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Scambio di lettere
tra la Svizzera e il Sudafrica
sull’applicabilità della Convenzione sull’assistenza amministrativa a periodi fiscali antecedenti

RU 20181197

Entrato in vigore il 1° gennaio 2018

(Stato 1° gennaio 2018)

Traduzione

On. MKN Gigaba

Ministro delle finanze

Amministrazione centrale di Pretoria

299 Bronkhorst Street,

Nieuw Muckleneuk, 0181

Private Bag X923,

Pretoria, 0001

Repubblica del Sudafrica

Pretoria, 7 dicembre 2017

On. Ueli Maurer

Consiglio federale

Capo del Dipartimento federale delle finanze

Bundesgasse 3

3003 Berna

Svizzera

Onorevole Consigliere federale Maurer,

Le scrivo in risposta alla lettera del 1° dicembre 2017 dal seguente tenore:

«Ho l’onore di riferirmi alla Dichiarazione congiunta firmata il 24 novembre 2016 in cui la Svizzera e il Sudafrica hanno espresso l’intenzione di introdurre, su base reciproca, lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a fini fiscali. Detto scambio di informazioni si fonderà sullo standard comune di comunicazione di informazioni dell’OCSE e sui relativi commentari nonché sulla Convenzione multilaterale del 25 gennaio 1988 1 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal Protocollo del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione emendata»). A conclusione delle procedure di approvazione interne, lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e il Sudafrica entrerà in vigore nel 2018 con una prima trasmissione di dati nel 2019.

Questo scambio automatico di informazioni poggerà sull’articolo 6 della Convenzione emendata e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 2 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa dal periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte.

La Convenzione emendata è entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017 e si applica pertanto ai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2018. Dato che in Sudafrica l’anno fiscale inizia il 1° marzo, al momento la Convenzione emendata non sarebbe applicabile al periodo che intercorre tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2018, di conseguenza gli istituti finanziari svizzeri non sarebbero legalmente tenuti a raccogliere dati relativi a tale periodo.

Alla luce di quanto esposto e considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, due o più Parti possono convenire che la Convenzione emendata abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o agli obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che Svizzera e Sudafrica convengano che, in virtù delle disposizioni dell’Accordo SAI per l’assistenza amministrativa secondo l’Accordo SAI, l’articolo 6 della Convenzione emendata sia applicabile indipendentemente dai periodi fiscali e dagli obblighi fiscali cui le informazioni da scambiare si riferiscono in Svizzera o in Sudafrica. Resta inteso che gli istituti finanziari sudafricani tenuti alla comunicazione avvieranno la raccolta di dati dall’inizio del periodo di rendicontazione previsto dal loro diritto interno (dal 1° marzo 2018) e gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione faranno lo stesso a partire dal 1° gennaio 2018. Resta altresì inteso che, conformemente alle disposizioni dell’Accordo SAI, non saranno scambiate informazioni relative ad anni civili antecedenti al 2018.

Nel caso in cui il Governo sudafricano accetti la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accordo in materia tra i nostri due Governi, applicabile dal 1° gennaio 2018.»

Ho il piacere di informarla che il Governo del Sudafrica accetta la Sua proposta. La Sua lettera e la presente risposta saranno pertanto considerate come un accordo tra i Governi del Sudafrica e della Svizzera, applicabile dal 1° gennaio 2018.

Gradisca, Onorevole Consigliere federale, l’espressione della mia alta stima.

MKN Gigaba, deputato
Ministro delle finanze
Repubblica del Sudafrica