Lexipedia

0.742.140.316.321

Convenzione tra le Ferrovie federali svizzere e le Ferrovie federali austriache concernente la sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs‑Salzburg) Conchiusa il 22 luglio 1957 Data dell’entrata in vigore: 21 ottobre 1957

RU1957 935

Traduzione

(Stato 21 ottobre 1957)

Visto l’accordo del 22 luglio 1957 1 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente il finanziamento della sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs‑Salzburg),

le Ferrovie federali svizzere
e
le Ferrovie federali austriache

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Ferrovie federali austriache s’impegnano a eseguire i lavori previsti nell’articolo 2 nel termine di quattro anni a contare dall’entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 2

Il mutuo sarà adoperato, nei limiti del programma austriaco di sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs‑Salzburg), per i lavori seguenti: Le Ferrovie federali austriache s’impegnano di eseguire tale programma di lavori, stabilito sul fondamento dei prezzi odierni, qualunque ne possa essere l’aumento del costo.

Milioni
di scellini

Milioni
di franchi*

  1. Rifacimento e sistemazione della soprastruttura del tratto Buchs‑Salzburg


84,0


14,1

  1. Ponte sulla Trisanna

35,0

5,9

  1. Rifacimento di altri ponti

5,0

0,8

  1. Opere di premunizione contro le valanghe e protezione delle gallerie (in corso di esecuzione)

9,2

1,6

  1. Miglioramento degli impianti d’incrocio

25,0

4,2

  1. Impianti di telecomunicazione e di sicurezza a ovest di Innsbruck (in costruzione)


22,1


3,7

  1. Rinnovamento del materiale mobile, compresa la messa in servizio di due nuovi treni di elettromotrici, allo scopo di accelerare il traffico in modo adeguato ai bisogni presenti sul tratto Vienna‑Arlberg‑Svizzera




60,0




10,1

  1. Ampliamento del bacino imbrifero dello Spullersee
    e costruzione del bacino d’accumulamento del Formarinsee


86,7


14,6

  1. Totale

327,0

55,0

  1. Calcolati secondo la parità di 100 scellini = 16,8185 franchi.

Art. 3

Nei limiti del programma austriaco di sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs Salzburg), le Ferrovie federali austriache assegneranno, nello spazio di 4 anni, 200 (duecento) milioni suppletivi di scellini, singolarmente per il rifacimento della soprastruttura.

Art. 4

Le Ferrovie federali svizzere hanno la facoltà di compensare gli interessi e gli ammontari del mutuo alla Repubblica d’Austria, dovuti alla Confederazione Svizzera, con gli averi risultanti dal traffico ferroviario che le Ferrovie federali austriache possedessero presso le medesime.

Art. 5

Le Ferrovie federali svizzere e le Ferrovie federali austriache si impegnano:

  1. a prendere, quanto all’esercizio e alle tariffe, tutti i provvedimenti idonei ad accrescere il traffico ferroviario tra i due paesi e il traffico di transito per i valichi di confine di Buchs e di St.Margrethen e ad astenersi da qualunque misura che possa nuocere al traffico normale su tale tratto;
  2. a proseguire e a ravvivare, quanto al commercio, gli sforzi intesi a promuovere la celerità dei treni circolanti tra i due paesi.

Art. 6

A domanda di una delle due amministrazioni ferroviarie, sarà istituita una commissione incaricata di trattare i problemi del traffico ferroviario e di concorrenza che potessero sorgere tra i due Stati oppure derivare dall’applicazione della presente convenzione.

Art. 7

La presente convenzione dev’essere approvata dalle autorità ferroviarie svizzere e austriache ed entrerà in vigore contemporaneamente all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria, menzionato. Fatto a Vienna, in doppio esemplare, il 22 luglio 1957.

In nome
delle Ferrovie federali svizzere:

Gschwind

In nome
delle Ferrovie federali austriache:

Schantl