Il proprietario d’una nave di mare può limitare la propria responsabilità alla somma stabilita nell’articolo 3 per i crediti che risultano da una delle cause seguenti, sempreché non vi sia colpa del proprietario:
- morte o lesioni corporali di qualsiasi persona trovantesi a bordo per essere trasportata, e perdita o danneggiamento di cose a bordo della nave;
- morte o lesioni corporali di qualsiasi altra persona a terra o in acqua, perdita o danneggiamento di altre cose e lesione di diritti causati da azione, da negligenza o per colpa di una persona che si trovi a bordo della nave o di altra persona che non si trovi a bordo ma per cui il proprietario è responsabile se l’azione, la negligenza o la colpa di dette persone sono attenenti alla navigazione, all’amministrazione della nave, all’imbarco, al trasporto o allo sbarco del carico o dei passeggeri;
- obblighi e responsabilità dettati da una legge concernente il ricupero di relitti e, segnatamente, il disincaglio, lo spostamento o la distruzione d’una nave affondata, incagliata o abbandonata (compreso tutto quanto si trova a bordo) come anche obblighi e responsabilità risultanti dai danni causati dalle navi alle opere d’arte portuali, ai bacini e alle idrovie.
Nella presente convenzione, l’espressione «danni corporali» designa i crediti d’indennizzo in seguito a morte o lesioni corporali; l’espressione «danni materiali» designa tutti gli altri indennizzi che possono essere pretesi in virtù del numero 1.
Il diritto d’un proprietario di navi di limitare le responsabilità nei casi di cui al numero 1 gli è riconosciuto anche se detta responsabilità deriva dalla proprietà, possessione, custodia o dal controllo della nave senza che vi sia la prova della colpevolezza propria o delle persone per cui egli deve rispondere.
Il presente articolo non si applica:
- ai crediti per assistenza, salvataggio o contributi ad avarie in comune;
- ai crediti del capitano, dei membri dell’equipaggio e di altre persone al servizio dei proprietario della nave, che si trovano a bordo o che svolgono compiti inerenti alla navigazione della nave stessa, come anche ai crediti dei loro eredi o di altre persone aventi diritto alla successione, se, giusta la legge che disciplina il contratto di lavoro, il proprietario non ha il diritto di limitare la propria responsabilità rispetto a detti crediti oppure se, sempre in virtù della medesima legge, può limitarla ma per un importo superiore a quello stabilito nell’articolo 3.
Se il proprietario d’una nave è autorizzato a far valere un credito verso un altro creditore per un danno risultante dal medesimo avvenimento, i rispettivi crediti sono compensati e le disposizioni della presente convenzione si applicano alla eventuale eccedenza.
La «lex fori» designa la persona cui incombe di provare che l’evento dal quale è nato il credito è stato causato o no per colpa del proprietario.
Il fatto d’invocare la limitazione della responsabilità non comporta il riconoscimento della responsabilità.