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0.725.11 AGR

Accordo europeo
sulle grandi strade a traffico internazionale
(AGR)

RU 1988 1834; FF 1987 III 141

Traduzione

Concluso a Ginevra il 15 novembre 1975
Approvato dall’Assemblea federale il 1° marzo 19881
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 5 agosto 1988
Entrato in vigore per la Svizzera il 3 novembre 1988

(Stato 3 dicembre 2024)

Le Parti contraenti,

conscie della necessità di facilitare e sviluppare in Europa il traffico stradale internazionale,

considerando che, per assicurare e sviluppare le relazioni tra i Paesi europei, è necessario prevedere un piano coordinato di costruzione e di sviluppo di strade adeguate alle esigenze del traffico internazionale futuro,

hanno convenuto quanto segue:

Definizione ed adozione della rete internazionale «E»

Art. 1

Le Parti contraenti adottano il progetto di rete stradale, qui appresso indicato «Rete internazionale E» e descritto nell’allegato I 2 del presente Accordo, a titolo di piano coordinato di costruzione e di sviluppo di strade di interesse internazionale che esse si propongono di seguire nel quadro dei loro programmi nazionali.

Art. 2

La rete internazionale «E» è costituita da un sistema a griglia di strade di riferimento e di orientamento generale nord‑sud ed ovest‑est; esso comprende anche strade intermedie, situate tra le strade di riferimento, e strade collaterali, di diramazione o di collegamento.

Costruzione e sviluppo di strade della rete internazionale «E»

Art. 3

Le strade della rete internazionale «E» a cui si riferisce l’articolo 1 del presente Accordo debbono essere rese conformi alle disposizioni dell’allegato II del presente Accordo.

Segnalazione delle strade della rete internazionale «E»

Art. 4

Le strade della rete internazionale «E» saranno identificate e indicate per mezzo del segnale descritto nell’allegato III del presente Accordo.

Tutti i segnali utilizzati per designare le strade «E» che non siano conformi alle disposizioni del presente Accordo e ai suoi allegati dovranno essere eliminati entro tre anni a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo per lo Stato interessato, in applicazione dell’articolo 6.

Entro quattro anni a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo per lo Stato interessato, in applicazione dell’articolo 6, dovranno essere disposti lungo tutte le strade della rete internazionale «E» nuovi segnali conformi a quello descritto nell’allegato III del presente Accordo.

Le disposizioni del presente articolo non sono soggette alle limitazioni che possono derivare dai programmi nazionali di cui all’articolo 1 del presente Accordo.

Procedura per la firma del presente Accordo e per divenirne parte

Art. 5

Il presente Accordo sarà aperto fino al 31 dicembre 1976 alla firma degli Stati membri della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, e degli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 del mandato di tale Commissione.

Tali Stati potranno divenire parte del presente Accordo mediante:

  1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
  2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
  3. adesione.

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretariato generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Entrata in vigore del presente Accordo

Art. 6

Il presente Accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui i governi di otto Stati avranno firmato l’Accordo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, oppure depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che una o più strade della rete internazionale «E» colleghino in modo ininterrotto i territori di almeno quattro degli Stati che avranno firmato o depositato un tale strumento. Se tale condizione non fosse soddisfatta, l’Accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data della firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, oppure del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione che permetterà di soddisfare la suddetta condizione.

Per ogni Stato che depositerà il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data dalla quale decorre il termine di 90 giorni specificato al paragrafo 1 del presente articolo, l’Accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del suddetto deposito.

Al momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo abrogherà e sostituirà, nei rapporti fra le Parti contraenti, la Dichiarazione sulla costruzione delle grandi strade a traffico internazionale, firmata a Ginevra il 16 settembre 1950.

Procedura di emendamento del testo principale del presente Accordo

Art. 7

Il testo principale del presente Accordo potrà essere emendato con una delle procedure definite nel presente articolo.

  1. a) Su richiesta di una Parte contraente ogni emendamento proposto da tale Parte al testo principale del presente Accordo sarà esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa (CEE).
  2. Se viene adottato da una maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti e se tale maggioranza comprende una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l’emendamento sarà comunicato per l’accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario generale.
  3. Se l’emendamento viene accettato dai due terzi delle Parti contraenti, il Segretario generale lo notificherà a tutte le Parti contraenti e l’emendamento entrerà in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica. L’emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che avranno dichiarato di non accettarlo prima della sua entrata in vigore.

