0.732.321.361
Scambio di note del 25 luglio 1986
tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania
concernente l’applicazione della Convenzione
del 31 maggio 1978/15 febbraio 1980/25 luglio 1986
sulla radioprotezione in caso di emergenza
RU 1988 781
Entrato in vigore il 25 marzo 1988
Traduzione 1
Ambasciata di Svizzera | Bonn, 25 luglio 1986 |
Ministero degli affari esteri | |
della Repubblica federale di Germania | |
Bonn |
L’Ambasciata di Svizzera si pregia di dichiarare ricevuta la nota del 25 luglio 1986 del Ministero degli affari esteri della Repubblica federale di Germania del seguente tenore:
- «Il Ministero degli affari esteri, in riferimento al numero 10 della Convenzione del 31 maggio 19782 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica federale di Germania sulla radioprotezione in caso di emergenza nel tenore degli accordi del 15 febbraio 19803 e del 25 luglio 19864 ha l’onore di proporre all’Ambasciata di Svizzera il seguente accordo per l’applicazione dell’accordo del 25 luglio 1986:a)Gli organi competenti dei due Stati si informano reciprocamente sugli avvenimenti seguenti nelle centrali nucleari vicine al confine:aa)Arresto previsto degli impianti con torri di raffreddamento; l’informazione comprende l’inizio e la durata probabile dell’arresto.bb)Altri eventi che possono essere percepiti otticamente o acusticamente dalla popolazione, come arresti imprevisti d’impianti, incendio o esplosione nell’area di una centrale.b)Gli organi competenti sono:Da parte svizzera: la Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari, Würenlingen, numero telefonico del servizio di picchetto: 0041/56 99 33 33.Da parte germanica: il «Regierungspräsidium Freiburg (Landespolizei», numero telefonico: 0049/761 882 341.c)Il numero 11 della Convenzione del 31 maggio 1978 (clausola di Berlino) è parimenti valido per il presente accordo.
- Se l’Ambasciata di Svizzera approva la proposta del Ministero degli affari esteri, la presente nota verbale e la risposta affermativa dell’Ambasciata di Svizzera costituiranno un accordo. In caso di denunzia della Convenzione del 31 maggio 1978 nel vigente tenore, l’accordo decadrà contemporaneamente.
- Il Ministero degli affari esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.»
L’Ambasciata ha l’onore di comunicare che il Consiglio federale svizzero approva quanto precede. Pertanto la nota citata del Ministero degli affari esteri e la presente nota costituiscono un accordo tra i due Governi per l’applicazione della Convenzione del 31 maggio 1978/15 febbraio 1980/25 luglio 1986 sulla radioprotezione in caso di emergenza che entrerà in vigore alla data della modificazione del 25 luglio 1986 della Convenzione menzionata.
L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri della Repubblica federale di Germania l’espressione della sua alta considerazione.