Singapore si accordano per riesaminare gli sviluppi nel settore dei trasporti aerei al fine di valutare la necessità di un’ulteriore cooperazione in questo settore.

Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata in modo tale da imporre un qualsiasi obbligo in materia di appalti pubblici.

Art. 22 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

  1. per «misura» s’intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;
  2. la «fornitura di servizi» comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio;
  3. le «misure adottate dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi» comprendono le misure relative:(i)all’acquisto, al pagamento o all’utilizzazione di un servizio;(ii)all’accesso e al ricorso, in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tali Parti chiedono siano afferti al pubblico in generale;(iii)alla presenza, compresa quella commerciale, di persone di una Parte per la fornitura di un servizio nel territorio di un’altra Parte;
  4. per «presenza commerciale» s’intende qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante:(i)la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica; o(ii)la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza
  5. nel territorio di una Parte al fine di fornire un servizio;
  6. per «settore» di un servizio s’intende:(i)con riferimento a un impegno specifico, uno o più, ovvero tutti i sottosettori del servizio considerato, come specificato nell’elenco della Parte;(ii)altrimenti, il settore relativo a tale servizio nel suo complesso, ivi compresi tutti i sottosettori;
  7. per «fornitore di servizi» s’intende qualsiasi persona che fornisce un servizio18;
  8. per «consumatore di servizi» s’intende qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;
  9. per «servizio fornito da un’altra Parte» s’intende un servizio fornito:(i)dal territorio o nel territorio di tale altra Parte o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell’altra Parte, o da un soggetto facente capo all’altra Parte che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo, totale o parziale; oppure(ii)nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche da un fornitore di servizi di tale altra Parte;
  10. per «persona» s’intende una persona fisica o una persona giuridica;
  11. per «persona fisica di una Parte» s’intende una persona fisica che risiede nel territorio di tale Parte o altrove e che, a norma delle leggi di tale Parte:(i)è un cittadino di tale Parte; o(ii)ha il diritto di residenza permanente in tale Parte e gode sostanzialmente dello stesso trattamento accordato ai cittadini in materia di misure concernenti gli scambi di servizi;
  12. per «persona giuridica» s’intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società di capitali, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
  13. per «persona giuridica di un’altra Parte» s’intende una persona giuridica:(i)costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale altra Parte, e che svolge un’importante attività commerciale nel territorio di qualsiasi altra Parte19; sono inclusi i fornitori di servizi di uno Stato membro dell’OMC non Parte al presente Accordo, i quali sono persone giuridiche costituite conformemente alle leggi di una delle Parti a condizione che svolgano importanti attività commerciali nel territorio delle Parti; o(ii)nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale:1.di proprietà di persone fisiche di tale Parte o controllata da esse;2.di proprietà di persone giuridiche di tale altra Parte ai sensi del comma l numero i) o controllata da esse;
  14. una persona giuridica è:(i)«di proprietà» di persone di una Parte se più del 50 per cento del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale Parte;(ii)«controllata» da persone di una Parte, se tali persone hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato;(iii)«affiliata» ad un’altra persona, se una di esse controlla l’altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona;
  15. per «fornitore monopolista di un servizio» s’intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato del territorio di una Parte è autorizzato o nominato in via formale o di fatto da tale Parte come fornitore esclusivo di tale servizio;
  16. per «scambi di servizi» si intende la fornitura di un servizio:(i)dal territorio di una Parte al territorio di un’altra Parte (di seguito «fornitura transfrontaliera»);(ii)nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell’altra Parte (di seguito «consumo all’estero»);(iii)da parte di un fornitore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nel territorio di un’altra Parte (di seguito «presenza commerciale»);(iv)da parte di un fornitore di servizi di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche di una Parte nel territorio di un’altra Parte (di seguito «presenza di persone fisiche»);
  17. i «servizi» comprendono tutti i servizi di tutti i settori ad eccezione dei servizi forniti nell’esercizio dei poteri governativi;
  18. per «servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi» s’intende un servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi;
  19. le «imposte dirette» comprendono tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché imposte sul monte salari versato dalle imprese, e le imposte sulle plusvalenze.

Art. 23 Trattamento della nazione più favorita

Fatte salve le eccezioni risultanti dall’armonizzazione di disciplinamenti, fondata su accordi conclusi da una Parte con un Paese terzo e che prevede un riconoscimento reciproco conformemente alle disposizioni dell’articolo VII del GATS, e fatte salve le disposizioni dell’Appendice VI, una Parte accorda, per quanto concerne tutte le misure previste nel presente Capitolo, immediatamente e incondizionatamente, ai servizi e ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli analoghi servizi e agli analoghi fornitori di servizi di un Paese terzo.

Il paragrafo 1 non si applica a un trattamento accordato in virtù di altri accordi, conclusi da una delle Parti con un Paese terzo e notificati conformemente alle disposizioni dell’articolo V del GATS.

La Parte che conclude un accordo ai sensi del paragrafo 2 deve offrire alle altre Parti che lo desiderano l’opportunità di negoziare i vantaggi in esso accordati.

Art. 24 Accesso al mercato

Per quanto concerne l’accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite nell’articolo 22 comma o, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma delle disposizioni, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nel proprio Elenco 20 .

In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che non sono mantenute o adottate da una Parte, a livello regionale o per l’intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel proprio Elenco, sono le seguenti:

  1. limitazioni del numero di fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;
  2. limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell’attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
  3. limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica21;
  4. limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore di servizi o da un fornitore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
  5. misure che limitano o impongono forme specifiche di entità giuridiche o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e
  6. limitazioni alla partecipazione di capitale estero, in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

Art. 25 Trattamento nazionale

Nei settori inseriti nel proprio Elenco e ferme restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e a fornitori di servizi nazionali, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi 22 .

Una Parte può adempiere le esigenze di cui al paragrafo 1 accordando ai fornitori di servizi di un’altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso da quello accordato ai propri fornitori di servizi analoghi.

Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni di concorrenza in favore dei servizi o fornitori di servizi di una della Parte rispetto ad analoghi servizi o fornitori di servizi di un’altra Parte.

Art. 26 Impegni aggiuntivi

Le Parti possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi, le quali non devono essere contemplate negli elenchi a norma degli articoli 24 et 25 del presente Accordo, ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell’Elenco della Parte interessata.

Art. 27 Liberalizzazione degli scambi / Elenco degli impegni specifici

Le Parti liberalizzano reciprocamente gli scambi di servizi conformemente alle disposizioni dell’articolo V del GATS.

Ciascuna Parte indica in un Elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 24, 25 e 26. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun Elenco specifica:

  1. termini, limitazioni e condizioni dell’accesso al mercato;
  2. condizioni e requisiti per il trattamento nazionale;
  3. obblighi relativi a impegni aggiuntivi; e
  4. se del caso, tempi di attuazione di tali impegni.

Eventuali misure incompatibili con gli articoli 24 e 25 sono inserite nella colonna relativa all’articolo 24. In tal caso, la voce inserita è considerata una condizione o un requisito anche per l’articolo 25.

Elenchi di impegni specifici delle Parti sono inseriti nell’Appendice VII del presente Accordo e formano parte integrante del presente Capitolo.

