0.748.095.14
Scambio di note del 27 gennaio 2003
tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo
alla collaborazione tra le autorità svizzere e
liechtensteinensi in materia di aviazione civile
RU 20033431
Entrato in vigore il 27 gennaio 2003
(Stato 22 aprile 2026)
Traduzione
Ambasciata del |
Berna, 27 gennaio 2003 |
Dipartimento federale Berna |
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein esprime al Dipartimento federale degli affari esteri la sua massima considerazione e ha l’onore di confermare la ricevuta della sua nota del 27 gennaio 2003, del tenore seguente:
«Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e ha l’onore di sottoporle il seguente affare:
In virtù dell’appartenenza del Principato del Liechtenstein allo Spazio economico europeo 1 (SEE) e dell’applicabilità al Principato, dal 1° gennaio 2002, del diritto SEE in materia di aviazione civile, in particolare dell’allegato XIII capitolo VI lettere ii) - vi) dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, e della conseguente necessità di una propria legislazione aeronautica nel Liechtenstein, considerati i colloqui avuti su detto affare, il Consiglio federale svizzero propone al Governo del Principato del Liechtenstein che lo Scambio di note del 25 gennaio 1950 2 , tra la Svizzera e il Liechtenstein, concernente l’esercizio della vigilanza dell’aeronavigazione nel Principato da parte delle autorità svizzere sia abrogato e sostituito dallo Scambio di note seguente:
I
Il Governo del Principato del Liechtenstein si dichiara d’accordo che la legislazione aeronautica svizzera venga applicata al territorio del Principato dalle competenti autorità svizzere, sempre che, in virtù dell’appartenenza del Principato allo Spazio economico europeo, non si applichi il diritto SEE e che non ne risulti obbligatoriamente una competenza liechtensteinense in materia.
Gli atti normativi svizzeri applicabili nel Principato del Liechtenstein con l’entrata in vigore del presente Accordo sono enumerati nell’Allegato I, i trattati internazionali applicabili nel Liechtenstein nell’Allegato II. I complementi e le modifiche degli allegati verranno comunicati al Principato in analogia con la procedura usuale nell’ambito della revisione degli allegati del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 3 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, dopo che si sarà giunti a un’intesa in merito al loro inserimento negli allegati (parimenti nell’ambito dell’usuale procedura di revisione). Da parte sua, il Governo del Principato provvede alla pubblicazione nel Landesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale). Gli allegati formano parte integrante del presente Accordo.
I compiti riservati a un’autorità federale in virtù del diritto svizzero applicabile sono soprattutto:
- la perizia tecnica dei progetti d’aerodromi e l’adozione di prescrizioni sull’infrastruttura;
- l’immatricolazione d’aeromobili liechtensteinensi nella matricola liechtensteinense tenuta dall’Ufficio federale dell’aviazione civile e nel registro aeronautico svizzero;
- il controllo tecnico e l’attestato di navigabilità degli aeromobili liechtensteinensi e dei loro accessori;
- 4 la regolamentazione e la vigilanza dei servizi di sicurezza aerea, inclusi l’organizzazione dello spazio aereo, la denominazione dei fornitori del servizio, l’allestimento di carte aeronautiche, la preparazione di dati aeronautici, nonché la gestione delle frequenze di navigazione aerea conformemente alla legislazione nazionale e internazionale vigente in Svizzera;
- 5 la definizione di misure amministrative concernenti la polizia aerea e il controllo di polizia aerea dell’aviazione liechtensteinense in connessione con gli organi di polizia aerea locali;
- la denuncia alle autorità liechtensteinensi ai fini del perseguimento delle infrazioni alle norme di polizia aerea; per quanto concerne la procedura vigono i disposti degli articoli 27–32 del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein;
- l’inchiesta amministrativa e l’interpretazione tecnica degli infortuni e inconvenienti aerei.
