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0.732.971.4

Accordo
di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Svezia per l’uso pacifico dell’energia
nucleare

RU 2011 85

Traduzione1

Concluso il 6 dicembre 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2011

(Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Svezia;

considerata la loro stretta cooperazione nello sviluppo, l’uso e il controllo dell’energia nucleare a scopi pacifici, conformemente all’Accordo di cooperazione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Svezia per l’uso pacifico dell’energia nucleare, firmato il 14 febbraio 1968 2 a Berna (in seguito «Accordo di cooperazione del 1968»), e al Protocollo addizionale all’Accordo di cooperazione del 1968 firmato a Stoccolma il 25 aprile 1990 3 (in seguito «Protocollo addizionale del 1990»);

animati dal desiderio di prendere in considerazione gli sviluppi dell’ordinamento internazionale della non proliferazione nucleare avvenuti dopo la firma dell’Accordo di cooperazione del 1968;

consapevoli che la Svizzera e la Svezia sono Parti al Trattato del 1° luglio 1968 4 di non proliferazione nucleare (in seguito «Trattato di non proliferazione») e, come previsto nell’articolo III paragrafo 1 di tale Trattato, hanno concluso accordi con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (in seguito AIEA) per applicare, nell’ambito delle loro attività pacifiche attuali e future, le garanzie a tutti i materiali grezzi e a tutti i materiali fissili speciali; tali accordi sono completati da Protocolli addizionali;

preso atto che in Svezia le garanzie si applicano secondo il capitolo 7 del Trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (in seguito «Trattato Euratom»);

preso atto della libera circolazione dei materiali nucleari, dei materiali non nucleari, delle attrezzature e delle tecnologie in seno alla Comunità istituita dal Trattato Euratom;

preso atto che la Svizzera e la Svezia, in qualità di membri del Gruppo di Paesi fornitori di materiali nucleari (Nuclear Suppliers Group, NSG) hanno deciso, per quanto concerne l’esportazione di materiali nucleari, di attrezzature e di tecnologie, di agire secondo i principi definiti nelle «Direttive NSG sui trasferimenti nucleari» (in seguito «Direttive NSG») pubblicate dall’AIEA in allegato alla versione emendata del documento INFCIRC/254/Part1/Rev. 9;

preso atto del fatto che la Svizzera e la Svezia sono parti alla Convenzione del 3 marzo 1980 5 sulla protezione fisica delle materie nucleari (pubblicata come documento INFCIRC/274/Rev. 1 dell’AIEA);

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

  1. l’espressione «autorità competente» designa l’Ufficio federale dell’energia per quanto concerne la Svizzera e la Swedish Radiation Safety Authority per quanto concerne la Svezia, od ogni altra autorità che una Parte notifichi all’altra Parte;
  2. l’espressione «materiale non nucleare» e i termini «attrezzatura» e «tecnologia» sono impiegati conformemente alle definizioni datene negli Allegati A e B delle «Direttive NSG»;
  3. l’espressione «materiale nucleare» designa i «materiali grezzi» o i «materiali fissili speciali» conformemente alle definizioni datene nell’articolo XX dello Statuto dell’AIEA6. Una decisione del Consiglio dei Governatori dell’AIEA, resa in virtù dell’articolo XX dello Statuto dell’AIEA, che modifica la lista dei «materiali grezzi» o la lista dei «prodotti fissili speciali» prende effetto soltanto se le due Parti si sono reciprocamente notificate per scritto che accettano tale modifica.

Art. II Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica:

  1. al materiale nucleare, al materiale non nucleare, alle attrezzature e alle tecnologie trasferiti, tra la Svizzera e la Svezia, direttamente o attraverso un Paese terzo, a partire dal momento in cui entrano nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Parte a cui sono destinati;
  2. a tutte le forme di materiale nucleare preparato mediante processi chimici o fisici o di separazione isotopica, a condizione che la quantità di materiale nucleare così preparato rientri nel campo di applicazione del presente accordo nella stessa proporzione in cui la quantità di materiale nucleare, usata nella sua preparazione e che è soggetta al presente accordo, si rapporta alla quantità totale di materiale nucleare così usato;
  3. a tutte le generazioni di materiale nucleare prodotto mediante irraggiamento neutronico, a condizione che la quantità di materiale nucleare così prodotto rientri nel campo di applicazione del presente accordo nella stessa proporzione in cui la quantità di materiale nucleare usata nella sua produzione e che è soggetta al presente accordo contribuisce a tale produzione;
  4. al materiale nucleare prodotto, trasformato o utilizzato in materiali non nucleari o in attrezzature sottoposti al presente Accordo, o prodotto a partire da questi ultimi, conformemente alle modalità convenute tra le Parti di caso in caso.

