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Scambio di note del 10 settembre 1971
sul riconoscimento reciproco,
da parte della Svizzera e dell’Ungheria,
delle licenze di condurre nazionali

RU 1972 699

Entrato in vigore il 30 settembre 1971

Traduzione 1

Ambasciata

Berna, 10 settembre 1971

della Repubblica Popolare Ungherese

Al Dipartimento politico federale

Berna

L’Ambasciata della Repubblica Popolare Ungherese saluta codesto Dipartimento politico federale e si onora di dichiarare ricevuta la nota dipartimentale del 10 settembre 1971 del seguente tenore:

  1. «La Svizzera e l’Ungheria riconoscono reciprocamente, per la durata di un anno, le licenze di condurre valide rilasciate dalle autorità dei due Stati.
  2. I titolari di una licenza di condurre rilasciata da uno dei due Stati ottengono senza esame la licenza corrispondente dell’altro Stato. L’esame può tuttavia essere richiesto se motivi speciali fanno dubitare dell’idoneità alla guida del titolare della licenza oppure se il conducente ha ottenuto la licenza straniera eludendo le disposizioni di competenza valide nel suo Stato di domicilio. Gli autisti di professione possono sempre essere sottoposti ad un esame di guida.
  3. È vietato far uso di veicoli immatricolati in uno degli Stati contraenti per effettuare trasporti di cose e trasporti professionali di persone che iniziano e terminano sul territorio dell’altro Stato.
  4. Almeno 30 giorni prima che entri in vigore il presente accordo, i due Governi si trasmetteranno reciprocamente 5 esemplari in bianco delle loro licenze di condurre. Se uno dei due Governi apporta una modificazione alle licenze di condurre, ne informerà l’altro Governo per iscritto, mandandogli 5 esemplari in bianco delle licenze di condurre modificate, almeno 30 giorni prima che entri in vigore la modificazione.
  5. In seguito ad un mandato speciale del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein.
  6. Il presente accordo entra in vigore il 30 settembre 1971 e può essere disdetto in qualsiasi momento da uno dei due Governi con un preavviso di 3 mesi.
  7. In quanto il Governo ungherese consenta con ciò che abbiamo qui esposto, il Dipartimento politico federale si onora di proporre che la presente nota con la risposta di codesta Ambasciata, valgano come accordo fra i due Governi.
  8. Il Dipartimento approfitta anche di questa occasione per assicurare a codesta Ambasciata la sua massima stima.»

L’Ambasciata della Repubblica Popolare Ungherese ha la facoltà di manifestare al Dipartimento politico federale l’accordo del Governo ungherese su quanto è qui sopra esposto. Conseguentemente la nota di codesto Dipartimento e la presente risposta valgono come un accordo conchiuso fra i due Governi circa il tema trattato.

L’Ambasciata della Repubblica Popolare Ungherese approfitta dell’occasione per assicurare al Dipartimento politico federale la propria alta stima.