L’azione per urto fra navi di mare o fra navi di mare e battelli della navigazione interna può essere proposta unicamente:
- sia davanti al tribunale del luogo in cui il convenuto abitualmente risiede o in cui trovasi una delle sedi della sua impresa;
- sia davanti al tribunale del luogo in cui è stato eseguito il sequestro della nave in causa, o di un’altra nave appartenente al medesimo convenuto nel caso in cui tale sequestro sia autorizzato, oppure davanti al tribunale del luogo in cui il sequestro sarebbe potuto essere eseguito e dove il convenuto ha prestato cauzione o altra garanzia;
- sia davanti al tribunale del luogo in cui l’urto è accaduto, qualora esso abbia avuto luogo in porti, rade o acque interne.
L’attore sceglie fra questi tribunali quello davanti al quale proporre l’azione.
L’attore non potrà, per i medesimi fatti, intentare alla stessa controparte una nuovo azione davanti a un’altra giurisdizione, se non desiste dall’azione già proposta.