II
Per delimitare quanto più chiaramente possibile diritti e doveri reciproci delle competenti autorità liechtensteinensi e svizzere nell’applicazione della legislazione aeronautica svizzera sul territorio del Principato del Liechtenstein, vengono convenuti i seguenti disposti:
- Ove la legislazione aeronautica svizzera preveda una concessione deducibile dal diritto di sovranità (concessione per il trasporto commerciale mediante servizi aerei regolari, concessione per la costruzione e l’esercizio d’aerodromi pubblici), il Governo del Principato del Liechtenstein è, in ultima analisi, autorità competente. Detto Governo si porrà nondimeno in contatto con la competente autorità svizzera e rinuncerà al rilascio della concessione ove tale autorità ne dichiarasse inadempiute le premesse. L’eventuale svantaggio economico per aziende svizzere d’aerodromi o aerotrasporti non potrà, dall’autorità svizzera competente, essere assunto quale motivo per raccomandare il diniego della concessione.
- Per contro, le competenti autorità svizzere hanno facoltà, in tutti i casi nei quali la legislazione aeronautica svizzera prevede il rilascio d’autorizzazioni di polizia o di licenze, di trattare direttamente con i postulanti liechtensteinensi e d’effettuare tali rilasci. Se è implicato l’interesse pubblico (per es. autorizzazione d’aerodromi privati, di giornate aviatorie ecc.), il rilascio avverrà solamente previo accordo delle competenti autorità liechtensteinensi. Le autorità competenti giungono a un’intesa in merito alla procedura concreta.
- Ove la legislazione aeronautica svizzera preveda decisioni giudiziarie o sentenze penali, la procedura è retta dai disposti 27–32 del precitato Trattato di unione doganale 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein.
- Gli aeromobili liechtensteinensi verranno iscritti nella matricola liechtensteinense tenuta dall’Ufficio federale dell’aviazione civile e porteranno il marchio d’immatricolazione svizzero. Recheranno nondimeno lo stemma liechtensteinense, conformemente alle prescrizioni applicabili dall’Ufficio federale dell’aviazione civile.
- Ove la legislazione aeronautica svizzera preveda la stipulazione di un’assicurazione per responsabilità civile presso una compagnia d’assicurazione all’uopo riconosciuta in Svizzera, questa condizione vale parimenti per l’applicazione della legislazione aeronautica svizzera nel Principato.
- Le competenti autorità svizzere sono autorizzate a mettersi direttamente in rapporto con il Governo principesco, per ogni questione riguardante l’applicazione della legislazione aeronautica svizzera, oppure con la Polizia nazionale del Principato, per le questioni di polizia d’importanza secondaria.
III
Su incarico del Principato del Liechtenstein, la Svizzera svolge compiti amministrativi che risultano dalla partecipazione del Principato allo Spazio economico europeo. I dettagli verranno disciplinati in relativi accordi amministrativi tra le competenti autorità svizzere e liechtensteinensi.
IV
Lo Scambio di note dei 1°/9 maggio 2000 6 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein per disciplinare il sorvolo del territorio del Liechtenstein da parte di aeromobili militari e altri aeromobili di Stato permane in vigore, indipendentemente dall’abrogazione dello Scambio di note del 25 gennaio 1950.
Se il Governo del Principato del Liechtenstein accetterà quanto precede, la presente nota e la nota di risposta del Principato del Liechtenstein costituiranno una convenzione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, convenzione che entrerà in vigore con la ricevuta della nota di risposta del Principato del Liechtenstein. Modifiche possono essere decise in ogni momento di comune accordo.
Ciascuna Parte può disdirla in ogni momento mediante preavviso di un anno.
Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie questa occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’assicurazione della sua alta considerazione.»
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein si pregia di rendere nota al Dipartimento federale degli affari esteri l’accordo delle competenti autorità liechtensteinensi con la precedente nota. La nota del Dipartimento e la presente nota di risposta costituiranno una convenzione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, convenzione che entrerà in vigore il 27 gennaio 2003.
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie questa occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’espressione della sua alta considerazione.
Allegati7
Allegato I |
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Allegato II |
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