Trascorso il periodo transitorio di dieci anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti riesaminano i loro elenchi degli impegni specifici almeno ogni due anni, oppure anche prima se lo concordano, al fine di eliminare essenzialmente le rimanenti discriminazioni fra le Parti in relazione allo scambio di servizi oggetto del presente Capitolo. Tale riesame prosegue se, trascorso il periodo transitorio, le rimanenti discriminazioni non sono state eliminate. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie enunciate nel Capitolo IX non si applicano al presente paragrafo.

Art. 28 Regolamentazione interna

Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un fornitore di servizi interessato, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove le procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

Qualora sia necessaria l’autorizzazione per la fornitura di un servizio in merito al quale è stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti della Parte interessata provvedono dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, ad informare senza indugio il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorità competenti della Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti la situazione della pratica.

Le Parti riesaminano insieme i risultati dei negoziati inerenti alle norme per determinate regolamentazioni, compresi i requisiti obbligatori e le procedure, nonché le norme tecniche e gli obblighi di licenza conformemente all’articolo VI paragrafo 4 del GATS, al fine di integrarli nel presente Accordo. Queste norme devono garantire che tali requisiti, fra l’altro:

  1. siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio;
  2. non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio;
  3. nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per sé stessi una limitazione alla fornitura del servizio.

Nei settori nei quali una Parte abbia assunto impegni specifici salvo le disposizioni, le limitazioni, le condizioni e i requisiti in essi specificati, fino all’entrata in vigore della normativa formulata in relazione agli stessi ai sensi del paragrafo 4, la Parte si astiene dall’imporre obblighi in materia di licenze e requisiti nonché norme tecniche che annullino o compromettano tali impegni specifici, in una maniera:

  1. non conforme ai criteri definiti nel paragrafo 4, commi (a) (b) o (c); e
  2. che non si sarebbe potuta ragionevolmente prevedere da quella Parte al momento dell’assunzione degli impegni specifici nei settori in questione.

Se una regolamentazione interna è preparata, adottata e applicata da una Parte conformemente alle norme internazionali instaurate da organizzazioni internazionali pertinenti 23 , è necessaria la presunzione, fino a prova contraria, che tale regolamentazione sia conforme alle disposizioni del presente articolo.

Nei settori in cui sono assunti impegni specifici concernenti servizi professionali, ciascuna Parte prevede procedure adeguate per la verifica della competenza dei professionisti di un’altra Parte.

Art. 29 Sovvenzioni

Una Parte che ritenga di essere danneggiata da una sovvenzione concessa da un’altra Parte, può chiedere di consultare tale Parte al riguardo. La richiesta sarà esaminata con benevolenza.

Art. 30 Riconoscimento reciproco

Il Comitato misto definisce, di principio entro un termine massimo di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, le tappe necessarie alla negoziazione degli accordi o intese che stabiliscono il riconoscimento reciproco della formazione o dell’esperienza acquisita, nonché delle esigenze, delle qualifiche, delle licenze e delle altre regolamentazioni, al fine di permettere ai fornitori di servizi di adempiere pienamente o in parte i criteri applicati da ciascuna delle Parti per il rilascio di autorizzazioni di licenze, di certificati per i fornitori di servizi e le loro attività.

Ogni riconoscimento di questo tipo accordato da una Parte deve essere conforme alle corrispondenti disposizioni dell’OMC e, segnatamente, a quelle dell’articolo VII del GATS.

Se una Parte riconosce, in un accordo o in una convenzione, la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti adempiuti, le qualifiche, le licenze e i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre adeguate possibilità a un’altra Parte, che ne fa richiesta, di negoziare la sua adesione a tale accordo o convenzione, o di negoziare accordi o convenzioni comparabili. Ove il riconoscimento sia accordato autonomamente da una Parte, quest’ultima offre adeguate opportunità a qualsivoglia altra Parte di dimostrare che la formazione, l’esperienza e le licenze o certificati ottenuti o i requisiti adempiuti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.

Art. 31 Monopoli e fornitori esclusivi di servizi

Ciascuna Parte garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell’ambito del suo territorio non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte a norma degli impegni specifici.

Ove un fornitore monopolista di una Parte operi in condizioni di concorrenza, direttamente o attraverso una società collegata, nell’erogazione di un servizio che non rientra nei suoi diritti di monopolio ed è soggetto agli impegni specifici assunti da tale Parte, quest’ultima garantisce che il fornitore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in maniera incompatibile con tali impegni.

Se una Parte ha motivo di ritenere che un fornitore di servizi in regime di monopolio di un’altra Parte operi in modo incompatibile con il paragrafo 1 o 2, essa può chiedere all’altra Parte di fornire informazioni specifiche in merito alle attività pertinenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di fornitori esclusivi di servizi, ove una Parte, in via formale o di fatto a) autorizzi o nomini un numero limitato di fornitori di servizi e b) impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nel suo territorio.

Art. 32 Circolazione delle persone fisiche

Il presente capitolo si applica alle misure riguardanti persone fisiche che sono fornitori di servizi di una Parte, nonché persone fisiche che sono dipendenti di un fornitore di servizi di una Parte, per quanto concerne la fornitura di un servizio. Le persone fisiche soggette agli impegni specifici di una Parte sono autorizzate a fornire servizi conformemente al tenore di tali impegni specifici.

Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.

Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l’ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure che fossero necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti alle Parti dalle disposizioni e modalità di un impegno particolare 24 .

Art. 33 Eccezioni generali

Fermo restando l’obbligo di non applicare le misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti in cui vigono le condizioni analoghe, o restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente capitolo è inteso ad impedire l’adozione o l’applicazione da parte di una Parte di misure:

  1. necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico25;
  2. necessarie ai fini della tutela della vita e della salute delle persone, e del mondo animale o vegetale;
  3. necessarie per garantire l’osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, ivi compresi quelli riguardanti:(i)la prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o il trattamento degli effetti di un’inadempienza rispetto a contratti di servizi;(ii)la tutela della vita privata di persone fisiche in relazione all’elaborazione e alla diffusione di dati personali nonché la protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche;(iii)la sicurezza;
  4. incompatibili con l’articolo 25, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace26 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi di altre Parti;
  5. incompatibili con l’articolo 23, purché il trattamento differenziato risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali la Parte sia vincolata.

Art. 34 Eccezioni per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in modo tale da:

  1. esigere che una Parte metta a disposizione o renda accessibili informazioni la cui divulgazione sarebbe, a parer suo, contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o
  2. impedire a una Parte di prendere tutte le misure da essa ritenute necessarie ai fini della protezione dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, concernenti:(i)la fornitura di servizi destinati direttamente o indirettamente all’approvvigionamento di uno stabilimento militare(ii)le materie fissili, quelle per la fusione e quelle che servono alla fabbricazione dei materiali siffatti;(iii)le misure prese in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale; o
  3. impedire a una Parte di prendere misure nell’adempimento dei suoi obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Art. 35 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

Le Parti si adoperano al fine di evitare l’applicazione di misure restrittive inerenti alla bilancia dei pagamenti.