Su richiesta di almeno un terzo delle Parti contraenti sarà convocata dal Segretario generale una conferenza alla quale saranno invitati gli Stati indicati dall’articolo 5. Si seguirà la procedura indicata alle lettere a) e b) del paragrafo 2 del presente articolo per ogni emendamento sottoposto all’esame di tale conferenza.

Procedura di emendamento dell’allegato I al presente Accordo

Art. 8

L’allegato I al presente Accordo potrà essere emendato con la procedura definita nel presente articolo.

Su richiesta di una Parte contraente, ogni emendamento proposto da questa Parte all’allegato I al presente Accordo sarà esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa (CEE).

Se viene adottato dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e se tale maggioranza comprende la maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, l’emendamento sarà comunicato dal Segretario generale alle amministrazioni competenti delle Parti contraenti direttamente interessate. Sono considerate Parti contraenti direttamente interessate:

  1. nel caso dell’inserimento di una nuova strada internazionale A, o della modifica di una strada internazionale A già esistente, ogni Parte contraente il cui territorio viene percorso dalla strada in questione;
  2. nel caso di inserimento di una nuova strada internazionale B o della modifica di una strada internazionale B già esistente, ogni Parte contraente limitrofa del Paese richiedente e il cui territorio viene percorso dalla (o dalle) strada (strade) internazionale (i) A alla quale (alle quali) la strada internazionale B, nuova o da modificare, è collegata. Saranno egualmente considerate limitrofe ai sensi del presente paragrafo due Parti contraenti sul cui territorio si trovino i punti terminali di un collegamento marittimo previsto dal tracciato della (o delle) strada (strade) internazionale (i) A sotto specificata (e).

Ogni proposta di emendamento che sarà stata comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo sarà accettata se, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di tale comunicazione, nessuna delle amministrazioni competenti delle Parti contraenti direttamente interessate notifica al Segretario generale la propria obiezione all’emendamento. Se l’amministrazione di una Parte contraente dichiara che il suo diritto interno la obbliga a subordinare il proprio consenso alla concessione di un’autorizzazione speciale o all’approvazione di un organo legislativo, il consenso di questa amministrazione alla modifica dell’allegato I al presente Accordo non sarà considerato concesso e la proposta di emendamento sarà accettata solo nel momento in cui tale Amministrazione avrà notificato al Segretario generale che l’autorizzazione o l’approvazione richieste sono state ottenute. Se tale notifica non viene eseguita nel termine di 18 mesi a decorrere dalla data in cui la proposta di emendamento è stata comunicata a tale amministrazione, oppure se, nel termine di sei mesi sotto specificato, l’amministrazione competente di una Parte contraente direttamente interessata formula un’obiezione contro l’emendamento proposto, tale emendamento non sarà approvato.

Ogni emendamento approvato sarà comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti ed entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la data di tale comunicazione.

Procedura di emendamento degli allegati II e III al presente Accordo

Art. 9

Gli allegati II e III al presente Accordo potranno essere emendati con la procedura definita nel presente articolo.

Su richiesta di una Parte contraente ogni emendamento proposto da tale Parte agli allegati II e III al presente Accordo sarà esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa (CEE).

Se viene adottato dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e se tale maggioranza comprende la maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, tale emendamento sarà comunicato, per accettazione, alle amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti dal Segretario generale.

Tale emendamento sarà accettato se, entro sei mesi dalla data di tale comunicazione, meno di un terzo delle amministrazioni competenti delle Parti contraenti avrà notificato al Segretario generale la propria obiezione all’emendamento.

Ogni emendamento approvato sarà comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti ed entrerà in vigore tre mesi dopo la data di tale comunicazione, salvo per le Parti contraenti che, conformemente all’articolo 9 paragrafo 4, abbiano dichiarato entro sei mesi dalla data di tale comunicazione di rifiutare tutto o parte dell’emendamento. 3

Notifica dell’indirizzo dell’Amministrazione alla quale debbono essere comunicate le proposte di emendamento agli allegati al presente Accordo

Art. 10

Ogni Stato, nel momento in cui firmerà, ratificherà, accetterà o approverà il presente Accordo o vi aderirà, notificherà al Segretario generale il nome e l’indirizzo della propria amministrazione a cui debbono essere comunicate, conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del presente Accordo, le proposte di emendamento agli allegati a tale Accordo.

Denuncia dell’Accordo e cessazione della sua validità

Art. 11

Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale. La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuta la notifica.

