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0.732.441.36

Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica federale di Germania
sulla responsabilità civile in materia nucleare

RU 1988 1611; FF 1986111 737

Traduzione1

Concluso il 22 ottobre 1986
Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 19872
Istrumenti di ratificazione depositati il 20 settembre 1988
Entrato in vigore il 21 settembre 1988

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,

considerato che la protezione della popolazione di ambo le Parti dai danni derivanti da un uso pacifico dell’energia nucleare costituisce un obiettivo prioritario nella cooperazione tra Stati confinatiti e che tale protezione implica una regolamentazione adeguata della responsabilità civile,

memori del fatto che ambo le Parti hanno adottato una normativa interna analoga in materia di responsabilità civile, volta ad assicurare un trattamento paritario ai cittadini di entrambi gli Stati in caso di danni circoscritti ai rispettivi territori,

desiderosi di garantire la maggiore uniformità nella liquidazione di sinistri con conseguenze al di qua e al di là della frontiera comune,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Il presente accordo regola, dal punto di vista della responsabilità civile, le conseguenze di un sinistro derivante da un uso pacifico dell’energia nucleare che si verifica nel territorio di una delle Parti, detta in seguito Stato del sinistro, e causa dei danni sul territorio dell’altra Parte, detta in seguito Stato confinante.

Esso si applica ai sinistri che sono fonte di danni imputabili alle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose di sostanze radioattive.

Art. 2 Principio della parità di trattamento

Salvo disposizione contraria del presente accordo, ai cittadini dello Stato di confine, le persone che vi hanno sede, domicilio o dimora e ai cittadini dello Stato del sinistro è garantito un trattamento paritario, tanto sul piano materiale che procedurale.

Art. 3 Foro

Per danni causati dall’uso pacifico dell’energia nucleare sono competenti esclusivamente i tribunali dello Stato del sinistro.

Per danni causati durante un trasporto e nell’impossibilità di determinare il luogo del sinistro, sono competenti esclusivamente i tribunali dello Stato contraente che per primo ha autorizzato il trasporto.

Art. 4 Diritto applicabile

Salvo disposizione contraria del presente accordo, alle domande di risarcimento si applica il diritto interno del Paese i cui tribunali sono competenti secondo l’articolo 3.

Art. 5 Misure precauzionali

Se il diritto dello Stato del sinistro prevede una responsabilità civile per danni causati da provvedimenti ordinati o autorizzati dalle autorità per ovviare un sinistro imminente, le vittime dello Stato confinante possono far valere tali danni soltanto se ciò sarebbe possibile anche secondo il diritto del loro Paese.

Art. 6 Grandi sinistri

Se la somma di copertura disponibile nello Stato del sinistro non bastasse a tacitare tutte le domande di risarcimento, le Parti contraenti si consultano senza indugio per trovare una soluzione adeguata.

Art. 7 Trasferibilità

Gli importi versati a titolo di risarcimento, interesse o spese in applicazione del presente accordo sono liberamente trasferibili da un territorio all’altro delle Parti contraenti.

Art. 8 Responsabilità di diritto internazionale pubblico

Il presente accordo non può essere interpretato in modo da pregiudicare eventuali diritti che una delle Parti deduce da norme generali di diritto internazionale pubblico, in materia di danni d’origine nucleare.

Art. 9 Clausola di Berlino

Il presente accordo si applica anche al Land di Berlino purché il Governo della Repubblica federale di Germania non notifichi al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria entro tre mesi a partire dall’entrata in vigore.

Art. 10 Disdetta

Ogni Parte contraente può disdire il presente accordo in qualsiasi momento e in forma scritta, con preavviso di dodici mesi. Esso resta applicabile ai sinistri avvenuti durante il periodo di validità, ma con conseguenze posteriori alla disdetta.

Art. 11 Ratifica ed entrata in vigore

Il presente accordo va ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avverrà a Berna il più presto possibile.

L’accordo entra in vigore il giorno seguente lo scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna, il 22 ottobre 1986, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica federale di Germania:

M. Krafft

J. Petersen