Le disposizioni degli articoli XI e XII del GATS si applicano ai pagamenti e ai trasferimenti nonché alle restrizioni ai fini della bilancia dei pagamenti in relazione con gli scambi di servizi.

La Parte che adotta o mantiene misure conformemente al presente articolo ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto.

Art. 36 Allegati

Le appendici VI–X del presente Accordo sono parte del presente capitolo.

IV Investimenti

Art. 37 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

  1. per «impresa»s’intende ciascun ente costituito o organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo lucrativo o non lucrativo, di proprietà del settore privato o del settore pubblico o controllato dal settore privato o dal settore pubblico, compresi qualsiasi altra società di capitali, trust, società di persone, imprese individuali, succursali, Joint Venture o associazione;
  2. per «investimento» s’intende qualsiasi genere di valore patrimoniale e segnatamente:(i)la proprietà di beni mobili e immobili come anche qualsiasi altro diritto reale come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;(ii)quote sociali, azioni e obbligazioni nonché qualsiasi altra forma di partecipazione a una società;(iii)crediti monetari e diritti a prestazioni di valore economico e in relazione con una società;(iv)diritti di proprietà intellettuale, know-how tecnico e clientela;(v)concessioni a scopo commerciale conferite per legge o per contratto, incluse le concessioni di ricerca, di coltivazione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali;
  3. per «investimento di un investitore di una Parte» s’intende un investimento posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da un investitore di siffatta Parte;
  4. per «investitore di una Parte» s’intende:(i)una persona fisica avente la cittadinanza di detta Parte o un diritto di residenza permanente sul territorio di detta Parte, conformemente alla legislazione applicabile della stessa;(ii)un’impresa la quale è costituita o organizzata conformemente alla legislazione applicabile di detta Parte ed effettua operazioni commerciali sostanziali sul territorio di questa;
  5. la quale effettua o ha effettuato un investimento sul territorio di un’altra Parte.

Art. 38 Campo d’applicazione

Il presente capitolo si applica agli investitori di una Parte e ai loro investimenti effettuati prima o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.

L’articolo 40 paragrafo 1 non si applica alle misure concernenti gli scambi di servizi, a prescindere dal fatto che il settore di servizi interessato sia iscritto o meno nel capitolo III del presente Accordo.

L’articolo 40 paragrafo 1 non si applica agli investitori di una Parte nei settori dei servizi né ai loro investimenti nei settori dei servizi. La presente disposizione è riesaminata dieci anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, ai fini di esaminarne la necessità ulteriore.

Le disposizioni del presente capitolo non devono pregiudicare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali concernenti gli investimenti.

Art. 39 Promovimento e protezione

Ciascuna Parte s’impegna, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, a instaurare e a mantenere condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti nei confronti degli investitori delle altre Parti che effettuano investimenti sul territorio di detta Parte.

Tali condizioni includono l’impegno di accordare in ogni tempo un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori di un’altra Parte. Detti investimenti devono parimenti beneficiare della protezione e della sicurezza costanti.

Art. 40 Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

Ciascuna Parte accorda agli investitori e agli investimenti degli investitori di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato in circostanze analoghe ai propri investitori o agli investitori di un Paese terzo e ai loro investimenti, per quanto concerne lo stabilimento, l’acquisizione, l’espansione, l’amministrazione, la gestione e la realizzazione degli investimenti.

Se una Parte accorda agli investitori di un Paese terzo o ai loro investimenti un trattamento più favorevole in virtù di un accordo di libero scambio, di un’unione doganale o di un accordo simile che prevede parimenti una liberalizzazione sostanziale degli investimenti, essa non è tenuta ad accordare un tale trattamento agli investitori di un’altra Parte o ai loro investimenti. Tuttavia essa deve offrire alle Parti che lo richiedono l’opportunità di negoziare i vantaggi accordati.

Il principio di trattamento nazionale di cui al paragrafo 1 non si applica alle sovvenzioni accordate nell’ambito della politica sociale o della politica di sviluppo economico di una Parte, anche se dette sovvenzioni favoriscono, direttamente o indirettamente, imprese o imprenditori locali. Se un’altra Parte ritiene che tali sovvenzioni, in un caso particolare, svolgano gravi effetti distorsivi sulle possibilità d’investimento dei propri investitori, essa può richiedere consultazioni al riguardo. Tali richieste sono esaminate benevolmente.

Con il principio di trattamento nazionale ai sensi del paragrafo 1 s’intende, per quanto concerne un ente subnazionale, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in circostanze analoghe da detto ente agli investitori e agli investimenti degli investitori della Parte a cui esso appartiene.

Art. 41 Imposizione

Le disposizioni del presente capitolo non generano diritti o obblighi nell’ambito di misure fiscali, a meno di diverse disposizioni del presente articolo.

L’articolo 40 si applica alle misure fiscali che derogano al trattamento nazionale e sono necessarie ai fini dell’imposizione equa o effettiva delle imposte dirette 27 .

Se una Parte accorda privilegi particolari agli investitori di un Paese terzo e ai loro investimenti in virtù di un accordo concluso per evitare la doppia imposizione, detta Parte non è tenuta ad accordare privilegi agli investitori di un’altra Parte né ai loro investimenti.

Art. 42 Espropriazione e indennizzo

Nessuna Parte prende, de jure o de facto , misure d’espropriazione o di nazionalizzazione nei confronti degli investimenti di investitori di un’altra Parte, tranne che per ragioni d’interesse pubblico e a condizione che esse siano prese su base non discriminatoria, siano conformi alle disposizioni legali e implichino un indennizzo. L’ammontare dell’indennizzo è stabilito in una moneta liberamente convertibile e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

Gli investitori di una Parte i cui investimenti effettuati sul territorio di un’altra Parte abbiano subìto perdite a seguito di un conflitto armato o di una crisi civile sul territorio di detta altra Parte beneficiano del trattamento previsto conformemente all’articolo 40 per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o qualsiasi altra liquidazione.

Art. 43 Regolamentazione interna

Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata nel senso che impedisca a una Parte di adottare, mantenere o rafforzare misure compatibili con il presente capitolo e conformi all’interesse pubblico, quali ad esempio le misure adottate in considerazione della salute pubblica, della sicurezza o dell’ambiente.

Art. 44 Trasferimenti

Ciascuna Parte accorda il libero trasferimento, senza indugio, sul suo territorio nonché al di fuori di esso, di pagamenti relativi a investimenti effettuati sul suo territorio da investitori di un’altra Parte. Tali trasferimenti comprendono segnatamente, ma non esclusivamente:

  1. gli introiti, gli interessi, i dividendi, i profitti in capitale, i canoni e gli onorari nonché tutti gli altri importi derivanti da un investimento;
  2. i pagamenti eseguiti in virtù di un contratto, incluso il contratto di mutuo;
  3. gli importi supplementari necessari alla gestione e allo sviluppo di un investimento;
  4. i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento; e
  5. i redditi e gli altri indennizzi del personale occupato all’estero in relazione con un investimento.

Un trasferimento è considerato effettuato «senza indugio» se ha luogo entro il termine normalmente richiesto per l’esecuzione delle formalità necessarie relative al trasferimento, inclusi i rapporti di trasferimenti di divise.