Art. 12

Il presente Accordo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a otto nel corso di qualsiasi periodo di tempo di dodici mesi consecutivi.

Composizione di controversie

Art. 13

Ogni controversia fra due o più Parti contraenti in relazione all’interpretazione o all’applicazione dei presente Accordo, che le Parti in contrasto non saranno riuscite a risolvere con negoziati o in altro modo, sarà sottoposto ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti in contrasto lo richiede e sarà, di conseguenza, rinviato ad uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in contrasto. Se entro tre mesi a partire dalla richiesta di arbitrato, le Parti in contrasto non riescono a trovare un accordo sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque di queste Parti potrà richiedere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico davanti al quale la controversia sarà rinviata per la decisione.

La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sarà vincolante per le Parti contraenti in controversia.

Limiti dell’applicazione del presente Accordo

Art. 14

Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata nel senso di proibire ad una Parte contraente di adottare le misure compatibili con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione che essa ritiene necessarie per la propria sicurezza esterna o interna.

Dichiarazione relativa all’articolo 13 del presente Accordo

Art. 15

Ogni Stato potrà, nel momento in cui firmerà il presente Accordo o deporrà il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che esso non si considera vincolato dall’articolo 13 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall’articolo 13 nei confronti di qualsiasi delle Parti contraenti che abbia fatto tale dichiarazione.

Notifiche alle Parti contraenti

Art. 16

Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 15 del presente Accordo, il Segretario generale notificherà alle Parti contraenti e agli altri Stati indicati all’articolo 5:

  1. le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni in virtù dell’articolo 5;
  2. la data di entrata in vigore del presente Accordo in virtù dell’articolo 6;
  3. la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo conformemente al paragrafo 2 lettera c) dell’articolo 7, ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 8 e all’articolo 9;
  4. le denunce in virtù dell’articolo 11;
  5. l’abrogazione del presente Accordo in virtù dell’articolo 12.

Deposito del testo del presente Accordo presso il Segretario generale

Art. 17

Successivamente al 31 dicembre 1976, l’originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati all’articolo 5 del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra, il quindici novembre millenovecentosettantacinque in un solo esemplare, in lingua francese, inglese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)

0.725.11 AGR

Campo d’applicazione il 5 luglio 20234

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

2 agosto

2006 A

31 ottobre

2006

Armenia

9 giugno

2006 A

7 settembre

2006

Azerbaigian

16 agosto

1996 A

14 novembre

1996

Belarus*

17 dicembre

1982 A

17 marzo

1983

Belgio

15 aprile

1985 A

14 luglio

1985

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Bulgaria

17 novembre

1977

15 marzo

1983

Ceca, Repubblica*

2 giugno

1993 S

1° gennaio

1993

Croazia

2 febbraio

1994 S

8 ottobre

1991

Danimarca

2 novembre

1987 A

31 gennaio

1988

Finlandia

19 novembre

1991 A

17 febbraio

1992

Francia

15 dicembre

1982 A

15 marzo

1983

Georgia

30 agosto

1995 A

28 novembre

1995

Germania

3 agosto

1978

15 marzo

1983

Grecia

11 ottobre

1988 A

9 gennaio

1989

Italia

2 luglio

1981 A

15 marzo

1983

Kazakstan

17 luglio

1995 A

15 ottobre

1995

  1. Lettonia

12 giugno

1997 A

10 septembre

1997

Lituania

27 agosto

1993 A

25 novembre

1993

Lussemburgo

20 novembre

1981

15 marzo

1983

Macedonia del Nord

20 dicembre

1999 S

17 novembre

1991

Moldova

25 maggio

2006 A

23 agosto

2006

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Norvegia

14 settembre

1992 A

13 dicembre

1992

Paesi Bassi*

12 dicembre

1979 A

15 marzo

1983

Polonia

9 novembre

1984

7 febbraio

1985

Portogallo

8 gennaio

1991 A

8 aprile

1991

Romania*

2 luglio

1985 A

30 settembre

1985

Russia

14 dicembre

1982 A

15 marzo

1983

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia*

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Svezia

27 ottobre

1992 A

25 gennaio

1993

Svizzera

5 agosto

1988

3 novembre

1988

Turchia

16 ottobre

1992 A

14 gennaio

1993

Turkmenistan

31 agosto

2020 A

29 novembre

2020

Ucraina*

29 dicembre

1982 A

29 marzo

1983

Ungheria*

1° settembre

1978 A

15 marzo

1983

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.