Ai fini del presente Accordo:
- l’espressione «autorità competente» designa l’Ufficio federale dell’energia per quanto concerne la Svizzera e la Swedish Radiation Safety Authority per quanto concerne la Svezia, od ogni altra autorità che una Parte notifichi all’altra Parte;
- l’espressione «materiale non nucleare» e i termini «attrezzatura» e «tecnologia» sono impiegati conformemente alle definizioni datene negli Allegati A e B delle «Direttive NSG»;
- l’espressione «materiale nucleare» designa i «materiali grezzi» o i «materiali fissili speciali» conformemente alle definizioni datene nell’articolo XX dello Statuto dell’AIEA6. Una decisione del Consiglio dei Governatori dell’AIEA, resa in virtù dell’articolo XX dello Statuto dell’AIEA, che modifica la lista dei «materiali grezzi» o la lista dei «prodotti fissili speciali» prende effetto soltanto se le due Parti si sono reciprocamente notificate per scritto che accettano tale modifica.