Il materiale di cui al paragrafo 1 (a) del presente articolo è trasferito in virtù del presente Accordo soltanto a una persona fisica o giuridica riconosciuta come debitamente abilitata a riceverli dall’autorità competente della Parte destinataria.

Le autorità competenti delle due Parti stabiliscono un dispositivo di notifica e altri accordi amministrativi per applicare le disposizioni del presente Accordo.

Art. III Uso pacifico

Il materiale nucleare, il materiale non nucleare, le attrezzature e la tecnologia soggetti al presente Accordo non devono essere impiegati per lo sviluppo o la fabbricazione di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi né per qualsivoglia altro scopo militare.

Art. IV Protezione fisica

Per quanto concerne il materiale nucleare trasferito in virtù del presente Accordo, la Svezia e la Svizzera applicano in modo adeguato le misure di protezione fisica in base ai corrispondenti criteri definiti nell’allegato C delle «Direttive NSG».

Per quanto concerne il trasporto internazionale di materiale nucleare in virtù del presente Accordo, la Svezia e la Svizzera agiscono conformemente alle disposizioni della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari.

Le modifiche apportate ai summenzionati documenti prendono effetto, per quanto concerne il presente Accordo, soltanto dopo che le due Parti se ne sono reciprocamente notificate per scritto l’accettazione.

Art. V Garanzie

Per quanto concerne il materiale nucleare, l’esecuzione dell’obbligo sancito nell’articolo III del presente Accordo è verificata come segue:

  1. in Svizzera la condizione stabilita nel paragrafo 1 del presente articolo è adempiuta dall’Accordo concluso il 6 settembre 19787 tra la Svizzera e l’AIEA concernente l’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (pubblicato come documento INFCIRC/264 dell’AIEA) e completato dal Protocollo addizionale del 16 giugno 2000;
  2. in Svezia, la condizione stabilita nel paragrafo 1 del presente articolo è adempiuta dalle garanzie previste nel Capitolo 7 del Trattato Euratom e dall’accettazione di queste garanzie da parte dell’AIEA in seguito all’Accordo del 5 aprile 1973/24 maggio 1995 tra la Repubblica d’Austria, il Regno del Belgio, il Regno della Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, l’Irlanda, la Repubblica Italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica Portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell’energia atomica e l’AIEA per l’applicazione delle garanzie relative al Trattato di non proliferazione (pubblicato come documento INFCIRC/193 dell’AIEA) e completato dal Protocollo addizionale del 22 settembre 1998.

Se, per qualsivoglia motivo o in qualsivoglia momento, un materiale nucleare soggetto al presente Accordo non è o non sarà sottoposto a garanzie dell’AIEA accettabili da entrambi le Parti sul territorio di una di esse, tale Parte conclude immediatamente con l’altra un accordo concernente l’applicazione di garanzie a questo materiale nucleare che contenga assicurazioni almeno equivalenti a quelle previste nell’accordo concernente l’applicazione di garanzie vigente tra essa e l’AIEA al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. VI Ritrasferimenti

1. Il materiale nucleare, il materiale non nucleare, le attrezzature e la tecnologia trasferiti in Svizzera conformemente al presente Accordo non sono ritrasferiti fuori della giurisdizione svizzera, eccetto verso la giurisdizione territoriale della Svezia, senza che siano state ottenute le garanzie richieste dalle Direttive NSG. I ritrasferimenti di materiale nucleare, materiale non nucleare, attrezzature e tecnologia indicati nel paragrafo 9 (b) delle Direttive NSG sono possibili soltanto previo consenso scritto della Svezia.