Ciascuna Parte acconsente che tali trasferimenti abbiano luogo in una moneta liberamente convertibile. Per «moneta liberamente convertibile» s’intende una moneta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata nell’ambito di operazioni internazionali.

I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non pregiudicano l’applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle legislazioni in materia di:

  1. fallimento, insolvenza o protezione dei diritti dei creditori;
  2. emissione, scambio e trattazione di titoli;
  3. reati nonché ricupero di averi di origine criminale;
  4. esecuzione di decisioni prese nel quadro di procedimenti a carattere giudiziario.

I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non devono pregiudicare gli obblighi derivanti dalle legislazioni fiscali o relativi ai regimi in materia di sicurezza sociale e di pensionamento pubblico.

Art. 45 Personale con incarichi chiave

Le Parti accordano, conformemente alle loro leggi e regolamenti in materia di entrata, soggiorno e assunzione di persone fisiche sul loro territorio, agli investitori di un’altra Parte nonché al personale con incarichi chiave (quadri, direttori e specialisti o esperti secondo la definizione di «personale trasferito all’interno dell’impresa» data dalla parte che rilascia l’autorizzazione nel quadro degli impegni orizzontali del suo Allegato all’Appendice VII del presente Accordo) impiegato da detti investitori o negli investimenti di questi ultimi l’entrata, il soggiorno e l’autorizzazione temporanei a lavorare sul loro territorio al fine di esercitare le attività in relazione con lo stabilimento, l’acquisizione, l’espansione, l’amministrazione, la gestione o la realizzazione degli investimenti corrispondenti.

Le Parti consentono, fatte salve le loro leggi e i loro regolamenti, agli investitori di un’altra Parte che hanno effettuato investimenti sul loro territorio e agli investimenti di detti investitori, di assumere persone con incarichi chiave, a scelta dell’investitore o dell’investimento, indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla loro cittadinanza, a condizione che dette persone con incarichi chiave siano state autorizzate a entrare, soggiornare e lavorare nel territorio di detta Parte e che l’attività occupazionale interessata sia conforme alle condizioni, agli oneri e ai termini del permesso rilasciato a dette persone con incarichi chiave.

Le Parti sono invitate a garantire, conformemente alle loro leggi e regolamenti, l’entrata e il soggiorno temporaneo sul loro territorio al coniuge e ai figli minorenni di un investitore di un’altra Parte o di una persona con incarico chiave impiegata da detto investitore, la quale ha ottenuto un’autorizzazione a entrare, soggiornare temporaneamente e a lavorare.

Art. 46 Riserve

nella misura in cui tali riserve siano incompatibili con l’articolo menzionato.

L’articolo 40 paragrafo 1 del presente Accordo non si applica:

  1. alle riserve elencate da una Parte nell’Appendice XI;
  2. agli emendamenti a una riserva, adottati conformemente al comma (a), per quanto detti emendamenti non rendano la riserva meno conforme all’articolo 40 del presente Accordo;
  3. a ciascuna nuova riserva adottata da una Parte integrata nell’Appendice XI del presente Accordo, per quanto detta riserva non comprometta l’insieme degli impegni della Parte interessata in virtù del presente capitolo;

Le Parti s’impegnano a riesaminare almeno una volta ogni due anni lo statuto delle riserve iscritte nell’Appendice XI del presente Accordo ai fini di ridurle o di stralciarle.

Una Parte può, in ogni tempo, su domanda di un’altra Parte o unilateralmente, eliminare tutte le riserve iscritte nell’Appendice XI o una parte di esse mediante notificazione scritta alle altre Parti.

Una Parte può, in ogni tempo, introdurre una nuova riserva nell’Appendice XI conformemente al paragrafo 1 (c), mediante notificazione scritta alle altre Parti. Ricevuta detta notificazione, le Parti possono chiedere che siano avviate consultazioni concernenti detta riserva. Non appena riceve una richiesta corrispondente, la Parte che ha introdotto la nuova riserva avvia consultazioni con le altre Parti.

Art. 47 Surrogazione

Se una Parte (o un ufficio, un’istituzione, un’autorità o un ente da essa designati), in virtù di un indennizzo da essa accordato per un investimento o per una parte di un investimento, effettua un pagamento ai suoi investitori in relazione con le pretese degli stessi secondo il presente capitolo, l’altra parte riconosce che la prima Parte (o un ufficio, un’istituzione, un’autorità o un ente da essa designati) è abilitata, secondo il principio di surrogazione, a esercitare i diritti e a far valere le pretese dei suoi investitori. I diritti o le pretese surrogati non devono superare i diritti o le pretese originali di tali investitori.

Art. 48 Controversie fra un investitore e una Parte

Se un investitore di una Parte ritiene che una misura applicata da un’altra Parte non sia conforme agli obblighi derivanti dal presente capitolo e implichi una perdita o un pregiudizio nei suoi confronti o nei confronti del suo investimento, egli può chiedere di avviare consultazioni al fine di risolvere la controversia in modo bonario.

Se non sono risolte entro sei mesi dopo la data in cui è stato chiesto l’avvio di consultazioni, le controversie possono essere sottoposte a una corte di giustizia o a un tribunale amministrativo della Parte interessata o, se le due Parti alla controversia vi consentono, a una delle seguenti procedure:

  1. procedura d’arbitrato in virtù della Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati28 («Convenzione ICSID»), qualora detta convenzione sia applicabile;
  2. procedura di conciliazione o d’arbitrato in virtù delle Regole dell’Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti;
  3. procedura d’arbitrato in virtù delle Regole d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

Una Parte può concludere convenzioni con gli investitori di un’altra Parte, mediante i quali dà il suo consenso incondizionato e irrevocabile a sottoporre tutti i tipi di controversie o una parte di esse a una procedura di conciliazione o d’arbitrato internazionale conformemente al paragrafo 2. Siffatte convenzioni sono notificate al Depositario del presente Accordo.

Art. 49 Eccezioni

Le disposizioni seguenti si applicano, mutatis mutandis , al presente capitolo: gli articoli 33, 34 e 35 nonché l’articolo 19 (e), (f) e (g).

V Concorrenza

Art. 50 Concorrenza

Le Parti riconoscono che determinate pratiche commerciali, quali gli accordi o le pratiche concordate anticoncorrenziali, nonché l’abuso di una posizione dominante sul mercato, possono ostacolare il commercio fra le Parti.

Su domanda di un’altra Parte, una Parte avvia consultazioni al fine di eliminare le pratiche di cui al paragrafo 1. La Parte sollecitata accoglie benevolmente tale domanda e si rende disponibile a fornire informazioni utili, accessibili al pubblico e non confidenziali. Fatte salve la sua legislazione interna e la conclusione di un accordo che permetta la riservatezza delle informazioni, la Parte sollecitata deve parimenti fornire all’altra Parte qualsiasi ulteriore informazione disponibile.

Nessuna Parte può, ricorrere all’arbitrato secondo il capitolo IX, per quanto concerne le questioni di cui al presente capitolo.

VI Appalti pubblici

Art. 51 Campo d’applicazione

I diritti e gli obblighi delle Parti al presente Accordo in materia di appalti pubblici sono retti dall’Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici 29 .

