Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Francese,
di seguito denominate «le Parti»,
visto lo scambio di lettere del 4 e del 9 gennaio 1963 nel quale sono stabiliti la posizione del valico di confine franco-svizzero dell’autostrada Mulhouse-Basilea e i principi per il raccordo delle autostrade svizzera e francese,
visto l’Accordo franco-svizzero del 9 novembre 1981 relativo alle indennità per l’utilizzazione degli uffici stradali a controlli nazionali abbinati e l’Accordo complementare franco-svizzero del 10 novembre 1981 relativo alle indennità per l’utilizzazione degli uffici a controlli nazionali abbinati,
visto lo scambio di lettere dell’11 gennaio e del 24 maggio 1983 relativo al raccordo provvisorio dell’autostrada A35 alla rete stradale svizzera,
considerato che i lavori di raccordo della rete nazionale svizzera N2 all’autostrada francese A35 tra Basilea e Saint-Louis sono stati realizzati,
ricordando che l’autostrada N2 proveniente dalla Svizzera valica il confine nel punto A, definito dalle sue coordinate nel sistema svizzero: X CH = 269 397,1; Y CH = 609 370,75; H CH = 258,40 e nel sistema francese: X F = 992 933,75; Y F = 299 249,31; H F = 258,28,
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Finanziamento
In deroga all’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo complementare franco-svizzero del 10 novembre 1981 relativo alle indennità per l’utilizzazione degli uffici a controlli nazionali abbinati, le spese sono ripartite come segue:
- I costi d’acquisto del terreno e dei diritti necessari alla costruzione dell’opera sono sostenuti dalle due Parti per i tronchi situati sul loro territorio rispettivo.
- Ciascuna Parte sostiene integralmente i costi di realizzazione della tratta autostradale situata sul suo territorio.
- I costi di realizzazione delle bretelle situate in Francia sono sostenuti integralmente dalla Parte francese.
- Conformemente all’accordo accettato da entrambe le direzioni tecniche il 17 aprile 1996, i costi di realizzazione delle bretelle situate in Svizzera a carico della Francia, riesaminabili al termine dei lavori, sono stati forfettariamente stimati a 1,55 milioni di franchi svizzeri. L’importo definitivo dei costi di realizzazione a carico della Parte francese, riesaminato secondo l’indice svizzero dei prezzi al consumo, è stabilito a 1,6485 milioni di franchi svizzeri. Il versamento è esigibile tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. Il saldo dell’operazione è a carico della Parte svizzera.
Art.
2
Esercizio e manutenzione dell’opera
Le competenti amministrazioni locali delle Parti disciplinano mediante accordi specifici le questioni relative all’esercizio e alla manutenzione dell’opera.
Art.
3
Entrata in vigore
Ciascuna Parte notifica all’altra l’adempimento delle procedure previste dal proprio ordinamento per l’entrata in vigore del presente Accordo. L’Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima di queste notificazioni. Fatto a Berna, il 13 luglio 2004, in due esemplari originali in lingua francese.