Il materiale nucleare, il materiale non nucleare, le attrezzature e la tecnologia trasferiti in Svezia conformemente al presente Accordo non sono ritrasferiti verso alcun altro Stato fuori della Comunità europea, eccetto verso la giurisdizione territoriale della Svizzera, senza che siano state ottenute le garanzie richieste dalle Direttive NSG. I ritrasferimenti fuori della Comunità europea di materiale nucleare, materiale non nucleare, attrezzature e tecnologia indicati nel paragrafo 9 (b) delle Direttive NSG sono possibili soltanto previo consenso scritto della Svizzera. 3. Le Parti contraenti possono accordarsi per agevolare l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. VII Abrogazione delle disposizioni concernenti materiale nucleare, materiale non nucleare, attrezzature e tecnologia

Il materiale nucleare, il materiale non nucleare e le attrezzature menzionati nell’articolo II del presente Accordo rimangono assoggettati alle disposizioni del presente Accordo finché:

  1. non sono stati trasferiti fuori della giurisdizione di ciascuna Parte conformemente alle disposizioni previste nell’articolo VI del presente Accordo; o
  2. per quanto concerne il materiale nucleare, l’AIEA stabilisce, conformemente alle disposizioni sull’espirazione delle garanzie previste nell’accordo concernente l’applicazione delle garanzie concluso tra la Parte interessata e l’AIEA, che siffatto materiale non è più utilizzabile o che è praticamente impossibile ricuperarlo per ritrattarlo in una forma utilizzabile per una qualsiasi attività nucleare rilevante dal profilo delle garanzie; o
  3. le Parti contraenti convengano diversamente.

La tecnologia menzionata nell’articolo II del presente Accordo rimane assoggettata alle disposizioni del presente Accordo per un periodo determinato d’intesa tra le Parti prima del trasferimento.

Art. VIII Composizione delle controversie

Ogni controversia connessa con l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo è composta tramite negoziati che le Parti si impegnano a condurre in buona fede.

Una controversia che non può essere composta in via negoziale malgrado gli sforzi reali consentiti dalle due Parti è sottoposta, a richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale composto di tre arbitri designati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Ogni Parte designa un arbitro che può essere un suo cittadino, e i due arbitri così designati ne eleggono un terzo, cittadino di un Paese terzo, che assume la presidenza.

Qualora nessuna Parte designi un arbitro in un termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda d’arbitrato, ciascuna di esse può chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia di nominarne uno.

La stessa procedura si applica se il terzo arbitro non è stato eletto nei sessanta giorni successivi alla designazione o alla nomina del secondo arbitro.

Una maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituisce un quorum. Ogni decisione è presa alla maggioranza dei voti dei membri del tribunale arbitrale. La procedura di arbitrato è stabilita dal tribunale arbitrale.

Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti per le due Parti; queste ultime sono tenute ad applicarle.

Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata in senso lesivo degli obblighi che, al momento della firma, derivano dalla partecipazione dell’una o dell’altra Parte ad altri accordi internazionali sull’uso pacifico dell’energia nucleare, segnatamente dalla partecipazione della Svezia al Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

Art. IX Emendamento dell’Accordo

Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento con il consenso scritto delle Parti.

Qualsiasi emendamento al presente Accordo entrerà in vigore secondo le regole previste nel paragrafo 1 dell’articolo X del presente Accordo.

Art. X Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui ciascuna Parte ha ricevuto dall’altra Parte una notifica scritta che conferma l’espletamento di tutte le procedure giuridiche interne necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo.

Nonostante il paragrafo 3 dell’articolo VII dell’Accordo di cooperazione del 1968 e gli articoli V e VI del Protocollo addizionale del 1990, l’Accordo di cooperazione del 1968 e il Protocollo addizionale del 1990 si estinguono il giorno in cui entra in vigore il presente Accordo. La cooperazione in corso secondo l’Accordo di cooperazione del 1968 e il Protocollo addizionale del 1990 prosegue ai sensi del presente Accordo.

Il presente Accordo rimane in vigore per trent’anni. È prorogato automaticamente per successivi periodi di cinque anni a meno che, sei mesi prima della successiva scadenza, una delle Parti notifichi per scritto all’altra Parte che intende porvi fine.

Malgrado l’estinzione del presente Accordo, gli obblighi delle Parti previsti negli articoli III, IV, V e VI vigono finché le Parti non decidono diversamente. Fatto il 6 dicembre 2010 in doppia copia, a Berna, in inglese, francese e svedese. In caso di divergenze d’interpretazione, il testo inglese prevale.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Svezia:

Christian Meuwly

Per Thöresson