Le Parti si dichiarano disposte a cooperare in seno al Comitato misto, al fine di approfondire le conoscenze inerenti ai rispettivi sistemi di appalti pubblici nonché di giungere a una maggiore liberalizzazione e a un’apertura reciproca degli appalti pubblici.

Art. 52 Scambio d’informazioni

Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi dei «punti di contatto» incaricati di fornire le informazioni sulle regole e sui disciplinamenti in materia di appalti pubblici.

Art. 53 Negoziati successivi

Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte offre vantaggi supplementari a uno Stato terzo per quanto concerne l’accesso ai suoi appalti, essa s’impegna ad avviare negoziati con un’altra Parte al fine di estenderle detti vantaggi sulla base della reciprocità.

VII Protezione della proprietà intellettuale

Art. 54 Protezione della proprietà intellettuale

Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale e adottano misure per fare rispettare detti diritti in caso di violazioni, falsificazioni e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’Appendice XII del presente accordo e degli accordi internazionali ivi menzionati.

Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse accordato ai propri cittadini. Le eccezioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 30 (denominato qui di seguito «Accordo TRIPS»), in particolare agli articoli 3 e 5 di tale Accordo.

Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse accordato ai cittadini di uno Stato terzo. Le eccezioni a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, segnatamente agli articoli 4 e 5 di tale Accordo.

Su domanda di una Parte al Comitato misto e per quanto lo stesso vi acconsenta, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale previste nel presente articolo e nell’Appendice XII, ai fini di estendere ulteriormente la protezione e di impedire le distorsioni degli scambi derivanti dal livello attuale di protezione dei diritti di proprietà intellettuale o di porre rimedio a tali distorsioni.

VIII Disposizioni istituzionali

Art. 55 Comitato misto

Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Singapore, composto da rappresentanti di ciascuna Parte. Il Comitato misto è presieduto congiuntamente dai ministri o dagli alti funzionari incaricati dalle Parti a tal fine.

Il Comitato misto:

  1. sorveglia l’esecuzione del presente Accordo;
  2. considera qualsiasi possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio e altre misure restrittive degli scambi tra i Paesi dell’AELS e Singapore;
  3. segue l’attuazione del presente Accordo;
  4. sorveglia l’attività di tutti i sottocomitati e di tutti i gruppi di lavoro istituiti conformemente alle disposizioni del presente Accordo;
  5. si adopera al fine di risolvere le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo; e
  6. tiene conto di qualsiasi altro affare che potrebbe pregiudicare l’esecuzione del presente Accordo.

Il Comitato misto può decidere l’istituzione di sottocomitati e di gruppi di lavoro che esso considera necessari ai fini dell’adempimento dei suoi compiti. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto.

Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. In merito a altri affari, può formulare raccomandazioni.

Il Comitato misto prende le sue decisioni e formula raccomandazioni di reciproca intesa.

Il Comitato misto si riunisce in funzione delle esigenze e normalmente una volta ogni due anni. Le sessioni ordinarie sono presiedute congiuntamente da uno degli Stati dell’AELS e da Singapore. Il Comitato misto stabilisce il proprio disciplinamento interno.

Ciascuna Parte può chiedere, mediante notificazione scritta alle altre Parti, la convocazione di una sessione straordinaria del Comitato misto. La sessione straordinaria ha luogo entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione, salvo che le Parti convengano altrimenti.

Il Comitato misto può decidere di emendare gli Allegati e le Appendici del presente Accordo. Fatto salvo il paragrafo 9, può fissare la data dell’entrata in vigore di tali decisioni.

Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione subordinata all’adempimento di disposizioni costituzionali, la decisione entra in vigore nel giorno in cui l’ultima Parte notifica l’adempimento delle sue procedure interne, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro procedure interne, a condizione che Singapore figuri tra queste. Fatte salve le sue disposizioni costituzionali, una Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comitato misto prima della sua entrata in vigore.

IX Composizione delle controversie

Art. 56 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano al fine di evitare o risolvere tutte le controversie che dovessero emergere in merito al presente Accordo tra uno o più Stati dell’AELS e Singapore.

Le controversie relative a una questione che rientra contenporaneamente nel campo d’applicazione del presente Accordo, dell’Accordo dell’OMC e di qualsiasi altro accordo negoziato nel quadro dell’Accordo dell’OMC, cui Parti abbiano aderito, sono risolte nel foro scelto a tale fine dalla Parte ricorrente. Il foro scelto è esclusivo.

Prima che una Parte avvii una procedura di composizione delle controversie conformemente all’Accordo dell’OMC contro una o più Parti, o viceversa, la Parte interessata informa tutte le altre Parti delle proprie intenzioni.

Art. 57 Buoni uffici, conciliazione o mediazione

I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure volontarie adottate mutuamente dalle Parti. Queste procedure possono essere avviate e possono terminare in ogni tempo.

Procedure che implichino buoni uffici, conciliazione e mediazione sono confidenziali e non tangono i diritti delle Parti derivanti da altre procedure.

Art. 58 Consultazioni

Le Parti si adoperano in ogni tempo ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione reciprocamente soddisfacenti del presente Accordo e si sforzano, attraverso la cooperazione e le consultazioni, di giungere a una soluzione mutuamente soddisfacente di qualsiasi affare che potrebbe pregiudicarne l’esecuzione.

Uno o più Stati dell’AELS possono chiedere per scritto consultazioni con Singapore e viceversa, allorquando una Parte ritenga che una misura applicata dalla Parte o dalle Parti, cui la richiesta è rivolta, non è conforme al presente Accordo o che ogni vantaggio del quale essa beneficia direttamente o indirettamente dal presente Accordo è pregiudicato da una tale misura 31 . La Parte che chiede l’avvio di consultazioni deve nel contempo darne notifica per scritto alle altre Parti. Le consultazioni hanno luogo davanti al Comitato misto purché la Parte o le Parti che fanno o ricevono la richiesta non vi si oppongano.

Le consultazioni hanno luogo entro 30 giorni dopo la data di ricevimento della richiesta di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, incluse quelle relative a derrate agricole deperibili, iniziano entro 15 giorni dopo la data di ricevimento della richiesta di consultazioni.

Le Parti che partecipano alle consultazioni forniscono informazioni sufficienti affinché sia possibile chiarire esaustivamente in quale modo la misura o un altro affare possano compromettere l’attuazione del presente Accordo. Le Parti trattano le informazioni confidenziali o personali in modo equivalente alla Parte che fornisce le informazioni.

Le consultazioni sono confidenziali e non devono pregiudicare i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura.

Le Parti che partecipano alle consultazioni informano le altre Parti circa ogni soluzione mutuamente convenuta.

Art. 59 Istituzione di un tribunale arbitrale

Se entro 60 giorni, o 30 giorni in caso di questioni urgenti, dopo la data di ricevimento della richiesta di consultazioni, la questione non è stata risolta, una Parte (o più Parti) alla controversia può, mediante notificazione scritta alla Parte o alle Parti alla controversia contro cui il ricorso è stato inoltrato, promuovere una procedura d’arbitrato. Una copia della notificazione è inviata a tutte le Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se è coinvolta nella controversia.

Se più di una Parte ricorre a una procedura d’arbitrato sulla medesima questione, quest’ultima è giudicata, se possibile, da un unico tribunale arbitrale.

La richiesta d’arbitrato contiene i motivi dell’azione, l’identificazione della misura e l’indicazione della base legale dell’azione.

Art. 60 Tribunale arbitrale

Il tribunale arbitrale è composto di tre membri.

Nella notificazione scritta conformemente all’articolo 59 una Parte (o le Parti) alla controversia designa un membro del tribunale arbitrale.

Entro 15 giorni dal ricevimento della notificazione menzionata nel paragrafo 2, la Parte (o le Parti) alla quale la notificazione è stata indirizzata designa, a sua volta, un membro del tribunale arbitrale.

Le Parti alla controversia nominano il terzo membro del tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla nomina del secondo membro. Il terzo membro assume la presidenza del tribunale arbitrale.

Se, entro 45 giorni dal ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 2, i tre membri della commissione arbitrale non sono stati ancora designati o nominati, il segretario generale dell’Organizzazione mondiale del commercio, su richiesta di una delle Parti alla controversia, procede alla loro necessaria designazione entro un termine supplementare di 30 giorni.

Il presidente del tribunale arbitrale non è né cittadino di una delle Parti alla controversia, né residente permanente in una delle Parti. Egli non è impiegato di una delle Parti, né lo è stato e nemmeno intrattiene un qualsivoglia legame con l’affare.

Se uno dei giudici arbitrali muore, si ritira o è destituito, un suo sostituto è designato entro 15 giorni conformemente alla procedura di selezione adottata per la sua nomina. In tal caso, ogni termine che si applica alla procedura d’arbitrato è sospeso per un periodo che inizia dalla data della morte, del ritiro o della destituzione del giudice arbitrale e si conclude nella data in cui è designato il sostituto.

La data dell’istituzione del tribunale arbitrale deve coincidere con quella della designazione del suo presidente.

Art. 61 Procedura d’arbitrato

Le procedure della commissione arbitrale sono condotte in base al modello delle Regole di procedura adottate in occasione della prima seduta del Comitato misto, salvo che le Parti decidano altrimenti. Nell’attesa che queste regole siano adottate, il tribunale arbitrale definisce da sé le regole di procedura, a meno che le Parti alla controversia decidano altrimenti.

Fatto salvo il paragrafo 1, tutte le procedure del tribunale arbitrale garantiscono:

  1. che le Parti alla controversia abbiano il diritto ad almeno un’audizione dinnanzi al tribunale arbitrale e abbiano la possibilità di presentare per scritto comunicazioni iniziali e argomentazioni;
  2. che le Parti alla controversia siano invitate a partecipare a tutte le audizioni condotte dal tribunale arbitrale;
  3. che le Parti alla controversia abbiano accesso a tutte le comunicazioni e a tutti i commenti presentati al tribunale arbitrale, fatte salve le esigenze di confidenzialità; e
  4. che le audizioni, le deliberazioni, il rapporto iniziale e tutte le comunicazioni scritte e presentate al tribunale arbitrale restino confidenziali.

Salvo che le Parti alla controversia decidano altrimenti entro 20 giorni dopo la data della presentazione della domanda d’istituzione del tribunale arbitrale, i termini sono i seguenti:

  1. «La questione per la quale è stata richiesta l’istituzione di un tribunale arbitrale in base all’articolo 59, deve essere esaminata alla luce delle disposizioni corrispondenti del presente Accordo; occorre, inoltre, trarre conclusioni di diritto e di fatto motivandole, come pure, all’occorrenza, formulare raccomandazioni per la composizione della controversia.»

Il tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti alla controversia o di propria iniziativa, può, qualora lo ritenga appropriato, cercare di ottenere, con l’ausilio di esperti, informazioni scientifiche e consigli tecnici.

Il tribunale arbitrale delibera in base alle disposizioni del presente Accordo, applicate e interpretate conformemente alle regole d’interpretazione del diritto internazionale pubblico.

Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. In assenza di unanimità, i giudici arbitrali possono esprimere pareri particolari sulle questioni controverse. Nessun tribunale arbitrale può rivelare quali giudici fanno parte della maggioranza e quali della minoranza.

Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la rimunerazione dei suoi membri, sono assunte dalle Parti alla controversia in parti uguali.

Art. 62 Rapporto iniziale

Il tribunale arbitrale presenta un rapporto iniziale alle Parti entro 90 giorni dopo la data della sua istituzione.

Il tribunale arbitrale allestisce il suo rapporto sulla base delle comunicazioni e delle argomentazioni delle Parti alla controversia nonché delle informazioni scientifiche e dei consigli tecnici ottenuti conformemente all’articolo 61 paragrafo 4.

Una Parte alla controversia può sottoporre al tribunale arbitrale commenti scritti sul rapporto iniziale entro 14 giorni dopo la data di presentazione dello stesso.

In tal caso, dopo aver preso atto dei commenti scritti, il tribunale arbitrale, di propria iniziativa o su richiesta di una Parte alla controversia, può:

  1. chiedere il parere di ciascun’altra Parte alla controversia;
  2. riconsiderare il proprio rapporto; e
  3. procedere a qualsiasi altro esame che ritenga appropriato.

Art. 63 Rapporto finale

Il tribunale arbitrale presenta un rapporto finale alle Parti alla controversia che contiene i dati menzionati dell’articolo 62 paragrafo 2, inclusi i pareri particolari emessi in assenza di unanimità, entro 30 giorni dopo la data di presentazione del rapporto iniziale.

Se le Parti alla controversia non decidono altrimenti, il rapporto finale è pubblicato entro 15 giorni dopo la data della sua presentazione alle Parti.

Art. 64 Fine della procedura d’arbitrato

La Parte attrice può ritirare la stessa in ogni tempo prima della presentazione del rapporto iniziale. Detto ritiro non pregiudica il suo diritto di promuovere successivamente una nuova azione sulla stessa questione.

Art. 65 Esecuzione dei rapporti del tribunale arbitrale

Il rapporto finale è definitivo e obbligatorio per le Parti alla controversia. Ciascuna Parte alla controversia è tenuta a prendere le misure necessarie all’esecuzione del rapporto finale di cui all’articolo 63.

Ciascuna Parte interessata informa l’altra Parte o le altre Parti alla controversia entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto finale in merito alle loro intenzioni inerenti alla sua esecuzione.

Le Parti alla controversia si adoperano al fine di stabilire di comune accordo le misure specifiche necessarie all’esecuzione del rapporto finale. La soluzione consiste, se possibile, nell’eliminazione di una misura non conforme al presente Accordo o, in mancanza di una tale soluzione, in una compensazione.

Ciascuna Parte interessata si conforma senza indugio alle conclusioni del rapporto finale. Se questo non è possibile, le Parti alla controversia si adoperano al fine di stabilire di comune accordo un termine ragionevole. In assenza di un accordo, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale di fissare detto termine tenuto conto delle circostanze. Il tribunale arbitrale rende la sua decisione entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

Ciascuna Parte interessata notifica all’altra Parte alla controversia o alle altre Parti alla controversia le misure adottate in vista dell’esecuzione del rapporto finale prima della scadenza del termine ragionevole fissato conformemente al paragrafo 4. Sulla base di questa notificazione ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale di decidere in merito alla conformità di dette misure con il rapporto finale. La decisione del tribunale arbitrale è resa entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Se una Parte interessata (o più Parti interessate) non notifica le misure adottate ai fini dell’esecuzione del rapporto finale prima della scadenza del termine ragionevole fissato conformemente al paragrafo 4 o se il tribunale arbitrale decide che dette misure sono in contraddizione con le conclusioni del rapporto finale, la Parte (o le Parti) interessata avvia, su richiesta della Parte (o delle Parti) attrice, consultazioni al fine di pervenire a un accordo su compensazioni mutuamente accettabili. Se non si giunge a un tale accordo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, la Parte (o le Parti) attrice ha il diritto di sospendere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto nella misura in cui detti vantaggi corrispondono a quelli che hanno subìto pregiudizio a causa delle misure considerate lesive del presente Accordo.

Tra i vantaggi da sospendere, la Parte (o le Parti) attrice dà la priorità ai vantaggi concernenti il medesimo settore o i medesimi settori interessati dalle misure considerate dal tribunale arbitrale come lesive del presente Accordo. Se ritengono che non sia possibile sospendere vantaggi nel o nei settori toccati dalle misure incriminate, possono sospendere vantaggi di un altro o di altri settori.

La Parte (o le altre Parti) attrice notifica all’altra Parte o alle altre Parti i vantaggi che esse intendono sospendere entro 60 giorni prima della data in cui la sospensione ha effetto. Entro 15 giorni dalla notificazione, ciascuna Parte alla controversia può chiedere alla commissione arbitrale originale di decidere se i vantaggi che l’altra Parte (o le altre Parti) attrice intende sospendere corrispondono al pregiudizio subìto a causa delle misure considerate lesive del presente Accordo e se la sospensione proposta è conforme ai paragrafi 6 e 7. La decisione è resa dal tribunale arbitrale entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Nessun vantaggio è sospeso fintanto che il tribunale arbitrale non ha reso la sua decisione.

La sospensione dei vantaggi è temporanea e applicata dalla Parte (o dalle Parti) attrice fino a che le misure considerate lesive del presente Accordo non siano ritirate o modificate in modo tale da essere rese conformi al presente Accordo o fino a che le Parti alla controversia non siano giunte ad un accordo che ne ponga termine.

Su richiesta di una delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale originale decide in merito alla conformità del rapporto finale con le misure adottate dopo la sospensione dei vantaggi e, sulla scorta di questa decisione, stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione dei vantaggi o modificare la stessa. La decisione del tribunale arbitrale è resa entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Le decisioni rese conformemente ai paragrafi 4, 5, 8 e 10 del presente articolo sono vincolanti.

Art. 66 Altre disposizioni

Ogni termine menzionato nel presente capitolo può essere esteso attraverso mutuo consenso delle Parti interessate.

X Clausole finali

Art. 67 Trasparenza

Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, regolamenti, decisioni amministrative e giudiziarie d’applicazione generale, nonché gli accordi internazionali che potrebbero incidere sull’esecuzione del presente Accordo.

Le Parti rispondono senza indugio alle domande specifiche e si comunicano reciprocamente, su richiesta, le informazioni relative alle questioni di cui al paragrafo 1.

Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a divulgare informazioni confidenziali che ostacolino l’attuazione della legge o che siano altrimenti contrarie all’interesse pubblico o, ancora, che pregiudichino gli interessi commerciali legittimi di un settore economico.

Art. 68 Appendici e allegati

Le appendici e gli allegati del presente Accordo sono parti integranti dello stesso.

Art. 69 Emendamenti

Una volta approvati dal Comitato misto, gli emendamenti al presente Accordo sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alla procedura costituzionale prevista da ciascuna Parte.

Salvo decisione contraria da parte del Comitato misto, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 70 Adesione

Ciascuno Stato terzo può aderire al presente Accordo. Le condizioni di adesione sono oggetto di trattative tra le Parti e lo Stato terzo.

Art. 71 Ritiro e scadenza

Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notificazione scritta indirizzata al Depositario. Il ritiro ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data di consegna della notificazione.

Se Singapore si ritira dal presente Accordo, lo stesso scade alla data precisata nel paragrafo 1.

Art. 72 Entrata in vigore

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2003 per gli Stati firmatari che entro tale data avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario, sempre che Singapore sia tra gli Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

Se uno Stato firmatario deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo il 1° gennaio 2003, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento, sempre che il presente Accordo entri in vigore per Singapore al più tardi alla stessa data.

Ciascuna Parte può, nella misura consentita dalla propria Costituzione, applicare provvisoriamente il presente Accordo durante un periodo iniziale a decorrere dal 1° gennaio 2003. L’applicazione provvisoria del presente Accordo è notificata al Depositario.

Art. 73 Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto à Egilsstadir, il 26 giugno 2002, in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.

(Seguono le firme)

Protocollo d’intesa

Capitoli II, III e IV

L’impiego degli stessi termini dell’articolo XX del GATT 1994 e dell’articolo XIV del GATS negli articoli 19 e 33 del presente Accordo va interpretato alla luce delle decisioni corrispondenti secondo la procedura di composizione delle controversie del GATT/OMC 32 .

Vi è accordo sul fatto che le disposizioni dei capitoli II, III e IV si applicano pure all’infrastruttura delle telecomunicazioni delle Parti. Tuttavia, nessuna di queste disposizioni impedisce a una Parte di prendere i provvedimenti necessari alla protezione della propria infrastruttura di telecomunicazione, se essa è difettosa, da tentativi deliberati di renderla inutilizzabile o di danneggiarla, a condizione che queste misure non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificata o un mezzo camuffato di restrizione al commercio dei beni, al commercio dei servizi o agli investimenti.

Capitolo II

Art. 7

Relativo alla gestione dei rischi

Le Parti riconoscono che l’esecuzione selettiva dei controlli governativi fondata sui principi della gestione dei rischi offre possibilità di facilitare il commercio e migliorare la flessibilità dei controlli alla frontiera.

Relativo all’utilizzazione delle tecnologie dell’informazione

Le Parti riconoscono che i loro obiettivi comuni consistono nel servire gli interessi dei rispettivi operatori economici e nell’instaurare un ambiente commerciale che permetta loro di trarre profitto dalle possibilità offerte dal presente Accordo.

Le Parti confermano il loro impegno per quanto attiene all’utilizzazione di procedure commerciali efficaci che mirano alla riduzione dei costi e delle dilazioni inutili nei loro scambi commerciali. Le amministrazioni doganali delle Parti istituiscono un ambiente elettronico che facilita le transazioni tra ognuna di esse e i rispettivi operatori economici.

Condivisione delle pratiche migliori

Le Parti convengono di incoraggiare le iniziative in materia di scambi d’informazioni relative alle pratiche migliori nel campo delle procedure doganali.

Capitoli III, IV e VI

Ai fini del presente Accordo, le attività delle organizzazioni non governative, incluse quelle nelle quali il governo di Singapore o di uno Stato dell’AELS è partecipe, non sono considerate in quanto misure prese da Singapore e dallo Stato dell’AELS se non nel caso in cui queste organizzazioni esercitino poteri delegati dai loro rispettivi governi.

Capitolo III

Nel quadro del modo transfrontaliero o del modo di consumo all’estero, quale è definito nell’articolo 22, quando un servizio bancario non è direttamente fornito da una persona giuridica ma da una succursale, il trattamento riservato ai fornitori di servizi deve essere tuttavia esteso alla succursale che media il servizio fornito. Si applicano le condizioni seguenti:

  1. Conformemente alla legislazione della Parte dalla quale il servizio è fornito, la succursale soggiace, in materia di responsabilità finanziaria, agli stessi obblighi di una persona giuridica e alle esigenze in materia di sorveglianza, di finanze, di organizzazione e altre, equivalenti a quelle di una persona giuridica; nella misura in cui le diversità di esigenze in materia di sorveglianza, di finanze, di organizzazione e altre, sono il risultato delle caratteristiche inerenti a una succursale rispetto a quelle inerenti a una persona giuridica, tali esigenze sono considerate equivalenti.
  2. La succursale mantiene un rapporto effettivo e costante con l’economia della Parte da dove il servizio proviene.
  3. La persona giuridica è sottoposta a una sorveglianza rafforzata da parte dell’autorità competente della giurisdizione secondo il cui diritto essa è stata costituita.
  4. La persona giuridica è costituita in base alla legislazione di uno degli Stati membri dell’OMC verso il quale la Parte in cui il servizio è fornito, applica gli accordi commerciali multilaterali iscritti negli allegati 1 e 2 dell’Accordo dell’OMC.

Un trattamento siffatto non può essere esteso a una parte del fornitore di servizi ubicata all’esterno del territorio della Parte da cui il servizio è fornito.

Capitolo IV

Il Capitolo IV non impone a nessuna Parte obblighi in materia di mercati pubblici a prescindere dall’obbligo secondo cui le legislazioni sui mercati pubblici e le loro esecuzioni non devono essere discriminatori.

Art. 37

Le Parti convengono di riesaminare la definizione di «investitore di una Parte» in occasione della prima seduta del Comitato misto e di considerare favorevolmente l’inclusione di succursali in tale definizione.

Art. 40

L’obbligo di una Parte di garantire il trattamento della Nazione più favorita (NPF), quale è prevista dall’articolo 40 paragrafo 1 del presente Accordo, non si applica alle concessioni fatte in virtù degli accordi sugli investimenti conclusi da una Parte prima della conclusione del presente Accordo. È pure inteso che l’obbligo del trattamento della NPF non si applica alle concessioni accordate in virtù di accordi diversi da quelli menzionati nell’articolo 40 paragrafo 2, che una Parte può concludere, se non quando il trattamento della NPF o la non discriminazione sono esplicitamente menzionati nei diversi articoli del capitolo IV.

Le politiche indicate nell’articolo 40 paragrafo 3 includono pure le misure destinate a salvaguardare e a promuovere la diversità culturale e linguistica.

Art. 42

Nel contesto dell’articolo 42, le Parti confermano la loro concezione dell’espressione «interesse pubblico» che include gli obiettivi enunciati nella legislazione vigente di Singapore affinché l’espropriazione di fondi e la compensazione relativa siano garantite in base alle disposizioni di questa legislazione.

Art. 44

Resta inteso che, ai fini del presente capitolo, l’espressione «moneta liberamente convertibile» include le monete rispettive delle Parti e che nessuna disposizione dell’articolo 44 paragrafo 3 tange la politica di una Parte tesa all’internazionalizzazione della propria moneta.

Art. 49

Le eccezioni previste nell’articolo 49 si applicano agli investimenti in tutti i settori.

L’espressione «articoli fabbricati nelle prigioni», in quanto riferita all’articolo 19 (e) del capitolo II, significa, nel contesto del presente capitolo, «lavoro in prigione».

Appendice VII

Singapore precisa che la frase «può essere garantito un soggiorno iniziale di un mese al massimo all’arrivo» nell’impegno specifico «C. Impiegati di persone giuridiche che cercano di stabilire una presenza commerciale a Singapore» negli impegni orizzontali dell’Allegato 1 dell’Appendice VII significa che gli impiegati trasferiti all’interno della società che adempiono tutte le condizioni di questo impegno beneficiano dell’entrata e del soggiorno sul territorio per il periodo richiesto da queste persone o per una durata di 30 giorni se tale periodo è più breve.

Singapore precisa che con l’impegno specifico «A. Impiegati trasferiti in seno alla società» negli impegni orizzontali dell’Allegato 1 dell’Appendice VII s’intende che gli impiegati trasferiti in seno alla società, i quali adempiono tutte le condizioni di questo impegno specifico, beneficiano dell’entrata e del soggiorno sul territorio per un periodo totale di 5 anni o per il periodo richiesto, se questo periodo è più breve. L’autorizzazione di soggiorno è accordata per un periodo iniziale di 2 anni e, su richiesta, prolungata di 3 anni.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo d’intesa.

Fatto a Egilsstadir, il 26 giugno 2002, in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.

(Seguono le firme)

Lista degli allegati33

Record of Understanding – Protocollo d’intesa

Annex I

Definition of the concept of originating products and methods of administrative co-operation

Appendix 1 to Annex I – Introductory notes to the list in Appendix 2

Appendix 2 to Annex I – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status

Appendix 3 to Annex I – Outward processing

Annex II

Territorial application

Annex III

Processed agricultural products

Table to Annex III

Annex IV

Fish and other marine products

Annex V

Products not covered by Article 8

Annex VI

Most-favoure-nation treatment

Annex VII

Services commitments

Appendix 1 to Annex VII – Singapore

Appendix 2 to Annex VII – Liechtenstein

Appendix 3 to Annex VII – Iceland

Appendix 4 to Annex VII – Norway

Appendix 5 to Annex VII – Switzerland

Annex VII

Financial services

Annex IX

Telecommunications services

Annex X

Recognition of qualifications for engineering services

Annex XI

Investment reservations

Appendix 1 to Annex XI – Reservations by all parties

Appendix 2 to Annex XI – Reservations by the EFTA States

Appendix 3 to Annex XI – Reservations by Singapore

Appendix 4 to Annex XI – Reservations by Iceland

Appendix 5 to Annex XI – Reservations by Liechtenstein

Appendix 6 to Annex XI – Reservations by Norway

Appendix 7 to Annex XI – Reservations by Switzerland

Annex XII

Protection of intellectual property

Joint Committee Decisions

No 1–11

Amendment to Article 21

No 5–07

Amendments to Appendices 1-3 to Annex I

No 4–07

Amendments to Annex I

No 3–07

Amendment to Annex IV

No 2–07

Amendments to Annex V

No 1–07

Amendments to Annex III

No 2–04

Model rules of procedure for the arbitration panel

No 1–04

Establishing the rules of procedure of the EFTA-Singapore Joint Committee

Campo di applicazione il 1° gennaio 2003

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Islanda

30 dicembre

2002

1° gennaio

2003

Liechtenstein

30 dicembre

2002

1° gennaio

2003

Norvegia

19 dicembre

2002

1° gennaio

2002

Singapore

23 agosto

2002

1° gennaio

2003

Svizzera

24 dicembre

2002

1° gennaio

2003